GPS E GRADUATORIE DI ISTITUTO: CHIARIMENTI E SERVIZIO CONTEMPORANEO IN PIU’ CLASSI DI CONCORSO

FAQ 1 – 24 CFU

Come dichiaro il possesso dei 24 CFU?

RISPOSTA
I 24 CFU si autodichiarano nella sezione relativa alle classi di concorso sbarrando l’opzione “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/17”. In fase di inserimento/aggiornamento non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante l’acquisizione, sarà necessario solo su richiesta in seguito alla prima presa di servizio (rif. art. 8, comma 7 O.M. 60/20).

FAQ 2 – Possesso dei 24 CFU

È possibile inserirsi nelle graduatorie senza il possesso dei 24 CFU?

RISPOSTA
Sono esonerati dal possesso dei 24 CFU solamente tre categorie di soggetti:
– Coloro che possiedono un’abilitazione nella specifica classe di concorso per cui si chiede l’inserimento
– Coloro che possiedono un’abilitazione su un’altra classe di concorso o grado\ordine di scuola
– Coloro che vantano un precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
Diversamente dal concorso ordinario, anche gli Insegnanti Tecnico Pratici devono possedere i 24 CFU per iscriversi in tali graduatorie.

FAQ 3 – Punteggio di 12 punti come indicato nella tabella A/4

Chi deve flaggare la voce “

RISPOSTA
Tale voce deve essere spuntata da chi possiede un titolo dove non è indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non è quantificabile in termini numerici o per le classi di concorso in cui il titolo di accesso è costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio.
Tale punteggio viene attribuito in alternativa rispetto al punteggio previsto normalmente per il titolo di accesso (12 punti base + 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110).

AQ 4 – Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso (Sezione B)

Quali titoli vanno inseriti in questa sezione?

RISPOSTA

Tale sezione corrisponde a quanto previsto nella tabella di valutazione dei titoli (Allegati A O.M. 60/2020), per quanto concerne anche la numerazione delle voci. Qui vanno inseriti tutti i titoli che corrispondano a tali tabelle.
Non vanno inseriti né la laurea triennale né il diploma di scuola secondaria di II grado, se questi sono inclusi nel titolo di accesso.
Per esempio: Docente in possesso della laurea triennale in lingue e della laurea magistrale in lingue, non dovrà dichiarare in tale sezione laurea triennale in quanto titolo che ha consentito l’accesso alla laurea magistrale.
Possono essere inseriti solo titoli ulteriori (es: seconda laurea triennale o seconda laurea magistrale\vecchio ordinamento).

 

  FAQ 5 – Diploma di Istituto Tecnico Superiore

Cosa si intende per Diploma di Istituto Tecnico Superiore (ITS) previsto nelle tabelle di valutazione dei titoli?

RISPOSTA
Gli I.T.S. (Istituti tecnici superiori) non devono essere confusi con gli Istituti Tecnici facenti parte della scuola secondaria di II grado (talvolta chiamata anche scuola superiore). Gli I.T.S., infatti, fanno parte dell’istruzione terziaria non universitaria e non vanno confusi con gli I.T. che invece fanno parte dell’istruzione secondaria.
FAQ 6 – Valutazione Art. 15 comma 4

Cosa si intende per valutazione Art. 15 comma 4? Chi deve spuntare tale casella?

RISPOSTA
Questa casella deve essere spuntata da chi ha prestato servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000 in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata. Tale servizio sarà valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici.
Analogamente deve essere spuntata anche da chi ha prestato servizio nelle scuole private non paritarie inserite negli albi regionali.

FAQ 7 – 
Chi deve spuntare la casella per il servizio prestato nei Paesi U.E.?

