Alcuni docenti ci chiedono di chiarire come fare ad effettuare un controllo della domanda di mobilità prodotta per l’a.s. 2025/2026 ed in particolare quali sono le parti della domanda da controllare e gli allegati alla stessa
Orbene, riteniamo opportuno che ognuno effettui, dopo aver anche inviato la domanda, ad un controllo della stessa
In particolare si evidenzia che:
- Non è necessario per controllare la domanda procedere all’annullamento dell’invio in quanto accedendo al sistema informativo del Ministero cliccando ISTANZE ONLINE e accedendo alla domanda, cliccando su VISUALIZZA, appare tutta la domanda.
- Si può così verificare se nella “anzianità di servizio” sono stati indicati gli anni corrispondenti a quanto dichiarato nell’allegato della dichiarazione dei servizi (Allegato D) distinguendo quindi gli anni di ruolo, di preruolo o svolti in altro ruolo e derivanti da retrodatazione giuridica della nomina (divisi per anno scolastico). Si ricorda che l’anno in corso non si valuta.
- Si puè anche vedere se sono stati indicati correttamente gli anni di pre-ruolo. Infatti, si ricorda che si valutano gli anni di servizio prestati per almeno 180 gg/anno oppure con servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini finali). Ovviamente anche detti anni devono corrispondere a quanto indicato nell’allegato D nella riga relativa a tali anni scolastici, oltre al periodo ed al totale giorni, anche il fatto che vi è stata partecipazione agli scrutini finali. In mancanza l’annualità non verrà considerata.
- Per il servizio di ruolo e non di ruolo prestato su posto di sostegno tali anni vanni ripetuti nel modulo domanda nella casella relativa e che porta per l’appunto tale indicazione come servizio prestato su posto di sostegno (ci sono due caselle una per il ruolo e l’altra per il pre ruolo) Si badi bene PERO’ che IL RADDOPPIO del punteggio su posto di sostegno DEVE ESSERE INDICATO E FATTO DAI SOLI DOCENTI CHE SONO ATTUALMENTE TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO. Quindi se ora si è titolari su posto comune e precedentemente si era di ruolo o si era prestato servizio ndr su posto di sostegno, IL RADDOPPIO NON OPERA.
- Sempre relativamente al servizio su posto di sostegno svolto dai titolari su tale tipologia di posto, il punteggio spettante ai fini del raddoppio deve essere stato prestato con il prescritto titolo di specializzazione
- E’ opportuno precisare che il periodo di retrodatazione giuridica se è coperto da servizio prestato nello stesso ruolo di appartenenza, viene valutato come servizio di ruolo a tutti gli effetti quindi 6 punti sia nella mobilità a domanda che in quella d’ufficio. Questi anni vanno indicati sempre al punto 1) A) nella seconda Tabella presente (anni derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza). Quindi il docente che ha avuto la nomina da GPS SOSTEGNO nel 2024 e che ha prestato 1 anno di servizio a tempo determinato ed ha svolto il periodo di prova ottenendo conferma in ruolo e retrodatazione nomina in ruolo avrà riconosciuto tale anno con 6 punti come servizio di ruolo.
- Per i docenti la continuità su scuola va indicata nell’apposita casella del modulo domanda online e deve corrispondere a quella indicata nell’apposito allegato F che è obbligatorio allegare alla domanda per aver diritto al punteggio. Quindi è opportuno, se si sono indicati anni di continuità nella domanda, controllare che sia stato allegato il MODELLO DI DICHIARAZIONE ALLEGATO F. Si devono riportare tutti gli anni di continuità nella scuola di attuale titolarità (escluso anno in corso). Appare superfluo ricordare che ai fini della mobilità gli anni devono essere almeno 3 (questo in corso deve quindi essere almeno il quarto anno che comunque si esclude dal punteggio) ai fini di una iniziale valutazione della continuità di servizio svolto nella stessa scuola. Nelle graduatorie interne d’istituto si prescinde invece dal triennio
- ATTENZIONE: Tutti coloro che richiedono il rientro nella precedente scuola/comune di titolarità devono sommare la continuità maturata nella ex scuola con quella eventualmente maturata nella scuola attuale (escludendo l’anno in corso) e contemporaneamente devono dichiarare di voler rientrare nella ex scuola/comune di titolarità utilizzando l’apposita precedenza nel modello di domanda online (e indicarla nell’apposito allegato F). QUINDI CONTROLLARE SE NEL MODULO DOMANDA E’ STATA INDICATA LA SCUOLA DI EX TITOLARITA’ DALLA QUALE SI E’ STATI TRASFERITI A DOMANDA CONDIZIONATA E, PER LA QUALE, SI CHIEDE ENTRO IL TERMINE DI 10 ANNI IL RIENTRO. TALE RISCONTRO SI EFFETTUA ACCEDENDO NELLA PARTE RELATIVA A PRECEDENZA DEL MODULO DOMANDA E ACCERTANDO CHE LA PRIMA CASELLA CHE RIPORTA TALE INDICAZIONE SIA STATA COMPILATA. SE NON E’ STATA RIPORTATA OCCORRE COMPILARLA.
