ENNESIMO FLOP DI EMILIANO: IL TAR BOCCIA L’ORDINANZA DEL 20 FEBBRAIO SULLA CHIUSURA DELLE SCUOLE

Come volevasi dimostrare, figuraccia di Emiliano !!!

Dopo le ordinanze con cui demandava ai genitori la volontà o meno di mandare a scuola i figli, dopo che si è smentito su quanto fatto fino al 19 febbraio con la pubblicazione  sabato pomeriggio 20(dopo pranzo…..!!!!gli effetti sono deleteri….) dell’ordinanza con cui invitava i genitori a non mandare i figli a scuola ed assegnando invece ai dirigenti la valutazione dei casi in cui era indispensabile assicurare il servizio scolastico (!!), ECCO CHE IL TAR PUGLIA ridicolizza l’EMILIANO e la sua ordinanza censurando:

  1. i genitori sono legittimati a fare ricorso- contrariamente a quanto sostenuto dai brillanti avvocati del prode Emiliano;
  2. nel provvedimento regionale impugnato il limite del 50 per cento è un tetto massimo che consente alle Istituzioni scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di alunni e studenti che va dallo zero al 50 per cento dell’intera popolazione scolastica (senza distinzione tra scuole primarie e secondarie e con scelte affidate alla discrezionalità dei dirigenti scolastici); viceversa nel D.P.C.M. 14 gennaio 2021, il limite del 50 per cento è una soglia al di sotto della quale deve ritenersi non sufficientemente assolto, né garantito lo standard minimo dei servizi scolastici;
  3. a mente dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), tra i quali vi sono i diritti connessi all’istruzione scolastica, sono quelli che la Repubblica esige che siano garantiti su tutto il territorio nazionale; sennonché, il compito della loro definizione spetta allo Stato, anche quando la loro realizzazione competa a Regioni ed Enti locali;
  4. se l’esigenza fondamentale fosse davvero quella dichiarata di consentire la “attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici”, il provvedimento regionale impugnato dovrebbe essere prorogato o rinnovato per un periodo più lungo, la qual cosa non potrebbe che vanificare l’apporto didattico e formativo dell’anno scolastico 2020-2021 per alunni e studenti in Puglia, in violazione dei livelli essenziali di prestazione fissati dallo Stato mediante i provvedimenti governativi;
  5. l’art. 1, comma 16, del D.L. n. 33/2020 consente alle Regioni di introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, ma tali misure devono essere provvisorie e ragionevolmente coerenti con la classificazione del livello di gravità dell’emergenza in ambito regionale (la Puglia dall’11.2.2021 è in “zona gialla”);

PER TUTTI QUESTI MOTIVI, FACILMENTE DEDUCIBILI DALLA LACUNOSITA’ E SUPERIFICIALITA’ (ANCHE DI TIPO LESSICALE) CON CUI (NEL DOPO PRANZO….DEL SABATO…..)ERA STATA FORMULATA L’ORDINANZA DELL’EMILIANO , IL TAR HA SOSPESO IL PROVVEDIMENTO E, PER L’EFFETTO…..

E …GIA’….ED ORA……RIVIVE L’ORDINANZA ANTECEDENTE A QUELLA EMESSA, PER CUI RITORNANO AD ESSERE I GENITORI A DECIDERE ?

SI APPLICANO LE NORME NAZIONALI EMANATE DAL GOVERNO ?

IL PRESIDENTE EMILIANO “SFORNA” UN’ALTRA DELLE SUE “BRAVE ORDINANZE” RISERVANDOCI NON SI SA QUALI SORPRESE DAL SUO CILINDRO?

E…NO…PRESIDENTE NON CI SIAMO PROPRIO…..SULLA SCUOLA….E NOI RITENIAMO NON SOLO……LEI HA FATTO PROPRIO FLOP ED UNA FIGURACCIA……A LIVELLO NAZIONALE……