Il Ministero dell’Istruzione e Merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha predisposto uno schema di decreto recante «Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente, di cui all’articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
In merito a tale bozza, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha già espresso il proprio parere in data 22 dicembre 2023- che qui si allega – PARERE DEL CSPI-
Sullo stesso provvedimento riteniamo utile pubblicare un interessante articolo pubblicato sulla rivista – Scuola7la settimana scolastica- a firma della dott.ssa Ornella CAMPO Dirigente scolastico Formatrice e Componente Nuclei Esterni di Valutazione.
Sarebbe interessante ricevere anche dai nostri iscritti e simpatizzanti, contributi sulla delicata problematica su cui vorremmo, d’intesa con il CIDI di Foggia, preparare un CONVEGNO DI STUDI. I contributi possono essere inviati a : [email protected]
INTERVENTO DELLA DOTT.SSA ORNELLA CAMPO:
Parliamo dello schema di decreto per la formazione incentivata del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dal titolo: “Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente, di cui all’articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”. Il recente parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), rilasciato nella seduta del 22 dicembre 2023, pone una serie di interrogativi sulla modalità di valutazione dei percorsi della formazione. Va ricordato che quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, modificato dall’articolo 44 del decreto-legge n. 36/2022, prefigura un modello di formazione in servizio dei docenti altamente qualificato, volontario, incentivato e in stretto collegamento con l’attuazione del PNRR; privilegia, dal punto di vista dei contenuti, l’implementazione di metodologie didattiche innovative e le competenze linguistiche e digitali[1].
Sistema di incentivazione: i rischi
Le prime perplessità poste dal CSPI riguardano le cosiddette “figure di sistema” o “docenti esperti”. Sono quelle figure professionali, come si legge nel comma 1, dell’articolo 16/ter citato, di supporto all’autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale. È a questa categoria di professionisti che sono destinati i “percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica”[2].
Come è noto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) istituzionalizza già attività e incarichi da attribuire ai docenti, individuati dal Collegio dei docenti nell’ambito delle funzioni previste all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), ed incarichi di collaborazione con la dirigenza individuati dal dirigente scolastico, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 165/2001[3].
Il CSPI, pur riconoscendo l’importanza per le scuole autonome di disporre di tali figure intermedie, collocate tra la base e il vertice dell’organizzazione scolastica, ritiene che collegare il percorso triennale di formazione volontaria specifica alla possibilità di ricoprire incarichi connessi alla realizzazione del PTOF, “possa da una parte subordinare lo svolgimento dell’incarico all’accesso alla formazione volontaria, dall’altra riconoscere ai soggetti formati una sorta di priorità per l’attribuzione di tali funzioni, limitando per l’ambito organizzativo gestionale anche le competenze del dirigente scolastico”[4]. Una possibile deriva da non sottovalutare che rischierebbe di ingenerare disparità nella possibilità di accesso dei docenti a tali funzioni e non permetterebbe ai dirigenti di avvalersi di una prerogativa di competenza.
Altro dubbio sollevato dal CSPI riguarda la previsione di compensi forfettari secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva che non solo andrebbero ad impattare sull’aspetto del salario con il rischio di assegnare alla contrattazione un ruolo del tutto marginale, ma aprirebbero anche possibilità di sviluppo della carriera professionale sganciate dal CCNL.
Valutare il percorso formativo o l’operato del docente?
Ulteriori perplessità emergono nell’ambito della modalità di valutazione dei percorsi della formazione incentivata che, a parere del CSPI, configurano “una vera e propria valutazione dell’operato complessivo del docente, piuttosto che una valutazione del percorso formativo effettuato rispetto agli obiettivi formativi del percorso stesso”[5].
Una criticità che pone le sue basi sulla palese mancanza, nello schema di decreto, dei riferimenti agli obiettivi formativi del percorso di formazione incentivata la cui definizione è affidata alla SAFI (Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione) come previsto dal comma 1 dell’art. 16 -ter, nonché sulle funzioni attribuite al Comitato di valutazione incaricato della valutazione complessiva della professionalità del docente.
I contenuti dei percorsi formativi
Su questo aspetto il CSPI rileva la “genericità” e “l’incongruenza” degli obiettivi oggetto della valutazione e la mancanza dei criteri di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica previsti dal comma 9 del richiamato articolo 16-ter.
I contenuti dei percorsi formativi incentivati, per i docenti che intendono accedere al percorso triennale, sono ben definiti nell’allegato B al D.lgs. n. 59/2017 in cui sono elencate le seguenti attività:
a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
b) contributo al miglioramento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all’articolo 16-ter, comma 1;
c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all’articolo 16-ter, commi 7 e 8, che a seconda della complessità possono avere un’estensione pluriennale[6].
L’impianto complessivo risulta, tuttavia, carente anche in riferimento al rapporto tra la valutazione annuale e triennale del percorso: non appare chiaro, infatti, se in caso di valutazione annuale negativa il percorso si interrompa, ovvero se la prevista “forma di supporto formativo” consenta di annullare il giudizio negativo e di raggiungere gli standard al termine dell’annualità successiva. In definitiva, lo scenario che si prefigura è appannato e poco lineare nella sua strutturazione.