RISPOSTA
Con l’espressione “Paesi U.E.” si fa riferimento ad altri paesi dell’Unione Europea quindi si deve cliccare Sì nel caso di servizio prestato in scuole italiane riconosciute all’estero oppure nel caso di servizio prestato in scuole statali e/o paritarie di alrti paesi U.E..
Chi ha prestato servizio in scuole Italiane in Italia deve quindi cliccare su no.

FAQ 8 – Servizio senza titolo

Il servizio svolto senza il possesso  del titolo di studio è valutabile? 
[Esempio 1: molti docenti laureati in Scienze Pedagogiche o in Giurisprudenza hanno insegnato “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia. Il titolo di studio idoneo a insegnare in tali ordini di scuola è infatti solo la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001\2002].
[Esempio 2: alcuni docenti hanno insegnato alcune classi di concorso, pur in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa, ma in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso. Ad esempio, nel caso della laurea in scienze dell’educazione o in psicologia è possibile insegnare la CDC A-18 solo a condizione di possedere i 96 CFU prescritti dalla normativa vigente].
RISPOSTA
Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso èvalido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda (Nota 1290 del 22 Luglio 2020). Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.

FAQ 9 – Caricamento e valutazione del servizio

Come va caricato il servizio? Come faccio a caricare anche il servizio “aspecifico”.

RISPOSTA
Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito come specifico su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato. 

In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.

Ad esempio:

Servizio annuale svolto su A-12. Il docente caricherà il servizio come specifico sulla A-12 (12 punti), successivamente in fase di valutazione sarà attribuito il punteggio come aspecifico su tutte le altre classi di concorso A-22, A-11, A-13, ecc (6 punti).

FAQ 10 – Caricamento e valutazione del servizio su sostegno

Come va caricato il servizio svolto su sostegno? 

RISPOSTA
Secondo quanto stabilito dalla Nota n. 1290 del 22 Luglio 2020, il servizio prestato sul sostegno è valido:a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;

b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;

c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.

Questo significa che chi ha svolto (o svolgerà) servizio su posto di sostegno potrà caricarlo come servizio specifico “contestualmente” sia sulla GPS sostegno che in tutte le classi di concorso dello specifico grado (la nota si riferisce, infatti, a tutte le “classi” di concorso dello specifico grado, e non solo a una).
Il servizio va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.

Ad esempio:

Esempio 1: Servizio annuale svolto su sostegno II grado (ADSS). Il docente, se presente nelle GPS sostegno, caricherà il servizio come specifico su Sostegno II Grado (ADSS). Successivamente in fase di valutazione sarà attribuito il punteggio come specifico su tutte le altre classi di concorso dello stesso grado  A-11, A-12, A-13, ecc (12 punti) e come aspecifico sulle classi di concorso di grado diverso, per esempio la A-22 (6 punti).

Esempio 2: Servizio annuale svolto su sostegno II grado (ADSS). Il docente, non presente nelle GPS sostegno, caricherà il servizio su una CDC dello stesso grado (es. A-12). Successivamente in fase di valutazione sarà attribuito il punteggio come specifico su tutte le altre classi di concorso dello stesso grado  A-11, A-13, ecc (12 punti) e come aspecifico sulle classi di concorso di grado diverso, per esempio la A-22 (6 punti).

FAQ 11 – Servizio contemporaneo su più Classi di concorso

Posso caricare e far valere come specifici due periodi di servizio svolti contemporaneamente su due distinte classi di concorso?

RISPOSTA
Sì. Poiché la valutazione del servizio non si è mai basata sul numero di ore svolte (2,6,18 ore), non esiste infatti ragione per non valutare il servizio contemporaneo svolto come specifico sulle relative classi di concorso.
Per vedere riconosciuto tale servizio come specifico per entrambe le classi di concorso, occorrerà quindi caricare entrambi i servizi come specifici per le rispettive classi di concorso.

FAQ 12 – Altre attività d’insegnamento (PON, attività extracurriculari, servizi universitari)

Sono valutabili i servizi prestati nell’ambito di progetti\attività extracurriculari o i servizi di tutoraggio e  insegnamento universitario?

