Si fa riferimento a quesiti pervenuti e si chiarisce che il Ministero dell’istruzione ritiene che coloro che sono stati immessi in ruolo nei due ultimi anni scolastici potevano presentare unicamente la domanda di trasferimento.
A parere del predetto dicastero il comma 5 dell’art. 1 della O.M. stabilirebbe che “Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022 per l’anno scolastico 2022/23 al personale docente immesso in ruolo nel 2020/21 e nel 2021/22 è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale.”
Conseguentemente, secondo sempre il MI, si può fare solo la domanda di trasferimento (mobilità territoriale). In questi giorni, pertanto, il ministero sta annullando le domande di passaggio prodotte
Riteniamo ingiustificata tale interpretazione restrittiva in quanto la deroga concessa con il CCNI, alla luce anche del fatto che gli interessati hanno superato il periodo di prova, non può essere interpretata in modo restrittivo, limitando di fatto un disposto normativo che consente in linea generale di poter produrre domanda di mobilità .
Coloro che ricevono l’annullamento della domanda possono rivolgersi alla nostra sede per produrre reclamo, fermo restando eventuali ulteriori sviluppi in sede di pubblicazione dei trasferimenti.