Ci pervengono numerosi quesiti da parte dei docenti che hanno conseguito nel corrente anno (dopo però il 20 luglio 2022 ovvero non hanno provveduto ad inserirsi con riserva entro il 31 maggio) l’abilitazione a seguito
L’articolo 10 dell’OM n. 112/2022 dispone che, fermo restando la validità delle graduatorie provinciali – GPS- sino all’a.s. 2023/2024, i docenti possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia posto comune e sostegno delle predette graduatorie, per l’a.s. 2023/2024.
Ciò, vuol dire che gli interessati, che conseguono il titolo di abilitazione o specializzazione dopo la data ultima di presentazione delle istanze 2022/24 (31 maggio u.s. ovvero 20 luglio per gli inclusi con riserva), si dà la possibilità di sfruttarlo prima del prossimo aggiornamento.
Tale opportunità diventa importanti in quanto dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia si attinge dopo le GPS di prima fascia e prima di quelle di seconda.
QUANDO POTRA’ ESSERE PRODOTTA LA DOMANDA ?
Premesso che per inserirsi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia occorre produrre apposita domanda telematica, bisogna attendere le che il Ministero, con apposito D.M. stabilisca le modalità e tempistiche. In linea generale questo potrebbe avvenire fra il mese di Giugno/Luglio 2023
CHI POTRA’ INSERIRSI ?
Come sopra detto, tutti coloro i quali hanno conseguito l’abilitazione mediante concorso ordinario ovvero che hanno conseguito o conseguiranno titolo di sostegno nel 2023.
Situazione particolare per i docenti che hanno superato il concorso straordinario indetto con D.M. 23 aprile 2020 n.510 (non si tratta del concorso straordinario bis che è stato indetto con decreto dipartimentale del 6 maggio 2022 n.1081)
Questo concorso straordinario del 2020, introdotto dal Sostegni bis e modificato dal Milleproroghe 2022, non è stato finalizzato all’abilitazione ma è una procedura finalizzata al ruolo.
Infatti, secondo quanto previsto dal decreto, i docenti assunti, all’atto della conferma in ruolo, conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.
Il valore abilitante del concorso straordinario è, viceversa, condizionato ad ulteriori requisiti, specificata in aggiunta a quanto già stabilito con la nota ministeriale n. 1112/2021. In particolare, l’abilitazione è riservata a coloro che:
- hanno superato il concorso o sono in graduatoria e risultano titolari nel 2020/2021 di un contratto di docenza;
- sono inseriti nelle graduatorie 2020/21 e titolari, nell’a.s. 2021/2022 di un contratto di docenza;
- sono inseriti nelle graduatorie 2021/2022 e titolari nell’a.s. 2020/2021 di un contratto di docenza;
- sono inseriti nelle graduatorie 2021/2022 e titolari nell’a.s. 2021/2022, di un contratto di docenza.
Chi ha superato il concorso 2020 è quindi abilitato a prescindere dalla data delle graduatorie se possiede il requisito del servizio nel 2020/21 o 2021/22.
Per coloro, quindi, che a causa del ritardo con cui si è concluso il concorso straordinario 2020 non si sono potuti includere entro il 31 maggio o 20 luglio 2022 nella GPS di prima fascia, potranno farlo a giugno/luglio 2023
Precisiamo che coloro che hanno partecipato al concorso straordinario bis, ma che non risultano inclusi in graduatoria per l’immissione in ruolo, in relazione ai posti messi a concorso nella specifica classe di concorso e nella regione in cui hanno partecipato, non hanno conseguito l’abilitazione pur avendo superato la prova orale (a differenza del concorso straordinario 20220).
TITOLI DI CUI OCCORRE ESSERE IN POSSESSO
Quanto ai titolo necessari per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, l’articolo 10 della O.M. 112/2022 recita:
Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia …
Dunque, ai fini dell’inclusione negli elenchi aggiuntivi, l’unico titolo richiesto è quello di abilitazione o specializzazione su sostegno. Non sono richiesti ulteriori titoli ovvero il possesso di CFU/CFA.
Sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 10 dell’OM n. 112/2022, che disciplina la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, non sono, quindi, richiesti i 24 CFU.
A conclusione di quanto detto, occorre evidenziare come il concorso straordinario bis 2022 abbia prodotto una enorme ingiustizia e vulnus nei confronti di coloro che hanno superato la prova orale, vuoi perchè, pur in presenza di posti liberi, a seguito della rinuncia di coloro che sono risultati vincitori, non è stato per loro previsto lo scorrimento della graduatoria, così come avviene nelle normali procedure concorsuali, vuoi perchè avendo, seppur solo superato la prova orale, previsto il conseguimento dell’abilitazione.
D’altra parte, aver previsto l’abilitazione solo per coloro che sono risultati vincitori, seppur dopo il superamento del periodo di prova e il conseguimento dei 5 CFU, dovrebbe consigliare a introdurre una norma di salvaguardia per i docenti “idonei” ma non inseriti in graduatoria di merito, prevedendo, al pari dei vincitori, il conseguimento dei 5 cfu e lo svolgimento della supplenza nell’a.s. 2022/2023.
Ci sembra una soluzione giusta al fine di un equo riconoscimento fra vincitori e idonei non nominati, ma in possesso degli stessi titoli di accesso e requisiti (sia di servizio che di superamento della prova orale) di coloro che sono stati destinatari della supplenza annuale finalizzata al ruolo.