DOMANDE DI PART-TIME: SCADENZA 15 MARZO 2025 ANCHE PER REVOCA DOMANDA

Si intende richiamare l’attenzione sulla scadenza del 15 marzo 2025 sia per quanto attiene alla richiesta di part-time per il biennio scolastico 2025/2027 sia per la presentazione, da parte del personale della scuola che ha ottenuto per l’a.s. 2024/2025 la trasformazione del regime d’orario da full time a part-time e che, per l’a.s. 2025/2026 vuole rinunciare a tale beneficio 

Infatti,  il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa comunicazione da parte dell’interessato, si intende automaticamente prorogato di anno in anno.  Non c’è necessità quindi di produrre nuova domanda da parte di chi ha usufruito del regime di part-time nel corrente anno scolastico (domanda prodotta nel 2024) in quanto automaticamente si protrae per l’a.s. 2025/2026, mentre, come sopra detto, è prevista sempre la domanda di revoca se si intende rinunciare per il prossimo anno scolastico. 

Sia la nuova domanda che la revoca devono essere trasmesse all’UST della provincia di titolarità tramite il Dirigente Scolastico della scuola di servizio; viceversa le richieste di variazione dell’articolazione oraria dovranno essere  esclusivamente al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

Ciò riguarda coloro che hanno scelto una tipologia di orario di part-time e che intendono modificare.

A tal fine si ricorda che l’articolazione oraria del part-time prevede:

a) una articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) una articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997 o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.

c)una articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.