Molti docenti sono interessati a svolgere attività professionale, contemporaneamente allo svolgimento della funzione docente, per cui ci chiedono notizie in ordine alle modalità di autorizzazione da chiedere al dirigente scolastico.
Requisito essenziale per poter ottenere tale autorizzazione è principalmente la sussistenza della coerenza della libera professione con la funzione docente. Infatti, in tale intrinseca coerenza è infatti ravvisabile la ratio della norma intesa a favorire le libere professioni allorché le stesse vadano a rifluire in modo sostanzialmente positivo sull’attività di insegnamento.
Tale deroga per i docenti, a differenza di ciò che avviene per tutti i pubblici dipendenti ai quali è impedito l’esercizio della libera professione, risiede proprio nella ricaduta positiva sull’espletamento di tale attività sull’attività di insegnamento.
Proprio la Corte Costituzionale con la sentenza n. 284 del 1986 ha affermato che :
Il legislatore ha attribuito al personale docente la facoltà di esercitare la libera professione sul presupposto dell’influenza positiva che all’attività didattica può derivare dalla pratica professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l’esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un’astratta problematica, ma aderente al continuo divenire della realtà. Peraltro essa è prevista entro precisi limiti, in quanto la norma impugnata non consente l’esercizio professionale se nei singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all’orario di insegnamento e di servizio”.
DOCENTI CHE SVOLGONO LA LIBERA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Per quanto concerne specificamente il caso degli avvocati esso è regolato da una disciplina speciale. In forza dell’art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578 potevano esercitare la professione di avvocato “i professori e gli assistenti dell’Università e degli altri istituti superiori e i professori degli istituti secondari” (dunque non si faceva riferimento all’insegnamento di materie giuridiche). Sulla base di tale normativa la Cassazione, a sezioni unite e in nome della “libertà di insegnamento”, aveva affermato che anche i docenti elementari potessero esercitare la professione di avvocato.
Oggi, la Legge 247/2012 (Legge Professione Forense) afferma espressamente che gli avvocati possono continuare a insegnare solo materie giuridiche.
Il problema della compatibilità non riguarda però gli avvocati iscritti all’albo già alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), per i quali si applica, invece, quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933; pertanto, il docente/avvocato, iscritto all’albo prima del 2 febbraio 2013, può continuare ad esercitare la professione di avvocato pur non insegnando discipline giuridiche
Inoltre il docente avvocato è tenuto a rispettare due importanti vincoli:
- Divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l’amministrazione (la scuola);
- Divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall’amministrazione (la scuola).
DOCENTE CON SVOLGIMENTO LIBERA PROFESSIONE INGEGNERE/ARCHITETTO
L’art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417 stabilisce alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e precisamente statuisce: “Il personale di cui al presente decreto non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero per la Pubblica Istruzione”. Il divieto di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative tra i dipendenti dello Stato. Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la Pubblica Istruzione a far cessare la situazione di incompatibilità. L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza del rapporto di impiego .
Al personale docente è consentito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. L’autorizzazione suddetta, valevole per l’anno scolastico in corso, deve essere trasmessa all’iscritto al competente Ordine professionale. La legge 19 marzo 1955, n. 160 estende la norma sullo stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo delle scuole o degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.
La giurisprudenza in materia di incompatibilità è comunque vasta e complessa anche perché non esiste un regolamento che riepiloghi le attività compatibili riferite al personale della scuola.
RIEPILOGANDO, PRECISANDO CHE NON POSSONO ESSERE CATALOGATE TUTTE LE FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA’ OVVERO COMPATIBILITA’, SI PRECISA CHE:
Le condizioni e i criteri in base ai quali l’attività può essere autorizzata (vedere art.53 D.L.vo 165/01 testo unico sul Pubblico Impiego ) sono:
1. temporaneità e occasionalità dell’incarico: sono autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente , anche se eseguite periodicamente e retribuite,qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità , non diano luogo a interferenze nell’impiego
2. non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento
3. compatibilità con l’impiego lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento
4. attività svolta al di fuori dell’orario di servizio
Attività compatibili che possono essere svolte senza autorizzazione preventiva
Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato,cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato)
Attività (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero
Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore ecc.
Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita
Incarichi conferiti dalla OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa
Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione
Partecipazione a società in qualità di semplice socio
Attività compatibili che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva
L’autorizzazione viene concessa a condizione che l’attività non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento
Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d’ufficio)
Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole
Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato
Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso
Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi
Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi)
Incarichi come revisore contabile
La mancata comunicazione dell’attività ai sensi dell’art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall’impiego
Attività assolutamente non compatibili
Lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c’è l’obbligo di comunicazione al Dirigente
Cariche in società costituite a fini di lucro
Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell’occasionalità e che si configurino come prevalenti
Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico
Sono compatibili a condizione che il lavoratore non superi il 50% dell’orario ordinario previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente circolare MIUR 1584 del 29/7/05 e OM 446/97 Legge 662/96
Esercizio delle attività commerciali,industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc) non ammesse in caso di regime a tempo pieno
Impiego alle dipendenze di privati
Tutte le attività compatibili previste per il lavoratori a tempo pieno
La mancata comunicazione dell’attività ai sensi dell’art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall’impiego