- Nella domanda di passaggio di ruolo da INFANZIA E PRIMARIA A SCUOLA SECONDARIA ( DI PRIMO O SECONDO GRADO) IL TITOLO DI LAUREA ULTERIORE RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO PER INFANZIA E PRIMARIA, OCCORRE INDICARLO COME ALTRO TITOLO CHE, PER L’APPUNTO, VIENE VALUTATO 5 PUNTI. Infatti, alcuni ritengono che passando dalla primaria alla scuola superiore il titolo di laurea per esempio di SCIENZE DELL’EDUCAZIONE non sia valutabile perchè titolo di accesso per la classe di concorso A018 per la quale si chiede il passaggio. Non è così perchè come titolo di accesso per la primaria è sempre diploma magistrale o laurea scienze della formazione, mentre il titolo di laurea che consente il passaggio va valutato come altro titolo . CHI HA CHIESTO IL PASSAGGIO, ALLORA, VERIFICHI CHE TALE INDICAZIONE SIA STATA EFFETTUATA NEL MODULO DI DOMANDA E CHE IL TITOLO SIA STATO RIPORTATO NELLA DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA (PLURIDICHIARAZIONE TITOLI)
- Relativamente alle precedenze per legge 104 si ricorda che occorre allegare la specifica dichiarazione (sia se tratta di legge 104 personale che assistenza) unitamente alla documentazione rilasciata dall’INPS O ASL. Per coloro che vantano almeno il 67% d invalidità civile e beneficiari dell’art.3 comma 1 della legge 104 occorre allegare entrambi i documenti medici. Ovviamente, nella domanda occorre indicare tale specifica precedenza nella casella art.21 legge 104. Diversamente chi ha la documentazione riportante handicap grave art.3 comma 3 indicherà tale precedenza nella cassella riportante art.33 cooma 6
- Si ricorda anche che per chi ha compilato l’ALLEGATO G per aver diritto alla deroga dal blocco della mobilità, nel modulo ministeriale vanno indicati specificatamente gli estremi anagrafici, i rapporti parentali (moglie, figli, genitori) che danno diritto alla deroga. Per le deroghe relative a possesso legge 104 assistenza o personale occorre allegare relativa documentaione medica
- DA ULTIMO MA CERTAMENTE NON MENO IMPORTANTE SI RACCOMANDA DI VERIFICARE CLICCANDO SU VISUALIZZA E CLICCANDO ALLEGATI CHE I RELATIVI MODELLI DI DICHIARAZIONI SIANO STATI INSERITI MOLTO SPESSO ABBIAMO NOTATO CHE GLI ALLEGATI VENGONO INSERITI NELLA PARTE RELATIVA ALLE FUNZIONI DI SERVIZIO, MA NON SONO POI STATE RIPORTATE NELLA DOMANDA.
I SOLI ISCRITTI ALLA FLP SCUOLA FOGGIA OVVERO COLORO CHE, ISCRIVENDOSI, INTENDONO ESSERE RICONTROLLATA LA DOMANDA PER DUBBI IN ORDINE ALLA COMPILAZIONE DELLA STESSA, POSSONO RECARSI PRESSO QUESTA SEDE ANCHE SENZA APPUNTAMENTO NEI GIORNI DI:
VENERDI’ 21 MARZO – POMERIGGIO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 19,30
LUNEDI’ 24 MARZO- MATTINA DALLE ORE 9 ALLE ORE 12, E POMERIGGIO DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19,30
MARTEDI’ 25 MARZO – POMERIGGIO DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19