RISPOSTA
No. Tali tipi di servizi potevano in precedenza essere valutati (solo nella III fascia delle graduatorie d’istituto) nella macro categoria delle altre attività d’insegnamento. Si prevedeva a tal fine una valutazione per i giorni di effettivo servizio di 0,5 punti per ogni mese di servizio (max 3 punti l’anno). Tali attività non erano invece valutate nella II fascia delle graduatorie d’istituto.
Le nuove tabelle titoli non prevedono più la valutabilità degli “altri servizi di insegnamento“.

FAQ 13 – Altre dichiarazioni: Aspirante immesso in ruolo con riserva

Nella sezione altre dichiarazioni chi deve spuntare sulla dicitura “Aspirante immesso in ruolo con riserva ai sensi dell’articolo 16 comma 3 O.M. 60 del 10/7/2020”?

RISPOSTA
Questa casella deve essere spuntata da coloro che, essendo di ruolo con riserva, ai sensi dell’art. 16 comma 4 dell’O.M. 60, possono presentare domanda di inserimento nelle corrispettive GPS (anche per la stessa CDC\tipologia di posto per cui sono di ruolo). L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.

FAQ 14 – Allegati

Cosa occorre allegare alla domanda?

RISPOSTA
Niente di particolare. In questa sezione, come previsto all’articolo 7 comma 12 dell’O.M. n. 60 del 10/7/2020 è necessario allegare un unico file di tipo “.pdf” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti
1)

titolo di studio conseguito all’estero;

2) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
3) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

FAQ 15 – Codice Personale

Cos’è il codice personale che viene richiesto al momento dell’inoltro della domanda?

RISPOSTA
Si tratta di un codice alfanumerico che serve a chiudere la procedura a chi NON fa l’accesso tramite SPID (o altra forma d’identità digitale certificata). Per chi non lo ricordasse o lo avesse smarrito, la procedura di recupero è: Istanze Online > Accedere al proprio profilo > Menù a tendina “Funzioni di servizio” (a sinistra) > Recupero codice personale.

FAQ 16 – Scelta delle 20 scuole

Quante scuole devo scegliere? Si scelgono 20 scuole in tutto o 20 per ciascuna classe di concorso?

RISPOSTA
Il sistema permette di scegliere fino a 20 scuole per ciascuna classe di concorso\tipologia di posto per cui ci si iscrive nelle graduatorie.
Chiaramente si tratta di un limite massimo. È possibile anche scegliere meno di 20 istituti per CDC\tipologia di posto. Naturalmente inserirne meno riduce la possibilità di ottenere supplenze brevi. Il sistema permette di includere ad elenco solo istituti in cui è presente la CDC di riferimento.

FAQ 17 – Coincidenza anno accademico Master \ TFA \ PAS

Ho conseguito un Master \ Diploma di perfezionamento avente lo stesso anno accademico rispetto al corso di abilitazione\specializzazione su sostegno. Posso dichiararli entrambi?

RISPOSTA
Come chiarito dalla Nota 1290 del 22 Luglio 2020 nel corso degli anni, i percorsi di abilitazione TFA e di specializzazione sul sostegno si sono accavallati tra diversi anni accademici. Spesso, l’anno accademico di riferimento e l’anno accademico di effettivo svolgimento non corrispondono.
Come è noto, vi è un divieto che riguarda la contemporanea frequenza di più percorsi accademici in ciascun anno accademico. Ed è per l’appunto la contemporanea frequenza a fare fede,contemporanea frequenza che ha comportato, all’epoca, la scelta da parte degli aspiranti, e che dunque è stata già risolta all’atto dell’iscrizione ai percorsi. Gli aspiranti possono dunque caricare i predetti titoli, che saranno poi sottoposti a valutazione seguendo le predette indicazioni.

FAQ 18 – Categorie protette e Certificato di disoccupazione

Chi deve presentare il certificato di disoccupazione?

