Con la circolare relativa al di conferimento delle supplenze per il 2022/23 sono stati chiariti alcuni dubbi relativamente al conferimento delle supplenze al personale di ruolo (sia esso docente che ata) ai sensi dell’art.36 (docente) e art.59 (ata) del CCNL 2006-2009
Infatti, il MInistero ha chiarito che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze sino al 30 giugno oppure 31 agosto.
Con tale indicazione, fra l’altro, è chiarito altresì che tale possibilità riguarda anche l’accettazione di supplenza da GPS I fascia su sostegno finalizzata al ruolo (comma 4 D.L 73/2021).
La citata circolare ha anche precisato che tale possibilità riguarda anche i docenti soggetti al “vincolo triennale”. Infatti, Il comma 3-sexies dell’art. 19 del Decreto Sostegni BIS ha modificato la disciplina relativa al vincolo di permanenza nell’istituzione scolastica nella quale si è svolto il periodo di prova per almeno altri due anni scolastici. Infatti, il decreto sostegni prevede che il personale soggetto a vincolo comunque può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Per quanto attiene, viceversa, alla validità dell’a.s. trascorso in regime di supplenza ai fini dell’assolvimento del vincolo triennale, dobbiamo precisare che:
A seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022 (convertito in legge n. 51/2022), i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero.
Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
In ogni caso, ed è questa la novità introdotta dal decreto sostegni bis, durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).
Ciò posto, quindi, i docenti assunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21 e 2021/2022 nel periodo di blocco triennale:
- non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale;
- non possono presentare domanda di assegnazione e utilizzazione interprovinciale;
- possono presentare domanda di assegnazione provinciale (ossia nella provincia di titolarità);
- possono accettare incarichi di supplenza, per l’intero anno scolastico, per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo (art. 36 CCNL 2007)
Ora, atteso che la disposizione consente di poter produrre istanza di utilizzazione/assegnazione provvisoria provinciale ed accettare supplenza, ne deriva che l’a.s. trascorso in tale posizione giuridica è valido ai fini dell’assolvimento del vincolo triennale, per cui l’a.s. in questione è da conteggiare nel vincolo dei tre anni di permanenza nella scuola assegnata con l’immissione in ruolo