L’assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica è tenuto a sostituire il DSGA in ferie?
Per quanto attiene all’individuazione delle ipotesi di assenza che comportino la necessità di sostituzione del DSGA, il contratto non fornisce dettagliate indicazioni.
Tuttavia, logica e buon senso vorrebbero che si dia luogo alla sostituzione, con conseguente conferimento di incarico specifico, quando l’assenza del titolare, anche in considerazione della durata, potrebbe causare un disservizio alla scuola. Sotto tale profilo si osserva che nella medesima direzione è orientata la normale sostituzione del restante personale ATA, soprattutto a seguito dell’emanazione della legge n. 190/2014.
Tanto premesso, in assenza del coordinatore amministrativo, il dirigente scolastico, qualora si verifichino le condizioni previste dal contratto, potrà conferire un incarico all’assistente amministrativo al fine di provvedere alla sostituzione del DSGA assente.
Per quanto concerne l’istituto delle ferie, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 sancisce espressamente che “compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto
dei turni prestabiliti, assicurando il dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1luglio – 31 agosto”
Ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL Scuola del 29.11.2007, la scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo” oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori, come per esempio tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto?
In merito alla modalità di fruizione delle ferie del personale ATA, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 stabilisce che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionarie le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi
continuativi di riposo nel periodo 1luglio-31 agosto.”
Dalla disposizione contrattuale in esame si evince che:
a) occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie;
b) nella programmazione di tali turni il dirigente scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1luglio – 31 agosto;
c) il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;
d) le decisioni in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di frazionamento vengono assunte dal dirigente scolastico che, nella sua valutazione, dovrà principalmente tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio.
Pertanto, il dirigente scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro – in assenza di una tale richiesta – non può non garantirli.
Si ritiene, comunque, che la fruizione dei 15 gg anche in modo frazionato debba avvenire preferibilmente nel periodo 1 luglio-31 agosto, tenendo conto, comunque, delle esigenze di servizio, del rispetto dei turni prestabiliti e del fatto che agli altri dipendenti deve, comunque, essere garantita la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie.
Alla luce dell’art. 14 del CCNL 29.11.2007, un docente a tempo indeterminato può usufruire di un giorno di festività soppressa relativo all’anno scolastico precedente?
La l. n. 937/1977, così come modificata dall’art. 1, comma 24, della l. n. 148/2011 sancisce l’attribuzione delle quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce di tale quadro normativo, l’art. 14, comma 2, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola stabilisce che tali festività devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l’arco temporale di godimento deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero all’interno dei periodi di sospensione delle lezioni.
Si deve pertanto convenire che l’espressione “anno scolastico cui si riferiscono”, adoperata dal comma 2 dell’art. 14 sopra citato, esclude qualsiasi traslazione dell’utilizzo della giornata di festività soppressa all’anno scolastico successivo
L’istituto scolastico, presso il quale il personale ATA è in assegnazione provvisoria, è tenuto a far fruire le ferie da questi già maturate e non godute presso la scuola di titolarità?
L’art. 13, comma 10, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, prevede espressamente che: “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.”
Pertanto, in generale, il personale ATA può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
In proposito, però, sembra utile evidenziare che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.
Nel caso di settimana corta effettuata dall’istituzione scolastica, come deve essere considerata la festività ricadente nella giornata di sabato?
La scelta della settimana corta per le istituzioni scolastiche rientra nelle prerogative del Piano dell’offerta formativa, oggi PTOF ai sensi dell’art. 1 comma 14 Legge 107/2015 che è il documento di identità culturale e progettuale della scuola. Laddove la scuola, nell’ambito dell’ampia autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo riconosciutagli dal d.P.R. n. 275/1999, decida di adottare un’articolazione dell’attività lavorativa su 5 giorni alla settimana (con chiusura nella giornata di sabato), le eventuali festività ricadenti nella giornata del sabato non assumono alcun rilievo ai fini dell’orario di lavoro e non daranno luogo ad alcuna forma di recupero.
Come debbano essere considerate le assenze dal servizio di un dipendente a tempo indeterminato per l’effettuazione di testimonianze per conto dell’Amministrazione?
Al riguardo questa Agenzia ritiene utile evidenziare che non vi sono norme contrattuali che prevedono un permesso specifico “per citazione a testimoniare”. Fatta questa premessa occorre fare una distinzione:
− nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell’amministrazione il dipendente è considerato in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o le giornate fruite;
− nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell’interesse dell’amministrazione l’assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.
Per completezza si richiamano anche le circolari n. 7 ed 8 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, fornendo chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 71 del D.L. n. 112/08, riportano “Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell’ambito dell’utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell’amministrazione, permessi per motivi di servizio).”