IL PERSONALE DOCENTE ED ATA INTERESSATO ALLA TRASFORMAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO DA TEMPO PIENO A REGIME DI PART-TIME, DEVE PRODURRE DOMANDA AL DIRIGENTE SCOLASTICO, PER IL SUCCESSIVO INOLTRO ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE, ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 2019.
SONO INTERESSATI:
A) PERSONALE GIÀ TITOLARE DI CONTRATTO PART-TIME DA ALMENO UN BIENNIO, CHE INTENDE CHIEDERE IL RIENTRO A TEMPO PIENO CON L’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO. OVE SI OPTI PER TALE SCELTA OCCORRE PRODURRE SPECIFICA DOMANDA ENTRO IL 15 MARZO 2019.LA MANCATA RICHIESTA DEL RIENTRO È CONSIDERATA UNA CONFERMA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
B) PERSONALE CHE INTENDE MODIFICARE L’ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO, CIOÈ IL NUMERO DELLE ORE SETTIMANALI O IL TIPO, ORIZZONTALE/VERTICALE
C) PERSONALE CHE RICHIEDE PER LA PRIMA VOLTA LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
HANNO PRECEDENZA NEL DIRITTO AD USUFRUIRE DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN REGIME DI PART-TIME:
A) I LAVORATORI IL CUI CONIUGE, FIGLI O GENITORI SIANO AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE
B) LAVORATORI CHE ASSISTONO UNA PERSONA CONVIVENTE CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA, CHE ABBIA CONNOTAZIONE DI GRAVITÀ AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 DEL 1992, CON RICONOSCIMENTO DI UNA INVALIDITÀ PARI AL 100%. ·
C) LAVORATORI CON FIGLI CONVIVENTI DI ETÀ NON SUPERIORE A 13 ANNI ·
D) LAVORATORI CON FIGLI CONVIVENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
IL TEMPO PARZIALE PUÒ ESSERE REALIZZATO:
LA DURATA MINIMA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEVE ESSERE DI NORMA PARI ALMENO AL 50% DI QUELLA A TEMPO PIENO.
A) CON ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RIDOTTA IN TUTTI I GIORNI LAVORATIVI (TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE);
B) CON ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE SU ALCUNI GIORNI DELLA SETTIMANA, DEL MESE, O DI DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO (TEMPO PARZIALE VERTICALE)
C) CON ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE RISULTANTE DALLA COMBINAZIONE DELLE DUE MODALITÀ INDICATE ALLE LETTERE A E B (TEMPO PARZIALE MISTO).
D) I DOCENTI DI SOSTEGNO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI SU POSTI CHE COMPORTINO INTERVENTI DI SOSTEGNO SU SINGOLI ALUNNI DI DURATA SUPERIORE ALLA METÀ DELL’ORARIO SETTIMANALE OBBLIGATORIO D’INSEGNAMENTO STABILITO PER CIASCUN GRADO DI SCUOLA.
PER QUANTO RIGUARDA LA RETRIBUZIONE AL DOCENTE SARANNO CORRISPOSTI GLI EMOLUMENTI IN MISURA PROPORZIONALE ALLE ORE DI SERVIZIO.
I DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE HANNO DIRITTO AD UN NUMERO DI GIORNI DI FERIE E DI FESTIVITÀ SOPPRESSE PARI A QUELLO DEI LAVORATORI A TEMPO PIENO. I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE VERTICALE HANNO DIRITTO AD UN NUMERO DI GIORNI PROPORZIONATO ALLE GIORNATE DI LAVORO PRESTATE NELL’ANNO IL NUMERO DI GIORNI DI FESTIVITÀ SOPPRESSE È PARI A QUELLO DEI LAVORATORI A TEMPO PIENO
PART TIME E LEGGE 104/92
NON CI SONO LIMITAZIONI PER I DOCENTI CHE USUFRUISCONO DEL PART TIME ORIZZONTALE, MENTRE PER IL PART – TIME VERTICALE LA CIRCOLARE INPS DEL 22 LUGLIO 2000 HA DISPOSTO CHE: “IL NUMERO DEI GIORNI DI PERMESSO SPETTANTI VA RIDIMENSIONATO PROPORZIONALMENTE.
PART TIME E ALTRO LAVORO
E’ CONSENTITO SVOLGERE UNA SECONDA ATTIVITÀ (AUTONOMA O SUBORDINATA) A CONDIZIONE CHE: – L’ORARIO DI SERVIZIO NON SUPERI IL 50 PER CENTO DELLA PRESTAZIONE ORDINARIA; – SI COMUNICHI ENTRO 15 GIORNI AL CAPO D’ ISTITUTO IL SUCCESSIVO INIZIO DELLA SECONDA ATTIVITÀ; – CHE LA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA NON COMPORTI UN CONFLITTO DI INTERESSI CON LA SPECIFICA ATTIVITÀ DI SERVIZIO NELL’ AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA E NON ARRECHI GRAVE PREGIUDIZIO ALLA FUNZIONALITÀ DELLA STESSA.