A seguito della pubblicazione degli esiti del conferimento delle supplenze al personale docente, ma anche per altre tipologie di procedure, spesso vengono prodotti ricorsi all’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia.
Trascorsi alcuni giorni, aspiranti docenti e personale ata si rivolge alla nostra organizzazione sindacale di non aver avuto riscontro. Tanto avviene, anche quando il personale interessato produce diffida allo stesso ufficio anche facendosi assistere dal proprio legale.
Al riguardo occorre tener presente, onde evitare sia di “ingolfare” il predetto ufficio di istanze e diffide che di rivolgersi a legali e a questa organizzazione sindacale “per ottenere giustizia”, che il termine per il riscontro alle istanze presentate è fissato dalla legislazione che regola la materia in 30 giorni, prorogabili in caso di motivate esigenze, salvo periodi diversi previsti dai vari regolamenti emanati dalle amministrazioni, secondo quanto stabilito dalla Legge 241/1990 sempreché tempi diversi (di regola non superiori a 90 giorni) non siano stabiliti dalle singole amministrazioni secondo i propri ordinamenti.
In proposito occorre tener presente che la possibilità di presentare istanza di accesso agli atti amministrativi spetta a qualsiasi soggetto privato (quindi a tutti i cittadini), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni di categoria, enti pubblici, ecc.), a condizione che rispetto a ciò per cui chiede di essere informato abbia un interesse:
- diretto (per esempio, il fratello non potrebbe chiederlo per conto di un altro fratello, i genitori per conto del figlio maggiorenne o il figlio per conto dei genitori); è possibile la delega scritta conferita a un rappresentante, al proprio difensore (commercialista, avvocato);
- concreto: non si deve trattare di un interesse potenziale o di mera curiosità; al contrario deve sussistere una valida ragione come, per esempio, il timore di un danno, la lesione di un proprio diritto, la possibilità di poter ricorrere in via giudiziale, il conferimento della nomina e non la potenzialità che la stessa venga conferita;
- attuale: non potrebbe, per esempio, chiedere l’accesso agli atti amministrativi il docente per un atto risalente a incarichi conferiti 10 anni addietro.
La valutazione dei presupposti per ottenere il diritto di accesso spetta all’Ufficio Scolastico presso cui viene presentata l’istanza.
E’ bene precisare che comunque l’UST deve mettere a conoscenza il controinteressato della domanda di accessa affinchè lo stesso possa o meno opporsi, atteso che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il diritto alla riservatezza. Se esistono, quindi, eventuali controinteressati alla visione dei documenti, questi devono essere informati e hanno diritto a partecipare al procedimento di accesso.
L’amministrazione è tenuta a mostrare gli originali o le fotocopie degli atti a condizione che siano conformi all’originale, attestazione che può essere effettuata da un dirigente dell’amministrazione in quanto pubblico ufficiale.
L’amministrazione non può rispondere al cittadino presentando la stampa di semplici fogli, riproduzione di dati riportati all’interno dei propri terminali. L’interessato, infatti, ha il diritto di vedere i documenti ufficiali del procedimento amministrativo o, eventualmente, le copie autenticate.
L’amministrazione deve garantire il diritto di estrarre copia dei documenti pubblici non coperti da segreto. L’amministrazione deve però evitare di consegnare gli originali al cittadino, sicché le copie devono essere effettuate ad opera dell’ufficio.
Il personale scolastico potrà inoltrare una PEC (posta elettronica certificata) all’amministrazione competente, in conseguenza non si potrà produrre istanza all’UST di Foggia per nomina conferita dalla scuola.
Trattandosi di un diritto del cittadino e, dall’altro lato, di un obbligo dell’amministrazione alla trasparenza dei propri atti, l’istanza è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura.
Molti si chiedono ma entro quanto tempo, dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione deve fornire i documenti?
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni che iniziano a decorrere dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento oppure con PEC (posta elettronica certificata). In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
In ogni caso, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (cosiddetto silenzio rigetto). In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, l’interessato ha due possibilità alternative:
- può proporre un ricorso in via giudiziale, instaurando una causa davanti al giudice (in questo caso il TAR);
- oppure proporre ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione per l’accesso (nel caso di amministrazioni statali). Può essere prodotto anche esposto all’USR PUGLIA (organo gerarchicamente superiore) ove lo stesso UST non provveda nei 30 giorni. Stessa cosa dicasi se si è prodotta istanza di accesso alla scuola e la stessa non risponde nei termini: è possibile rivolgersi all’UST di Foggia per ottenere invito alla scuola ad adempiere.