L’O.M. 88/2024, aggiornamento e nuove inclusioni nelle GPS 2024/2026, ha previsto, in base al parere espresso dal CSPI, una modifica nella tabella di valutazione dei titoli relativa alla TABELLA A/7 – PRIMA FASCIA SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE
Infatti, l’O.M., innovando quanto precedentemente stabilito dalla O.M.112/2022, ha previsto che:
Nella graduatoria di PRIMA FASCIA SOSTEGNO- SCUOLA SECONDARIE- deve essere riconosciuto il punteggio aggiuntivo per coloro i quali risultano abilitati su materia- CON ESCLUSIONE DEGLI ABILITATI SU CLASSI DI CONCORSO ITP-
In particolare SONO RICONOSCIUTI:
24 punti in più per l’abilitazione conseguita attraverso:
- la frequenza dei nuovi percorsi abilitanti da 30/36/60 CFU/CFA;
- per il superamento di un concorso ordinario;
- per il superamento del concorso straordinario n. 510/2020 congiuntamente al requisito del servizi.
Nel caso in cui il titolo sia valido per più di una classe di concorso (es. classi di concorso accorpate ai sensi del DM 255/2023), il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.
Quindi, in conseguenza, esemplificando, il conseguimento dell’abilitazione tramite concorso ordinario su posto comune, permette di avere 24 punti (+ al max altri 12 punti in base al voto) anche nelle GPS I fascia sostegno al pari dell’abilitazione conseguita tramite i percorsi abilitanti.
In particolare vengono attribuiti:
- 24 Punti fissi (questi punti non si applicano nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita in una classe di concorso ITP).
- Un massimo di 12 punti in funzione del voto di abilitazione.
La modifica è sostanziale in quanto nelle prime bozze dell’O.M. per i corsi abilitanti da 30 cfu veniva attribuito un punteggio inferiore, invece, con la O.M. 88, tutti i punteggi per i titoli abilitanti vengono equiparati.
Ovviamente, tutti i titoli culturali devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda. Pertanto, l’abilitazione si potrà far valere nella I fascia GPS sostegno solo se verrà conseguita entro la data di scadenza delle domande per le GPS (23.59 del 10 giugno 2024). Si precisa a tal fine, che non basta aver sostenuto la prova per abilitarsi, occorre anche che sia pubblicato il voto di conseguimento dell’abilitazione.
ATTENZIONE: Va precisato che il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di abilitazione non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.
In sostanza chi ha svolto servizio durante lo svolgimento di tali percorsi di abilitazione (a seconda dei casi, annuali, biennali o triennali), non potrà far valere l’eventuale servizio svolto durante l’anno in quanto questo è già ricompreso nella valutazione complessiva del titolo (vengono attribuiti 12 punti per la durata del percorso abilitativo).
Il Ministero dell’Istruzione ha precisato quanto sopra con la nota 1290 del 22 Luglio 2020 in cui si afferma che per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente).
In sostanza, l’anno di servizio svolto durante la frequenza di tali corsi di abilitazione (TFA, SSIS, PAS e percorsi abilitanti DPCM 4 agosto 2023), non potrà essere valutato né nelle graduatorie di I fascia relative alle classi di concorso né eventualmente nelle graduatorie di I fascia sostegno in cui si sia eventualmente iscritti. Questo perché per tali percorsi viene già attribuito un “bonus” di 24\42\54\66 punti che ricomprende il punteggio per il servizio annuale.
Si precisa che si parla di “percorsi di abilitazione” (di cui alla voce A.2) e non di “percorsi di specializzazione”. Pertanto il servizio svolto durante la frequenza dei corsi di specializzazione sul sostegno di cui al DM 249/2010, è pienamente valutabile.
ESEMPIO N.1 : DOCENTE ABILITATO CON 30 CFU SU CLASSE DI CONCORSO E INCLUSO ANCHE IN GPS SOSTEGNO STESSO ORDINE E GRADO DI SCUOLA
Docente che ha conseguito l’abilitazione sulla classe di concorso A01 mediante percorso abilitate da 30 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023. nell’anno accademico 2023/2024 e che ha svolto servizio in quell’anno per 6 mesi nella medesima classe di concorso.
Tale docente non potrà far valere tale servizio perché, in ragione dell’abilitazione conseguita tramite il percorso abilitante da 30 CFU, viene già attribuito, in aggiunta al punteggio per il voto di abilitazione (voce A.1), un punteggio pari a 24 punti (Voce A.2), per un totale che quindi può arrivare già a 36 punti.
Lo stesso servizio non potrà essere valutato neanche nella graduatorie di sostegno II grado (qualora il docente vi sia inserito, in quanto specializzato sul II grado) perché anche in tale graduatoria sono già attribuiti i 24 punti suddetti (Voce B.1 della tabella titoli GPS sostegno).
ESEMPIO N.2- SERVIZIO PRESTATO NON NELLA CLASSE DI CONCORSO IN CUI CI SI E’ ABILITATO MA IN ALTRA CLASSE DI CONCORSO
Docente abilitato tramite 30 CFU su A12 (Discipline Letterarie II grado) nell’anno accademico 2023/24 e che ha svolto servizio in quell’anno per 6 mesi nella classe di concorso A-11 (non ricompresa nel percorso di abilitazione svolto).
Tale docente potrà far valere tale servizio prestato sulla classe di concorso A-11 perché al docente in questione, in tale classe di concorso (A-11) non viene attribuito alcun punteggio aggiuntivo. Non spettano infatti i punti per l’abilitazione di cui alla voce A.2.
ESEMPIO N.3 SERVIZIO PRESTATO SUL SOSTEGNO DI ALTRO ORDINE DI SCUOLA MENTRE HA FREQUENTATO IL CORSO ABILITANTE DA 30 CFU
Docente abilitato tramite 30 CFU su A-12 (Discipline Letterarie II grado) nell’anno accademico 2023/2024 e che ha svolto servizio in quell’anno per 6 mesi su sostegno I grado. (quindi non nello stesso grado di scuola).
Tale docente potrà far valere tale servizio prestato nella GPS sostegno I grado perché al docente in questione, in tale graduatoria, non viene attribuito alcun punteggio aggiuntivo (l’abilitazione posseduta è infatti su altro grado di scuola e non viene valutata).