SCADE OGGI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2017/2020. MOLTI DOCENTI, CI HANNO SOTTOPOSTO LA LORO PREOCCUPAZIONE SU ALCUNE QUESTIONI PROCEDURALI RELATIVE A:
- SCUOLA COMPETENTE A GESTIRE LA DOMANDA E
- OBBLIGO DELLA SCUOLA NEL CASO DI DOMANDA INOLTRATA AD ISTITUTO NON COMPETENTE (ESEMPIO CASO DI DOMANDA PER INSERIMENTO NELLA SOLA GRADUATORIA PERSONALE EDUCATIVO PRODOTTA A SCUOLA PRIMARIA, ETC)
- POSSIBILITA’ DI REGOLARIZZARE LA DOMANDA
- SCUOLA COMPETENTE A GESTIRE LA DOMANDA
Il MIUR con una FAQ ha chiarito che le domande possono essere presentate a qualsiasi istituzione scolastica di un’unica provincia, non necessariamente di grado superiore, per tutti gli insegnamenti prescelti, con le seguenti eccezioni:
—qualora tra gli insegnamenti richiesti vi siano discipline impartite nelle scuole speciali, la domanda dovrà essere indirizzata ad una scuola speciale;
—qualora tra le graduatorie richieste vi sia quella del personale educativo la domanda dovrà essere indirizzata ad un convitto/educandato.
Quindi non vi è nessun obbligo di inviare la domanda alla scuola che ha gestito la precedente istanza relativa al triennio precedente, per cui ove le scuole riscontrino problemi dovranno accertare i reali impedimenti tecnici che non consentono l’inserimento al sistema informativo della domanda di inclusione.
2. OBBLIGO DELLA SCUOLA NEL CASO DI DOMANDA INOLTRATA AD ISTITUTO NON COMPETENTE (ESEMPIO CASO DI DOMANDA PER INSERIMENTO NELLA SOLA GRADUATORIA PERSONALE EDUCATIVO PRODOTTA A SCUOLA PRIMARIA, ETC)
Costituisce obbligo per l’Amministrazione, laddove accerti di non essere l’organo competente a ricevere l’istanza del cittadino, quello di trasmettere ad organo competente della stessa o anche di altra amministrazione tale istanza. Il tutto deve essere ricondotto al principio costituzionale della buona amministrazione e della leale collaborazione con il cittadino. L’errore formale contenuto nell’individuazione dell’organo competente a ricevere la domanda non può essere preso a pretesto dalla P.A. per non dar seguito o peggio archiviare l’atto presentato dal cittadino. Tali principi si rinvengono nella legge 241/1990 e nella successiva riforma del 2005, con cui sono stati sanciti gli obblighi che incombono sulla P.A. nei rapporti con il cittadino. Infatti, la P.A. deve uniformare il suo comportamento ai principi di correttezza, lealtà, collaborazione, imparzialità ed economicità. Il cittadino non dovrà subire nocumento dalla P.A. laddove abbia fatto pervenire l’istanza ad organo diverso, soprattutto nei casi in cui dal contenuto dello stesso atto sia facilmente riscontrabile l’organo competente alla trattazione del procedimento per il quale il cittadino fa richiesta di attivazione. Numerose sentenze del TAR e del CONSIGLIO DI STATO hanno affermato e sancito tali principi che il legislatore ha inteso, in ogni caso, far emergere dalla lettura sistematica della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
,3) POSSIBILITA’ DI REGOLARIZZARE LA DOMANDA
La regolarizzazione della domanda già presentata nella scuola capofila, scelta dall’ aspirante docente sia che aggiorna sia che chieda di essere incluso per la prima volta in II e III fascia delle graduatorie di circolo o Istituto per le supplenze, è prevista dal comma 7 dell’art.9 del D.M. 374 dell’1 giugno 2017. Infatti, il citato comma così recita “È ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l’adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale”. Appare evidente che l’unica possibilità prevista per la scuola di escludere l’aspirante, qualora riscontra delle incongruenze nella domanda, si riscontra solo nel caso in cui il docente abbia omesso di indicare, come previsto dal comma 4 del successivo art. 12 del DM 374/2017, l’indirizzo di posta elettronica presso cui far pervenire dalla scuola le comunicazioni necessarie.