IL MIUR, CUI PROBABILMENTE INTERESSA POCO LA SITUAZIONE DEL PERSONALE ATA (IN CIO’ CONFORTATO DALLE COSIDDETTE OO,SS, RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO SCUOLA), CON LA ALLEGATA CIRCOLARE, TENTA DI VENIRE INCONTRO ALLE PROBLEMATICHE CONSEGUENTI ALLA TARDIVA EMANAZIONE DEL D.M. DI INDIZIONE DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA. INVERO, TALE PROBLEMATICA APPARE PRESENTE SOLO IN ALCUNE REGIONI DEL NORD, ATTESA LA VACANZA DI POSTI. DI CONVERSO, NELLE PROVINCE DEL CENTRO-SUD, A CAUSA DELL’INDISCRIMINATO TAGLIO DEI POSTI D’ORGANICO E DELL’IMPOSSIBILITA’ PRATICA (ALLA LUCE DELL’ATTUALE NORMATIVA) DI PROCEDERE A SUPPLENZE TEMPORANEE DA PARTE DEI CAPI DI ISTITUTO, SIA LA NOTA MINISTERIALE CHE LE PROSSIME GRADUATORIE DI ISTITUTO AVRANNO POCO EFFETTO, SE NON AGGRAVARE IL LAVORO DELLE STESSE SEGRETERIE SCOLASTICHE.
IN SOSTANZA, LA NOTA DEL MIUR CHIARISCE CHE LE SUPPLENZE DA CONFERIRE DA PARTE DEI CAPI DI ISTITUTO (IN ATTESA DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE NUOVE GRADUATORIE VALIDE PER IL TRIENNIO 2017/2020), DOVRANNO RIPORTARE LA DICITURA SINO ALL’AVENTE DIRITTO, IN QUANTO ASSEGNATE IN VIA PROVVISORIA IN BASE ALLE ATTUALI GRADUATORIE DI ISTITUTO- ALL’UOPO PROROGATE. IN CONSEGUENZA, POTEVA VERIFICARSI CHE IL PERSONALE ATA, PER ESEMPIO COLLABORATORE SCOLASTICO DI RUOLO, CUI VENIVA CONFERITA NOMINA DI SUPPLENZA FINO ALL’AVENTE DIRITTO DA PARTE DEI CAPI DI ISTITUTO, SU POSTO VACANTE DA ASS.AMM.VO (A CAUSA ESAURIMENTO GRADUATORIE PROVINCIALI), NON POTEVANO UTILIZZARE L’ART.59 DEL CCNL PER ACCETTARE TALE SUPPLENZA IN QUANTO NON SI TRATTAVA DI NOMINA ALMENO SINO AL 30 GIUGNO.
CON LA NOTA ALLEGATA, IL MIUR, D’INTESA CON IL MEF, HA PREVISTO, IN DEROGA AL DISPOSTO NORMATIVO SOPRA CITATO, DI POTER ACCETTARE LA NOMINA QUALE ASSISTENTE AMM.VO ANCHE NEL CASO DI NOMINA FINO ALL’AVENTE DIRITTO.
nota-40591-del-22-settembre-2017-chiarimenti-graduatorie-di-istituto-personale-ata-terza-fascia