GPS 2024 : DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DM 20 NOVEMBRE 2023 COME CAMBIA L’ACCESSO IN GRADUATORIA IN RAPPORTO AI TITOLI DI STUDIO IN POSSESSO

Per l’accesso alle prossime Graduatorie GPSdi seconda fascia, relativamente agli aspiranti in possesso del solo titolo di accesso, è necessario essere in possesso del titolo completo, ossia per la scuola secondaria la laurea richiesta per l’accesso alla classe di concorso, con i crediti formativi previsti dalle varie normative a seconda l’ordinamento nonché il periodo di acquisizione dei CFU per completare il titolo.

Per la scuola secondaria occorre precisare che: 

  • non saranno più richiesti i 24 CFU, in quanto non più conseguibili dal 31 ottobre 2022
  • il titolo deve essere completo entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, con i CFU/CFA previsti per l’accesso alla classe di concorso dalla normativa vigente. (per la verifica gli iscritti alla FLP SCUOLA e coloro che perfezionano l’iscrizione al momento della richiesta della consulenza possono recarsi con urgenza in sede prenotando appuntamento su questo sito)

Già l’ OM n. 112 del 6 maggio 2022 prevedeva tale controllo, ma proprio a seguito dei depennamenti effettuati dagli uffici provinciali (a seguito del controllo effettuato dalle scuola al momento del conferimento della supplenze), diventa importante effettuare tale controllo

In ragione del D.M. del 20 novembre 2023, che ha modificato l’accesso per talune classi di concorso ed accorpate altre, si ha la seguente situazione: 

  • Lauree conseguite prima del 23 febbraio 2016: Si fa riferimento al  DM 39/1998 e  DM 22/2005. Infatti è specificato che “In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998n. 22 del 9 febbraio 2005) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
  • Lauree conseguite dal 23 febbraio 2016:Occorre far riferimento al   DPR 19/2016 e il dm 259/2017 con le seguenti indicazioni

Per le classi di concorso A026 e A028: dal 17 gennaio 2024 si applica il DM 20 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2024

Per le classi di concorso 

  • A-01 e A-17
  • A-12 e A-22
  • A-24 e A-25
  • A-29 e A-30
  • A-48 e A-49
  • A070 e A072
  • A-7 e A-3 diventa A-71

per i titoli conseguiti dall’11 febbraio 2024 (o per chi ha un titolo conseguito prima di questa data ma non ha i CFU completi per l’accesso alla classe di concorso) si deve fare riferimento al DM n. 255 del 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2024.

Questo vuol dire che sia chi si laurea dopo il 16 gennaio 2024  e dopo l’11 febbraio 2024 per le rispettive classi di concorso interessate ma anche chi ha conseguito la laurea prima dell’entrata in vigore del rispettivo decreto per la classe di concorso interessata, deve fare riferimento ai nuovi Decreti (per le classi di concorso in oggetto) per il controllo e l’eventuale l’integrazione di CFU per l’accesso alla classe di concorso.

Il Ministero cita anche i decreti più recenti nella premessa alla BOZZA dell’Ordinanza GPS, pertanto essi vanno seguiti per capire quanti e quali CFU sono richiesti per l’accesso alla classe di concorso.

Inoltre, nei due decreti riportati è inserita la dicitura

“Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.

Inoltre

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite

  • corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici e master speciali per l’insegnamento. 
  • Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

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