CON L’ALLEGATA NOTA IL MIUR INTERVIENE SULLA QUESTIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE.
IN SOSTANZA, ANCORA UNA VOLTA, IL MIUR E’ CHIAMATO AD INTERVENIRE (VISTA ANCHE L’ASSENZA DI OGNI PRECISAZIONE DA PARTE DI ALCUNI USR – PUGLIA IN PRIMIS-) STANTE L’IMPOSIZIONE CHE SPESSO ALCUNI DIRIGENTI OPERANO PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ORE DA EFFETTUARE DURANTE IL PERCORSO SCELTO.
IL DICASTERO DI VIALE TRASTEVERE, NEL CONFERMARE CHE NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO PER QUANTO ATTIENE AI “COSIDDETTI 24 CFU” DELLA DURATA DEI CORSI, EVITA, ACCURATAMENTE, DI PRECISARE CHE NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO PER LA FORMAZIONE, SE NON DELIBERATA DAL COLLEGIO E NON INSERITA NELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL MONTE ORARIO DA RICOMPRENDERE NELLE 80 ORE ANNUALI.
SI RIBADISCE CHE LA FORMAZIONE DEVE ESSERE REGOLATA CONTRATTUALMENTE E CI AUGURIAMO CHE, NEL PROSSIMO CONTRATTO, LE COSIDDETTE OO.SS. RAPPRESENTATIVE INSERISCANO UNA NORMA CON LA QUALE SI FACCIA CHIAREZZA SULLA OBBLIGATORIETA’ CONSIDERANDOLA O COME ATTIVITA’ DI SERVIZIO (NELLE 80 ORE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO) O COME ORARIO DI LAVORO DA RETRIBUIRE O SCOMPUTARE CON RIPOSO COMPENSATIVO (COME AVVIENE PER TUTTI GLI ALTRI PUBBLICI DIPENDENTI)