RISPOSTA
Per le supplenze annuali da GAE si applicano le riserve di posti previste per le c.d. “Categorie protette” (Legge 12 marzo 1999 n. 68).
I interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio (centri per l’impiego), di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

FAQ 19 – ITP con giudizio pendente o definitivo

Sono un docente ITP che nel precedente triennio sono stato inserito nella II fascia delle graduatorie d’istituto sulla base di un provvedimento giurisdizionale . In quale graduatoria dovrò inserirmi? Cosa devo indicare fra i titoli di accesso?

RISPOSTA
Gli insegnanti tecnico pratici potranno chiedere inserimento nelle graduatorie provinciali (e nelle corrispondenti graduatorie d’istituto) sulla base del provvedimento di cui dispongono al momento della scadenza della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali.
In particolare, se in possesso di un provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) che ha disposto (sebbene temporaneamente) l’inserimento in II fascia delle graduatorie d’istituto, potranno chiedere l’inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali e nelle corrispondente II fascia delle graduatorie d’istituto.
A tal fine dovranno però dichiarare il provvedimento in forza del quale è stato disposto l’inserimento nella II fascia delle G.I. Il sistema prospetta 3 diverse alternative.
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1) Provvedimento giurisdizionale definitivo: questa voce deve essere spuntata da chi è in possesso di un provvedimento giurisdizionale definitivo cioè una sentenza ormai andata in giudicato (non più impugnabile);
2) Provvedimento giurisdizionale cautelare: questa voce deve essere spuntata da chi è in possesso di un provvedimento cautelare (ordinanza cautelare o decreto monocratico) che ha disposto, sebbene in via temporanea, l’inserimento in II fascia, in attesa del merito.
3) Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato:questa voce deve essere spuntata da chi è in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole cioè una sentenza che però non è ancora definitiva (in quanto il Ministero l’ha impugnata ovvero non è ancora decorso il termine per la sua impugnazione.
FAQ 20 – Aggiungere ulteriori classi di concorso
Sono già inserito\a nelle graduatorie d’istituto di III fascia. Posso inserirmi nelle GPS\graduatorie d’istituto per le stesse classi di concorso e aggiungerne altre?

RISPOSTA
Sì è possibile inserire ulteriori classi di concorso. Tuttavia sarà necessario possedere i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche. Infatti, sono esonerati dal possesso dei 24 CFU solo coloro presentano un precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Dunque, chi chiede un nuovo inserimento per una o più classi di concorso necessità dei 24 CFU.

FAQ 21 – GAE e GPS

Sono inserito in GAE a pieno titolo. Posso\Devo inserirmi anche nelle GPS\Graduatorie d’istituto?

RISPOSTA
I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Si tratta quindi di una possibilità e non di un obbligo.
Esempio:

Il docente è attualmente presente:
1. Nelle GAE provincia di Bergamo;
2. Nella I fascia di istituto provincia di Bergamo o di Roma

Può ora scegliere:
3. Le GPS e II e III fascia di istituto anche in provincia di Napoli.

Ne deriva che tale possibilità di inserimento può essere conveniente:
a) Quando il docente é inserito in GAE con riserva e può quindi cautelarsi chiedendo l’inserimento nelle GPS
b) Quando il docente é inserito in GAE in una provincia e può chiedere l’inserimento nelle GPS di un’altra provincia (per esempio una provincia limitrofa), aumentando le possibilità di essere convocato
c) Per il docente che intende iscriversi nella medesima provincia in cui risulta iscritto in I fascia in quanto, per la II e III fascia delle graduatorie d’istituto si potranno scegliere 20 scuole (invece delle 10 scelte attualmente per la I fascia delle graduatorie d’istituto

CHIARIMENTI SERVIZIO CONTEMPORANEO

La questione della valutazione del servizio contemporaneo prestato simultaneamente su più classi di concorso è stata in passato una delle più annose e foriera di numerosi errori e cattive interpretazioni. Lo stesso SIDI, il sistema informativo utilizzato dalle segreterie delle scuole, non contemplava la possibilità di inserire tali servizi a causa di una errata interpretazione della nota n. 7526 del 24/07/2014. Diciamo subito che tale valutazione era in ogni caso esclusa in II fascia, dove invece il servizio doveva essere in ogni caso caricato come specifico su una sola classe di concorso.

