GRADUATORIE PERMANENTI 24 MESI PERSONALE ATA: DOMANDE DAL 28 APRILE AL 14 MAGGIO 2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha emanato l’annuale nota con cui si invitano gli Uffici Scolastici Regionali, ad esclusione, come è noto, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, disciplinati dall’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

Le domande si potranno produrre dalle ore 14:00 del 28 aprile 2025 alle ore 14:00 19 maggio 2025. 

Ovviamente, ed in ogni caso, bisogna aspettare che gli uffici scolastici regionali provvedano a  pubblicare i bandi entro il 17 aprile 2025. Si ricorda, in merito, che, come negli anni precedenti, i bandi di concorso dovranno essere pubblicati sul Portale InPa (www.inpa.gov.it) entro tale data.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso “Istanze on Line (POLIS)”.

Si precisa che l’obbligo del possesso della certificazione CIAD riguarda solo coloro i quali raggiungono con questo bando i 24 mesi e chiedono il primo inserimento nelle graduatorie (non è richiesto il possesso della CIAD per il profilo di collaboratore scolastico)                                                          Per poter essere ammessi al concorso occorre avere una anzianità di almeno 2 anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni), anche non continuativi prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Ai fini del calcolo del servizio per raggiungere i 24 mesi, si precisa che le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Pertanto:

I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando: 

  • come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
  • in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
  • come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Esempio:
Servizio svolto nell’anno scolastico 2021/22 dal 9 gennaio al 15 marzo. Si considerano in questo caso 2 mesi (dal 9 gennaio al 8 marzo) e poi ulteriori 7 giorni residui.

Servizio svolto nell’anno scolastico 2021/22 dal 18 marzo al 20 maggio. Si considerano in questo caso 2 mesi (dal 18 marzo al 17 maggio) e poi ulteriori 3 giorni residui.

Servizio svolto nell’anno scolastico 2022/23 dal 17 settembre al 18 maggio. Si considerano in questo caso 8 mesi e 2 giorni.

Servizio svolto nell’anno scolastico 2023/24 dal 12 settembre al 18 aprile. Si considerano in questo caso 7 mesi e 8 giorni.

Servizio svolto nell’anno scolastico 2024/25 dal 11 ottobre al 20 aprile. Si considerano in questo caso 6 mesi e 10 giorni.

Totale mesi = 25 mesi + 30 giorni = 26 mesi

Esempio 2:
Servizio svolto nell’anno scolastico 2021/22 dal 2 ottobre al 30 marzo. Si considerano in questo caso 5 mesi (dal 2 ottobre al 1 marzo) e poi ulteriori 29 giorni.

servizio svolto nell’anno scolastico 2022/23 dal 3 novembre al 20 maggio (dal 3 novembre al 2 maggio). Si considerano in questo caso 6 mesi e 18 giorni.

Totale mesi = 11 mesi + 47 giorni

Considerando che 1 mese = 30 giorni, avremo allora 12 mesi + 17 giorni. Poiché la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg, si considera come mese intero allora avremo complessivamente 13 mesi.

Esempio 3:
Se la somma dei vari mesi e giorni, porta a un totale di 23 mesi e 70 giorni allora, poiché ogni mese corrisponde a 30 giorni, avremo 25 mesi e 10 giorni residui.

È, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali. 

Relativamente alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati. È  prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992. Il suddetto modulo (All. H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.

Come già segnalato per l’anno scolastico in corso, si ricorda che la legge n. 104/1992 è stata recentemente modificata dal d. lgs. 30 giugno 2022, n. 105, e, pertanto, sarà necessario adeguare i bandi di concorso, ove occorra, alle modifiche di legge intervenute.

In merito, le Direzioni sono invitate ad evidenziare, nei bandi di concorso, che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all’articolo 5, comma 4, del dPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Chi chiede l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti (c.d graduatorie ATA 24 mesi, in base alla domanda scaduta il 30 maggio), ha anche titolo per essere inserito nella I fascia delle graduatorie di istituto ai fini del conferimento delle supplenze temporanee.

Per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2025/2026 (Allegato G), sarà resa successivamente disponibile apposita funzione telematica dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

NOTA-MIM-24-mesi