Al via da oggi la possibilità di produrre domanda di aggiornamento (e reinserimento per chi è stato depennato) delle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO – GAE-
Si tratta del D.M. 37 del 29/02/2024 attraverso cui il Ministero dell’istruzione ha avviato la procedura per l’aggiornamento delle GAE .
Le domande si potranno presentare dalle ore 12.00 di oggi fino alle ore 23.59 del 15 marzo.
Vogliamo sottolineare che si tratta delle GAE e non delle GPS. Infatti le GAE sono delle graduatorie riservate ai docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento nelle quali è stato possibile iscriversi fino all’anno 2007/2008 e, a determinate condizioni, anche negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Nelle precitate graduatorie, quindi, non sono possibili nuovi inserimenti essendo previsto solo l’aggiornamento della propria posizione (compreso il trasferimento in altra provincia) oppure il reinserimento (per coloro che erano già inseriti nelle GAE e che sono stati depennati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti.
Il docente già inserito in GAE potrà, in conseguenza, procedere :
- ad aggiornare il punteggio con cui si è inseriti in graduatoria, dichiarando nuovi servizi e titoli valutabili (
- a produrre istanza di sola permanenza in graduatoria in quanto non ha nuovi titoli da dichiarare
- a chiedere il reinserimento in graduatoria (nel caso in cui il candidato sia stato cancellato per non aver presentato precedentemente domanda). In tal caso il candidato recupererà il recupero precedentemente punteggio maturato all’atto della cancellazione.
- allo scioglimento della riserva, nel caso in cui il docente sia iscritto con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante (a condizione che il titolo sia stato conseguito o sarà conseguito entro il termine fissato).
- a chiedere il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato.
In ogni caso, tutti i titoli soggetti a scadenza, quali:
- titoli di preferenza vanno riconfermati.
- titoli di riserva dovranno essere oggetto di precisa indicazione di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa..
- Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
DECRETO MINISTERIALE DEL 29 FEBBRAIO 2024
Allegato 1 – Titoli I e II fascia
Allegato 2 – Titoli III e IV fascia-
Allegato 3 – Titoli Strumento-
Allegato 3bis – Chiarimento titoli Strumento
Allegato 4 – note elenchi prioritari
Allegato 5A – Percentuale riservisti-
Allegato 5B – Percentuale riservisti-