Come è ben noto i docenti vincitori di concorso 2023 e che sono stati destinatari di relativa nomina entro il 31 agosto 2024 oppure entro il 31 dicembre 2024, devono conseguire, per ottenere la nomina a tempo indeterminato dal 1.9.2025, la relativa abilitazione sulla classe di concorso per la quale hanno conseguito la nomina a tempo determinato a seguito della vincita del concorso.
In particolare, i docenti in questione possiamo distinguerli in:
- docenti che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso non erano in possesso dell’abilitazione e che, entro il 31 dicembre hanno conseguito l’abilitazione per la classe di concorso per la quale sono risultati vincitori di concorso (in tale casistica rientrano anche quei docenti che sono risultati vincitori per una delle classi di concorso accorpate): Detti docenti hanno stipulato contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2024 e d economica dalla data di assunzione in servizio. Dovranno sostenere l’anno di prova nel corrente anno scolastico.
- docenti che al momento della nomina quale vincitore del concorso erano in possesso solo del titolo di studio e 24 cfu, quindi non in possesso di abilitazione. Detti docenti hanno stipulato un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025 e quest’anno dovranno frequentare il percorso abilitante volto al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (percorso che, a seconda dei casi, sarà di 30 o 36 CFU).
Relativamente a questa seconda categoria di docenti si fa presente che:
- I docenti vincitori del concorso in possesso dei 24 CFU dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria (Allegato 5 DPCM 4 agosto 2023).
- I docenti che sono in possesso delle 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, potranno frequentare il percorso di formazione da 30 CFU Allegato 2, con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria (Allegato 2 DPCM 4 agosto 2023). Ciò anche qualora essi abbiano partecipato al concorso con i 24 CFU.
- I docenti che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova. A tal fine si ricorda che Il DM n. 255/2023, come sappiamo, ha determinato l’accorpamento di alcune classi di concorso, quali:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
Come leggiamo nel DM n. 621/2024, I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
Dunque, chi risulta vincitore per la classe di concorso A048 ma è abilitato per la A049 non deve conseguire l’abilitazione per detta classe di concorso in quanto l’abilitazione per l’A048 A CASCATA VALE ANCHE PER L’A049.
- I docenti che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
- Gli insegnanti tecnico pratici dovranno conseguire il percorso da 36 CFU, come recentemente chiarito (indipendentemente dal fatto che abbiano conseguito o meno i 24 CFU).
Con nota del 31 ottobre 2024 n. 7447, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, comunicava la necessità di attivare i percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di I e II grado, di cui al D.P.C.M. 4 agosto 2023, per l’a.a. 2024/2025.
L’iter di attivazione è attualmente in corso e si attende la pubblicazione del decreto MUR nelle prossime settimane. I percorsi in parola saranno accessibili a tutti i vincitori di concorso (attenzione, solo dai vincitori, non dagli idonei), senza alcuna selezione, in quanto i vincitori accedono di diritto, avendo già “vinto” il concorso.