Il Tribunale di Milano – sezione lavoro – nel ribadire il principio secondo il quale le ferie non possono essere assegnate d’ufficio, ha condannato il M.I.M. a risarcire a un docente precario la somma record di ben € 10.908,67 mila euro
Il docente in questione aveva prestato supplenze annuali sino al 30 giugno dall’anno scolastico 2017/18 fino all’anno scolastico 2023/24 e non aveva fruito delle ferie maturate. Come di prassi, infatti, il Dirigente assegnava le ferie d’ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni
Tenuto conto del periodo di servizio al docente venivano in media decurtati circa 20 giorni di ferie per ogni anno.
Sull’argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione n. 16715 del 17.06.2024, stabilendo che “il docente precario con contratto di supplenza al 30 Giugno, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva a meno che la scuola dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Pertanto, se il docente non richiede di fruire delle ferie e se non viene avvisato espressamente che le ferie non possono essere monetizzate, ha diritto a ricevere un’indennità economica sostitutiva.
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Trib.-Milano-sent.-Ferie-non-godute
LA FLP SCUOLA HA ATTIVATO APPOSITA INIZIATIVA LEGALE
LA CUI ADESIONE SCADE IL 31 DICEMBRE 2024.
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