L’Allegato 1 del CCNI relativo alle operazioni di mobilità suddivide i trasferimenti in tre distinte fasi:
- Nella fase comunale (operazioni fra scuole dello stesso comune), vengono prima disposti i trasferimenti a domanda. In tale fase prima vengono disposti i trasferimenti a domanda (nei quai il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari) e poi i trasferimenti d’ufficio dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda. In questa fase quindi non vi è alcuna priorità per i docenti soprannumerari.
- Nella fase provinciale (trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima) i trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda, vengono effettuati con priorità secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle. In altri termini i trasferimenti d’ufficio vengono effettuati con priorità rispetto ai trasferimenti a domanda.
- Nella terza fase vengono disposto i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra/ruolo (provinciali e interprovinciali).
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Il trasferimento su altra tipologia di posto é un movimento che rientra nella II Fase della mobilità anche se riguarda scuole ubicate nello stesso comune di titolarità. Questo movimento è sempre preceduto dai trasferimenti sulla stessa tipologia di posto. La domanda dei docenti titolari su posto comune che chiedono trasferimento sempre su posto comune viene, quindi, valutata prima rispetto a quella dei docenti titolari sul sostegno che chiedono trasferimento su posto comune, anche se questi ultimi hanno un punteggio maggiore. Il punteggio, infatti, è determinante solo all’interno della stessa operazione e i docenti titolari su posto comune che si muovono su posto comune rientrano nell’operazione identificata dalla lettera F), mentre i docenti titolari sul sostegno che si muovono su posto comune rientrano nell’operazione identificata dalla lettera H ter): H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune
Come si diceva una spiegazione analitica di come avvengono le operazioni di mobilità sono contenute nell’Allegato 1 che qui si riporta:
ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
OPERAZIONI PROPEDEUTICHE
1.Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate.
2.Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo.
3. assegnazione alle scuole carcerarie di cui all’articolo 25, comma 3, del presente contratto
4.Assegnazione della sede, su richiesta MI, al personale oggetto di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria (art 3, comma 3)
5. Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui all’art. 7
6. Rettifica di titolarità per i docenti cui all’art 3 comma 7
DOPO LE PREDETTE OPERAZIONI PRELIMINARI SI PASSA ALLE VARIE FASI DI TRASFERIMENTO:
EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –
1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all’interno del comune del centro territoriale di titolarità.
In questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
A1) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.(0)
A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I) dell’art. 13 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)
B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art 13 del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 18 comma 1, lettera A (2), nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti
a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 18, lettera C;
C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa.
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al comma 1, punto III), 1), 2) (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) dell’art. 13 del presente contratto;
D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per i genitori o equiparato di disabile limitatamente ai comuni con più distretti;
D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell’unione civile o al genitore disabile limitatamente ai comuni con più distretti;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui prima al comma 14 e successivamente al comma 15 dell’art. 23 del presente contratto;
E) trasferimenti a domanda in sede (3);
F) trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;
G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto V) dell’art. 13 del presente contratto.
2. Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della
tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
NOTE RELATIVA ALLA PRIMA FASE
(0) Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.
(1) Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l’attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell’apposita casella del modulo domanda.
(2) La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario.
(3) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
(4) In questo stesso punto dell’ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nell’ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello dell’entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
(5) Per i docenti di scuola primaria o dell’infanzia trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell’infanzia di precedente titolarità.
– EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE –
1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta. Nell’ambito di questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente e, per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote 100% posti disponibili a.s. 22/23, 75% posti disponibili a.s. 23/24 e 50% posti disponibili a.s. 24/25.
A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto III) dell’art. 13 del presente contratto;
C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per i genitori o equiparati di disabile nella provincia di titolarità;
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell’unione civile o al genitore disabile nella provincia di titolarità;
E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 14 dell’art. 23 del presente contratto;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 15 dell’art. 23 del presente contratto.
E2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto VI) dell’art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità.
E3) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VII) dell’art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità.
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia.
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
H) trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;
H-bis) trasferimenti a domanda per il personale docente di cui all’articolo 18bis del presente contratto.
H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, tra i trasferimenti nell’ambito delle operazioni della II Fase di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), E3) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa, ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d’ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.
– EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE –
1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all’art. 8 del presente contratto; qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni in questione sono effettuate nell’ordine sottoindicato:
I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite di cui all’articolo 8 delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:
a) passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell’art. 13 del presente contratto;
b) passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell’art. 13 del presente contratto;
c) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;
d) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;
e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione;
f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione;
g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;
h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite previsto in articolo 8.
i) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto III) dell’art. 13 del presente contratto;
l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell’art. 13 del presente contratto dei genitori del disabile ed equiparati;
m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell’art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge o parte dell’unione civile;
n) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VI) dell’art. 13 del presente contratto;
o) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VII) dell’art. 13 del presente contratto;