PERVENGONO ALLA NOSTRA SEDE SINDACALE NUMEROSE RICHIESTE DI CHIARIMENTO IN ORDINE AI SOGGETTI TENUTI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE NELLE SCUOLE OVE SI SVOLGONO GLI ESAMI DI LICENZA MEDIA
A TAL FINE VOGLIAMO PRECISARE CHE LO SVOLGIMENTO DI TALE FUNZIONE E’ DISCIPLINATA ANCORA DALLA CM 48/2012 del 31 maggio contenente istruzioni a carattere permanente
Sono, pertanto, nominati Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato a conclusione del I ciclo di istruzione e, nell’ordine,
- i dirigenti scolastici delle scuole statali primarie, secondarie di I grado, istituti comprensivi;
- i docenti titolari nella scuola statale secondaria di I grado, laureati, con contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni (art. 7 del DPR 362 del 14/05/1966), non impegnati nelle classi terze;
- i docenti titolari nella scuola statale secondaria di II grado, laureati, con contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni (art. 7 del DPR 362 del 14/05/1966), con particolare riferimento a quelli operanti in classi di collegamento o nel biennio.
Per il personale sopra descritto, e secondo l’ordine indicato, il suddetto incarico costituisce obbligo di servizio.
A norma delle vigenti disposizioni, i presidenti di commissione sono nominati tra i Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche, delle Scuole Medie e degli Istituti Comprensivi Statali, con contratto a tempo indeterminato, per i quali, pertanto, costituisce inderogabile obbligo di servizio; l’ipotesi dell’esonero deve considerarsi, quindi, circostanza assolutamente eccezionale, esclusivamente per gravi motivi, che dovranno essere debitamente documentati al dirigente dell’UST.
Giova anche ricordare che NUMEROSI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, SU CONFORME PARERE DEL MIUR, HANNO ANCHE STABILITO CHE le eventuali istanze presentate dai dirigenti scolastici titolari di istituzioni scolastiche di primo grado o istituti comprensivi interessati a svolgere il ruolo di presidente degli esami di stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione (maturità) NON possono essere accolte.
Da quanto detto, appare illegittimo l’obbligo che si vuole imporre ai docenti (categorie sopra descritte) di svolgere tale funzione in sostituzione o per la mancata nomina di dirigenti scolastici appartenenti al primo ciclo di istruzione.
TUTTI I DOCENTI “PRECETTATI” PER SVOLGERE TALE FUNZIONE POSSONO RIVOLGERSI ALLA NOSTRA SEDE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DIFFIDA AL DIRIGENTE DELL’UST DI FOGGIA.