GPS 2024: VALUTAZIONE SERVIZIO CIVILE E MILITARE E RISERVA DEI POSTI DEL 15% PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Siamo in attesa, ormai dovrebbero mancare pochi giorni, della pubblicazione della O.M. con cui verrà regolato l’aggiornamento e nuove inclusioni nelle GRADUATORIE PROVINCIALI DI ISTITUTO- GPS- valide per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.

Allo scopo, pertanto, riteniamo opportuno iniziare a chiarire alcuni aspetti,  conseguenti anche a domande che ci sono state sottoposte dai nostri iscritti. 

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE E DEL SERVIZIO CIVILE

Per esaminare tale problematica dobbiamo far riferimento alla O.M. 112/2022, che, pedissequamente, salvo alcune precisazioni e norme conseguenti a provvedimenti legislativi intervenuti “medio tempore”, verrà riproposta anche per il prossimo biennio

Orbene, l’articolo 15, comma 6, della sopra citata O.M. 112/2022 prevede che:  “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. “

Quindi, il Ministero confermerà certamente che nel caso in cui un docente (ma questo vale anche per il personale ata) fosse stato in servizio ovvero titolare di un  contratto presso una scuola e, nel contempo abbia dovuto “congelarlo” per svolgere  servizio civile durante tale periodo contrattuale con la scuola, ha diritto al punteggio come servizio effettivo scolastico. In definitiva, allora, per “costanza di nomina” significa per l’appunto ciò che si è detto nell’esempio ossia aver o essere stato contemporaneamente: titolare di contratto ovvero svolgimento di servizio presso la scuola ed effettivo svolgimento di servizio civile presso le specifiche sedi.

Laddove non si verifichi tale situazione di contemporaneità e il servizio civile o militare sia stato svolto al di fuori del rapporto di lavoro con la scuola, tali servizi non sono valutabili.

Ad ogni buon fine, tale prestazione di servizio consente di ottenere la preferenza a parità di punti considerandolo come “Servizio senza demerito alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche”. 

Ciò premesso, occorre anche dire che la Corte di Cassazione relativamente al servizio militare, al servizio civile sostitutivo e servizio civile volontario, ha sostenuto che detti servizi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego.

La Corte di Cassazione, ha sancito il diritto al riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento.

La Corte di Cassazione ha condiviso il principio secondo cui “deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata al riconoscimento della prestazione del servizio militare obbligatorio che non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all’accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l’assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l’adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

Tuttavia, nonostante il pronunciamento della Cassazione, prevalgono le disposizioni ministeriali in ragione delle quali i citati servizi, prestati si ripete, non in costanza di rapporto di lavoro con la scuola, non sono valutabili.
Si fa presente che questa segreteria provinciale, al momento della presentazione della domanda di inserimento in GPS ovvero nelle graduatorie di istituto del personale ata, consiglierà agli aspiranti di indicare tale servizio e, nel frattempo, attiveremo un RICORSO COLLETTIVO, per chi vorrà aderire, innanzi al TAR impugnando la relativa ordinanza ministeriale. 
RISERVA DEI POSTI PER CHI HA SVOLTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in  legge  21 giugno 2023, n. 74, recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.» specifica all’articolo 1, comma 9-bis, la riserva del 15% nelle assunzioni di personale non dirigenziale, destinata agli ex volontari del Servizio Civile. 

A partire dal 22 Giugno 2023, data di entrata in vigore del Decreto PA trasformato in Legge, i bandi di concorso dovranno necessariamente includere la riserva di posti per gli ex volontari del Servizio Civile.

Vediamo, allora chi ha diritto alla riserva dei posti

L’accesso alla riserva di posti nei concorsi pubblici è un’opportunità esclusiva per coloro che hanno completato con successo il Servizio Civile Universale. È fondamentale sottolineare che tale privilegio non è applicabile a chi sta ancora svolgendo il Servizio Civile o a chi è stato escluso dal programma per demerito.

Importante è la distinzione tra i vari tipi di servizio: la norma specifica che la riserva si applica solamente a coloro che hanno partecipato al Servizio Civile Universale, e non al servizio civile svolto come alternativa alla leva obbligatoria.

La riserva per ex volontari del Servizio Civile Universale è obbligatoria nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale, banditi dalle Pubbliche Amministrazioni (PA) delineate nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165 del 2001, fra cui rientra la scuola

Ma quale è la differenza fra chi ha svolto servizio civile e servizio civile universale ?

Nel 2001 viene previsto  il Servizio civile nazionale, volontario, rivolto ai giovani tra i 18 e i 26 anni . Nel 2005 con l’entrata in vigore della sospensione dell’obbligo di leva, il servizio civile non è più un’alternativa obbligatoria al servizio militare ma diventa  una scelta di vita personale.    

Nel 2006 le competenze gestionali del Servizio civile nazionale vengono trasferite alle Regioni e alle Provincie autonome che devono dar vita agli albi regionali degli enti del Servizio civile nazionale appartenenti al proprio territorio.

Nel 2017 il Servizio civile nazionale cambia denominazione e diventa Servizio civile universale. La riforma, oltre a sottolineare l’apertura a tutti i giovani interessati a partecipare, stabilisce anche i settori di intervento e apre alle esperienze all’estero.  

È bene specificare, quindi, che il Servizio Civile alternativo alla leva obbligatoria non può essere equiparato al Servizio Civile Universale

In conseguenza è solo il SERVIZI CIVILE UNIVERSALE SVOLTO DAL 2017  DA’ DIRITTO ALLA RISERVA DEL 15% DEI POSTI. 

Tale riserva è obbligatoria dal 22 giugno 2023 per le amministrazioni statali citate e si aggiunge alle altre riserve previste per i concorsi. 

QUINDI, in sostanza deve trattarsi di un servizio, CIVILE UNIVERSALE RESO AI SENSI DEL D.L.VO 6.3.2017 N.40 e occorre allegare il certificato rilasciato dal Dipartimento delle politiche giovanili, dalla quale si evince il numero atto.

QUESTA LA SCHERMATA CHE DOVREBBE APPARIRE SUL PORTALE DEL MINISTERO ALL’ATTO DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO IN GPS

Allo stato attuale, pertanto, per la scuola, abbiamo : 

  • la  riserva dei posti prevista dalla Legge 68 del 1999 in favore dei soggetti aventi titolo all’assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette;
  • le quote di riserva previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini che non possono complessivamente superare la metà dei posti banditi nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto (ex articolo 5, comma 1, DPR 3 del 1957)

Il Decreto PA convertito in Legge dispone, infine, che se la riserva del 15% non può operare integralmente o parzialmente perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con la riserva relativa ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima Amministrazione, azienda o istituzione.

In alternativa, la riserva deve essere utilizzata nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni, attingendo alla graduatoria degli idonei.

Concludendo, volendo far riferimento al settore scuola, rileviamo che:

Nelle nomine che vengono effettuate scorrendo le graduatorie si dovrà tenere conto anche delle varie tipologie di riserve previste dalla normativa vigente, che si riassumono: 

  • Legge 68/1999 a favore delle c.d. “Categorie protette” tra cui gli invalidi civili 
  • Riserve a favore dei militari volontari congedati (artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 Codice Ordinamento Militare – COM e successive modificazioni/integrazioni). – RISERVA DEL 30% dei posti-. Tale riserva riguarda tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
    1. VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
    2. VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
    3. VFB volontari in ferma breve triennale;
    4. Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)
  • Riserva pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.