Come ogni anno il MIM ha emanata la consueta circolare che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2023/2024.
Sono obbligati a presentare domanda:
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio o che insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni.
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico” o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio o che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Sono obbligati a presentare domanda tutti i docenti di ruolo o con contratto a tempo determinato annuale (30 giugno o 31 agosto) che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate a commissari esterni. Ciò indipendentemente dalla circostanza che i docenti in questione siano abilitati o meno nella relativa disciplina.
Hanno la facoltà di presentare la domanda:
- i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
- i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999.
Chi è in servizio su una supplenza temporanea (comprese le supplenze fino al termine delle lezioni) non ha né l’obbligo né la facoltà di presentare domanda (tranne come detto la facoltà per i docenti abilitati che hanno prestato servizio per almeno un anno nel precedente triennio con contratto al 30 giugno o 31 agosto).
I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà (e non l’obbligo) di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno.
I docenti con contratto a tempo determinato su spezzone orario (inferiore alle 18 ore) sono invece obbligati a presentare domanda.
I docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado hanno la facoltà (e non l’obbligo) di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno.
I docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della I. n. 104 del 1992 (assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado) hanno la facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno, pur non essendovi obbligati.
SCARICA L’ORDINANZA: O.M. ESAMI DI MATURITA’ 2024