MOBILITA’ PER L’A.S. 2017/2018
IL TRATTAMENTO DEL DOCENTE PERDENTE POSTO
In questi giorni, dopo le operazioni di mobilità del personale docente della scuola primaria, e in vista della imminente pubblicazione dei trasferimenti dei docenti della scuola dell’infanzia e successivamente scuola media, si sta determinando l’organico del personale docente delle scuole superiori e l’individuazione delle posizioni di soprannumerarietà. La nuova disciplina relativa alla costituzione delle cattedre esterne (cattedre formulabili sono fra scuole appartenenti allo stesso ambito) sta comportando numerose posizioni di soprannumerarietà e difficoltà per gli uffici territoriali nella determinazione dell’organico. Si pensi, ad esempio, alla possibilità concessa sino al corrente a.s. nella costituzione di cattedre fra scuole del comune di Lucera e quelle del comune di Foggia, e al divieto, per l’a.s. 2017/2018, di formare tali cattedre (in quanto le scuole del comune di Foggia e Lucera appartengono ad ambiti diversi. Rispettivamente ambito 13 e ambito 14). Si verifica, pertanto, l’assurdo che una cattedra di A050 costituita con 12 ore su scuola superiore di Lucera e 6 su scuola superiore di Foggia, viene smembrata e il docente, ove non trovi nell’ambito 14 altre ore, viene dichiarato in soprannumero e costretto a produrre domanda di mobilità !!!!
Altra conquista delle “famigerate” OO.SS. cosiddette rappresentative.
Insomma ci viene da dire: SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO……..
Ciò premesso, molti docenti, sia già trasferiti con le operazioni di mobilità scuola primaria, che interessati ai prossimi movimenti dei restanti ordini di scuole, ci hanno chiesto e sottoposto vari quesiti circa la normativa che regola sia la presentazione della domanda di mobilità quale perdente posto che il movimento e la fase di appartenenza nelle predette operazioni di mobilità.
Tentiamo allora di dirimere alcuni dubbi:
- Il CCNI stabilisce che per l’individuazione dei perdenti posto i Dirigenti scolastici devono formulare la graduatoria di istituto, senza distinzione tra docenti titolari e incaricati triennali, sulla base dei punteggi previsti dalle apposite tabelle (art. 19 – docenti di scuola dell’infanzia e primaria e art. 21 – docenti di scuola secondaria). Il dirigente terrà conto dei seguenti criteri previsti dal CCNI:
- E’ considerato perdente posto colui che ha il minor punteggio
- A parità di punteggio precede il docente con maggiore età anagrafica
- E’ considerato perdente posto prioritariamente il personale, titolare o incaricato, entrato a far parte dell’organico della scuola dal 1° settembre 2016 a seguito di domanda di trasferimento o di passaggio volontaria. E’ considerato come trasferito a domanda volontaria anche il personale che avendo perso il posto in altra scuola, nel corso dell’ottennio successivo (durante il quale gli sono riconosciuti i benefici previsti al punto II dell’art. 13, comma 1), pur avendo chiesto, come prima preferenza, il rientro nella scuola di precedente titolarità, il 1° settembre 2016 è stato soddisfatto per un’altra delle scuole indicate tra le preferenze.
- Sono esclusi dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti precedenze (art. 13, co. 2 del CCNI):
- Punto I) – disabilità e gravi motivi di salute;
- Punto III) – personale disabile o che necessita di particolari cure continuative;
- Punto IV) – assistenza al figlio, al coniuge, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente in situazione disabilità (nel caso di genitori totalmente disabili o scomparsi);
- Punto VII) – personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità; l’esclusione va riconosciuta solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo per i titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.
IL TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO
Il docente che viene individuato quale perdente posto ha varie possibilità a sua disposizione:
- presenta domanda di TRASFERIMENTO CONDIZIONATA al permanere della propria posizione di soprannumerarietà (in tal caso deve barrare l’apposita casella del modulo domanda, rispondendo NO – Manifesta cioè la volontà di restare nella scuola di titolarità o di incarico nella eventualità in cui nel corso della mobilità si crei un posto nella predetta scuola)
- presenta domanda DI TRASFERIMENTO NON CONDIZIONATA, in ciò manifestando la volontà di partecipare comunque al movimento. In tal caso deve barrare l’apposita casella del modulo domanda, rispondendo SI
OPERAZIONI DI MOBILITA’
- IL DOCENTE HA PRODOTTO DOMANDA DI MOBILITA’:
- il docente partecipa alle operazioni di trasferimento UNITAMENTE E INSIEME A tutti gli altri DOCENTI CHE HANNO PRODOTTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO SENZA POTER VANTARE ALCUNA PRECEDENZA.
