L’art. 35 del CCNL comparto scuola, nell’abrogare l’art. 19 del CCNL 29/11/2007, introduce delle disposizioni volte a regolamentare le ferie, i permessi e le assenze del personale scolastico con contratto a tempo determinato.
Le ferie
Il personale scolastico con contratto a tempo determinato ha diritto a usufruire delle ferie proporzionalmente al servizio prestato; qualora non fosse possibile far fruire le ferie maturate vanno pagate al termine dell’anno scolastico e comunque al termine dell’ultimo contratto sottoscritto.
Le assenze per malattia
In questo caso, il nuovo CCNL opera una distinzione tra il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
- Personale con contratto per l’intero anno scolastico, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta:
- Per intero nel primo mese di assenza;
- Al 50% nel secondo e terzo mese;
- Per il restante periodo senza assegni con la conservazione del posto;
- Il personale con contratto per supplenze brevi nei casi di assenza per malattia ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
Le suddette assenze non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- Docente eATA con supplenza breve
È in vigore il nuovo art. 35 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09.
Il comma 6 prevede che tale personale:
Ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Le assenze dovute a grave patologia
Personale supplente (art. 35 comma 11 CCNL che abroga e sostituisce l’art.19 del CCNL 2006/09)
- In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
L’infortunio durante il servizio o la causa di servizio
Resta in vigore l’art.20 del CCNL 2006/09-
INFORTUNIO
- conservazione del posto fino a completa guarigione clinica;
- retribuzione intera per tutto il periodo dell’assenza, compresa la RPD, il CIA e con esclusione di ogni altro compenso accessorio.
CAUSA DI SERVIZIO
- conservazione del posto fino a 36 mesi;
- retribuzione intera per tutta la durata dell’assenza.
REPERIBILITA’ PER VISITA FISCALE
Si ricorda che il personale della scuola in malattia è tenuto a farsi trovare all’indirizzo indicato durante le seguenti fasce orarie:
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i giorni non lavorativi e i festivi, se ricompresi nell’assenza. Durante il periodo di malattia la visita fiscale può essere disposta anche più volte
Nel caso di allontanamento dall’indirizzo indicato per eseguire visite mediche o terapie, o per altri motivi, deve necessariamente informare la scuola di servizio, indicando altri orari di reperibilità.
Ad ogni buon fine, sono escluse le assenze dovute a:
- patologie gravi che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti; malattie riconosciute per causa di servizio che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nellaTabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%;
- ricovero in ospedali pubblici o convenzionati.
L’Assenza per lutto
Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. I giorni di assenza per lutto sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
L’Assenza per matrimonio
Il personale ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. I giorni di assenza per matrimonio sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Le Assenze per motivi personali o familiari
In merito alle assenze per motivi personali o familiari il CCNL fa una distinzione tra il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico e il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
- Per il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno compreso insegnanti di religione cattolica il contratto afferma che gli stessi hanno diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione;
- Per il personale in servizio per supplenze brevi e saltuarie sono, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.
Le Assenze per partecipare a Concorsi ed esami
Al personale docente, assunto con contratto a tempo determinato, compresi i docenti di religione cattolica, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.