LA NOTA DEL MINISTERO :
Ai Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti titolari degli
Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il
Molise
LORO SEDI
OGGETTO: Procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente nella scuola
secondaria di I e II grado. Abilitazione all’esercizio della professione docente. Parere.
Pervengono richieste di parere circa il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione docente per il personale che ha superato le prove della procedura straordinaria in oggetto
finalizzata all’immissione in ruolo indetta con D.D. 23 aprile 2020 n. 510.
In merito si rappresenta preliminarmente che l’attuale quadro normativo di riferimento è
costituito dall’articolo 1, comma 9, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20
dicembre 2019, n. 159, che disciplina la questione di cui si tratta alle lettere e), f) e g). L’articolo 59 del D.L.
25 maggio 2021 n. 73 è poi intervenuto (al comma 21) sulla formulazione della predetta lettera g) e ha
integrato (al comma 3) la graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Alla luce del frastagliato quadro normativo sopra richiamato, come derivante da successivi
interventi legislativi modificativi, acquisito parere conforme da parte dell’Ufficio Legislativo e della Direzione
generale per il personale della scuola di questo Ministero, si ritiene di poter riconoscere l’abilitazione
all’insegnamento al ricorrere delle seguenti condizioni:
– iscrizione nell’elenco non graduato di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre
2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento
delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie
di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21;
– titolarità, nell’anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a
tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione
scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Stefano Versari
A tal fine è stata da poco inserita la possibilità di dichiarare tra i titoli di abilitazione proprio il superamento del concorso straordinario indetto con D.D. 510/2020 a condizione, come ribadito nella stessa opzione che vi sia stata la titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.
gli aspiranti dovranno quindi procedere nel modo seguente:
- Aggiungere la graduatoria di I fascia della cdc in cui si è vinto il concorso
- Selezionare la prima voce dell’elenco nella sezione A.1 (vedi figura sottostante)
- Inserire la data di pubblicazione della GM sul sito dell’USR (se ci sono state rettifiche, inserire la data della5. graduatoria rettificata).
- Alla voce Procedura e istituzione inserire la dicitura: Procedura straordinaria indetta con DD 510/2020 – USR Regione (Indicare la regione in cui si è fatta domanda per il concorso)
- Inserire la votazione indicata nella GM finale.
- Nella sezione A.2 selezionare “Nessuna selezione” in quanto il superamento del concorso straordinario non rientra in nessuna delle opzioni indicate e comunque non dà diritto ad alcun punteggio aggiuntivo previsto dalla voce A.2.
Chiaramente tutti coloro che – avendo superato il concorso straordinario con il punteggio minimo previsto e collocati nella relativa graduatoria – hanno già inviato precedentemente l’istanza selezionando un diverso titolo di accesso, devono provvedere ad annullare la domanda per poi inoltrare la nuova riportando il titolo corretto.