Compiti della SAFI
Oltre all’introduzione del sistema della formazione continua incentivata per tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, le modifiche ed integrazioni disposte dal D.L. n. 36/2022 prevedono anche l’istituzione della Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione (SAFI)[7], posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione.
Alla SAFI vengono attribuiti i seguenti compiti:
- promozione e coordinamento della formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell’autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
- coordinamento e indirizzo delle attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
- sostegno di un’azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.
La Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione è un organismo centrale autonomo, interagente con istituzioni e soggetti pubblici e privati, i cui organi costitutivi vengono definiti dai commi 2 e 3 del Capo IV-bis[8].
Funzioni della SAFI
Lo schema di decreto interministeriale sottoposto al parere del CSPI disciplina sia l’articolazione della formazione in servizio incentivata sia le modalità di valutazione dei percorsi delineati dai commi 1-7 dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 59/2017 con specifico riferimento agli obiettivi formativi. Tali obiettivi sono “definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell’INVALSI e dell’INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l’accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell’istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio[9].
Altra problematica rilevata dal CSPI afferiscealle “connessioni tra il decreto in esame e gli altri provvedimenti attuativi, la cui definizione non è stata ancora perfezionata” e che non permette allo stato attuale di comprenderne gli effetti in termini più o meno vantaggiosi.
Valutazione dei percorsi di formazione incentivata
Non meno critica appare al CSPI l’attribuzione, da parte del Comitato di valutazione, del punteggio della valutazione, in assenza di indicazioni rispetto agli elementi effettivamente misurabili che possano concorrere a tale valutazione, nonché la valutazione dei titoli di studio posseduti, al netto di indicazioni rispetto alla tipologia dei titoli stessi e al periodo in cui sono stati conseguiti. Il tutto con il rischio di un inevitabile stravolgimento della valutazione che non sarebbe più correlata al livello di raggiungimento degli obiettivi previsti del percorso formativo triennale, ma andrebbe ad estendersi alla valutazione dell’attività del docente in riferimento al piano di miglioramento dell’istituzione scolastica di appartenenza visto che la valutazione deve tener conto “dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento degli indicatori di performance declinati dall’istituzione scolastica secondo il proprio piano triennale dell’offerta formativa”.
Il Comitato, peraltro, in assenza di modifiche dell’articolo 11 del decreto legislativo 297/1994, relativamente alla sua composizione e alle sue funzioni esclusivamente riferite alla valutazione dei docenti in anno di prova, andrebbe ad assumersi responsabilità valutative complessive della professionalità docente. Con il rischio che, in caso di valutazione negativa i docenti vedrebbero svanita la possibilità di conclusione del percorso triennale e di accesso al riconoscimento economico senza poter attivare modalità di reclamo non previste dallo schema di decreto.
Riconoscimento economico per un contingente limitato
Infine la formulazione del parere negativo espresso dal CSPI risulta ampiamente argomentata relativamente all’incentivazione prevista al termine del percorso e che non riguarderà la totalità dei docenti positivamente valutati bensì un contingente limitato, non superiore a 8.000 unità, che al termine di tre percorsi formativi consecutivi, e positivamente superati, riceveranno un riconoscimento economico, una tantum, consistente in un assegno annuale ad personam di importo pari ad € 5.650,00, a partire dall’anno scolastico 2032/2033.
In definitiva il nuovo sistema di formazione andrebbe ad incentivare non più di un docente per istituzione scolastica senza poter rispondere ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento dell’offerta formativa.
Una serie di problematiche che auspichiamo possano essere risolte prima della emanazione dello schema di decreto per poter avviare un cambiamento scevro da potenziali contenziosi e in grado di consolidare e rafforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche[10].
NORMATIVA RICHIAMATA
[1] L’art. 16-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 introduce un nuovo «sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell’orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa…».
[2] Art. 16-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
[3] Il comma 5 dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001 prevede che «Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale».
[4] Cfr. Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante «Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente, di cui all’articolo 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
[5] Ibidem.
[6] I contenuti erogati dagli Enti, ai sensi dell’16-ter, commi 7 e 8 sono i seguenti: 1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento; 2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei; 3 governance della scuola: teoria e pratica; 4. leadership educativa; 5. staff e figure di sistema: formazione tecnico-metodologica, socio-relazionale, strategica; 6. inclusione scolastica nella classe con alunni disabili; 7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo; 8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni; 9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche; 10 tecniche della didattica digitale.
[7] Art. 44 del D.L. 30/04/2022 n. 36 dopo il capo IV è inserito il seguente: «Capo IV-bis Scuola di alta formazione dell’istruzione e sistema di formazione continua incentivata Art. 16-bis. (Scuola di alta formazione dell’istruzione). – 1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell’istruzione, di seguito denominata Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione».
[8] Come previsto dal Capo IV- bis « la Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell’istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d’indirizzo, il Comitato scientifico internazionale».
[9] Art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
[10] In attuazione di quanto previsto sia dall’articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015 che dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001.