LE NUOVE GRADUATORIE PROVINCIALI
L’art. 15 comma 1 dell’OM. 60/2020 prevede che:

Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi”.

Pertanto ciascun titolo di servizio, può essere caricato come specifico (per una classe di concorso) e aspecifico per le altre. Nel caso di servizio contemporaneo su più classi di concorso questo potrà essere caricato come specifico per le rispettive classi di concorso. 
Poiché la valutazione del servizio non si è mai basata sul numero di ore svolte (2,6,18), non esiste infatti ragione per non valutare il servizio contemporaneo svolto come specifico sulle relative classi di concorso.
Viene quindi finalmente chiarita la questione della valutazione del servizio contemporaneo che si estenderà a tutte le graduatorie e fasce.

Esempio:
Servizio contemporaneo di 6 mesi svolto su A-12 e A-22 

A-12 12 Punti
A-22 12 Punti
A-11 6 punti
A-13 6 punti
Eventuale GPS sostegno 6 punti

GRADUATORIE PROVINCIALI DI SOSTEGNO
Con l’istituzione delle graduatorie provinciali per sostegno, per la prima volta esisterà una nuova graduatoria specifica per posti di sostegno dalla quale si convocherà con priorità per le supplenze su posto di sostegno. Tale graduatoria sarà articolata in due fasce

  1. Nella prima fascia potranno inserirsi i docenti specializzati (indipendentemente se abilitati o meno su materia).
  2. Nella seconda fascia potranno inserirsi i docenti non specializzati ma che abbiano 3 anni di servizio su posto di sostegno nello specifico grado (fermo restando il possesso del titolo di studio o di abilitazione richiesto per l’accesso alle graduatorie provinciali.

COME SI VALUTA IL SERVIZIO SVOLTO SU POSTO DI SOSTEGNO
Secondo quanto stabilito dalla Nota n. 1290 del 22 Luglio 2020, il servizio prestato sul sostegno è valido:

a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;

b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;

c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.

Questo significa che chi ha svolto (o svolgerà) servizio su posto di sostegno potrà caricarlo come servizio specifico “contestualmente” sia sulla GPS sostegno che in tutte le classi di concorso dello specifico grado (la nota si riferisce, infatti, a tutte le “classi” di concorso dello specifico grado, e non solo a una).
Tale servizio sarà invece caricato come aspecifico per le classi di concorso di altro grado o per la GPS sostegno di grado diverso.

Tale scelta, sicuramente radicale, deriva dal fatto che il sostegno viene adesso “trattato” a parte  e da ciò deriva l’impossibilità di valutarlo a partire dalla graduatoria di “chiamata”. È evidente, d’altra parte, che in questo modo si fornisce un grosso vantaggio (e incentivo) a chi presta servizio su posto di sostegno, in quanto potrà caricare il relativo punteggio come specifico su tutte le classi di concorso dello stesso grado, mentre chi presta servizio su posto comune potrà caricare servizio specifico solo su una classe di concorso. 

Esempio: Il docente presta servizio annuale su sostegno II grado (ADSS)

GPS Sostegno II grado ADSS 12 punti 
A-12 12 punti
A-11 12 punti
A-22 6 punti
GPS Sostegno I grado ADMM 6 punti (se il docente è eventualmente inserito anche nelle GPS sostegno I grado avendo il relativo titolo di specializzazione oppure 3 anni di servizio su sostegno sul I grado)