- Tutte le preferenze espresse, anche relative ad ambiti diversi da quello di titolarità, vengono considerate IN BASE AL PUNTEGGIO SPETTANTE A DOMANDA.
- IL DOCENTE NON PRESENTA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
- in questo caso, se nel corso dei movimenti non si ricrea il posto nell’istituto di titolarità o di incarico, IL DOCENTE È TRASFERITO D’UFFICIO CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL CCNI E DI CUI APPRESSO SI DIRA’
- Il docente che, viceversa, ottiene, nel corso dei movimenti elaborati dal SIDI MIUR, una delle sedi richieste nella domanda NON POTRA’ MAI ESSERE TRASFERITO D’UFFICIO, IN QUANTO SODDISFATTO PER UNA DELLE SCUOLE O AMBITI RICHIESTI.
IL DOCENTE :
- HA PRODOTTO DOMANDA CONDIZIONATA AL PERMANERE DELLA SOPRANNUMERARIETA’ (OSSIA DOMANDA CONDIZIONATA)
- Si tratta dei casi in cui, il docente, rilevato soprannumerario, ha scritto NO nella casella del modulo domanda relativa alla situazione di soprannumerarietà. In tale siffatta situazione, come già detto, ove nel corso dei trasferimenti si determina una disponibilità di posto nell’istituto di titolarità o di incarico (ad esempio a seguito del movimento ottenuto da altro docente della scuola) non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, e il docente viene riassorbito nella Nel tabulato dei trasferimenti il nominativo del docente non compare proprio perché la domanda di mobilità condizionata è STATA ANNULLATA DAL SIDI MIUR.
Si ricorda che il docente soprannumerario che presenta domanda condizionata può esprimere sia preferenze di scuola (sempre massimo 5) che ambiti diversi da quello di attuale titolarità.
- Il personale individuato soprannumerario che non è stato soddisfatto per nessuna delle sedi indicate nella domanda (sia che la domanda è stata compilata come condizionata sia che sia stata espressa la volontà di partecipare in ogni caso alla mobilità) VIENE TRATTATO NON PIU’ CON IL PUNTEGGIO DEL TRASFERIMENTO A DOMANDA MA CON QUELLO DEL PUNTEGGIO SPETTANTE COME PERDENTE POSTO attribuito nella graduatoria d’istituto, Egli è trasferito nel seguente ordine – punto 12 delle fasi dei trasferimenti – con priorità rispetto ai trasferimenti a domanda :
- PRIMA ASSEGNAZIONE, OVE VI SI RISCONTRI DISPONIBILITA’,in una scuola dello stesso ambito di titolarità
- SECONDA ASSEGNAZIONE, OVE NON VI SIA POSTO NELL’AMBITO, in una scuola di un ambito viciniore sulla base della tabella di prossimità tra gli ambiti della provincia
- TERZA ASSEGNAZIONE, in mancanza di posti nella provincia, si viene assegnati in soprannumero sull’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità o incarico
ATTENZIONE: SI RIBADISCE CHE Il trasferimento d’ufficio, nella sola provincia di titolarità, nell’ordine delle operazioni segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 – SOPRA CITATE E, e precede i trasferimenti a domanda (operazione n. 12) ED E’ EFFETTTUATO SOLO SU SCUOLA E NON SU AMBITO
L’assegnazione della scuola di titolarità con il trasferimento d’ufficio avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito, con le seguenti precisazioni:
- Per i docenti di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria il trasferimento d’ufficio viene disposto considerando:
- la medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il titolo di specializzazione
- in subordine i posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale l’interessato possegga il relativo titolo
- In caso di mancanza di posti di sostegno nell’intera provincia l’ufficio territorialmente competente l’interessato è assegnato su ambito a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune) definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbia o meno concluso il quinquennio di permanenza.
- Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare
- Per la scuola secondaria il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando:
- anche i posti di istruzione per l’età adulta
- tutti i posti e le cattedre (nella secondaria di primo grado comprese, le cattedre costituite totalmente o parzialmente in classi a tempo prolungato)
- sia le cattedre interne che quelle esterne
- Per i docenti di sostegno della scuola secondaria il trasferimento d’ufficio viene disposto considerando le tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
- sostegno per minorati psicofisici;
- sostegno per minorati dell’udito;
- sostegno per minorati della
DALL’ESAME CHE ABBIAMO FATTO DELLE DOMANDE DI MOBILITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA, ABBIAMO RISCONTRATO TALUNE ANOMALIE PER QUANTO ATTIENE AL TRATTAMENTO DEI DOCENTI PERDENTI POSTO TRASFERITI D’UFFICIO. COLORO CHE SONO INTERESSATI AD EVENTUALI APPROFONDIMENTI DELLA SITUAZIONE POSSONO RECARSI PRESSO LA NOSTRA SEDE