IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO: MODALITA’ DA SEGUIRE DA PARTE DELLE SCUOLE

Nonostante l’O.M.112 del 6 Maggio 2022 abbia chiaramente indicato come i Capi di Istituto devono procedere al conferimento delle supplenze temporanee e/o annuali in caso di esaurimento delle GAE e GPS provinciali, dobbiamo constatare come spesso tale procedura venga ignorata e si proceda secondo “desuete” e “anacronistiche” procedure non più in vigore da tempo (alcune volte ignorando addirittura la convocazione telematica….)

Ciò detto, appare evidente come il personale non di ruolo si trovi nella incertezza di accettare o meno supplenze per le quali non vengono fornite tutte le necessarie indicazioni.

Riteniamo opportuno, pertanto, riportare quanto previsto dalla O.M. 11/2022, specificando che ogni procedura adottata in violazione della predetta procedura è da ritenersi illegittima.

A quanto detto, aggiungiamo che le istituzioni scolastiche sono tenute a pubblicare i contratti stipulati per le supplenze, sia quelle che riguardano il personale docente che quello ATA, in un’apposita sezione del loro sito denominata ‘Albo pretorio’, all’interno di ‘Pubblicità legale’.

Sino all’entrata in vigore della suddetta legge N. 69/2009, l’Albo Pretorio era stato un luogo fisico, una bacheca presente nella scuola, dove si provvedeva ad affiggere ogni atto, documento o avviso che dovesse essere reso pubblico: in questo modo veniva a conoscenza di tutti i cittadini.

Ora questa procedura dev’essere effettuata online. In buona sostanza, dunque, l’Albo Pretorio online è la sezione del sito web istituzionale di ogni Istituto, riservata esclusivamente alla pubblicazione, in forma digitale, di atti o documenti per i quali disposizioni di legge e di regolamenti prevedono l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.
Alcune istituzioni scolastiche, in merito alle supplenza, sono più meticolose visto che provvedono a pubblicare il nominativo del docente sostituito, la posizione occupata nella graduatoria da cui è avvenuta la nomina e il punteggio del docente supplente, mentre altre evadono questo preciso adempimento normativo.

 CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE (Art. 13)

Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la stessa e cioè:

  • a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario (art.12, c. 12);
  • b) totalmente inoccupati.

  L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che:

  • per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
  • Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore.

 Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza:

  • acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima;
  • assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

 Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.

Il dirigente scolastico deve provvedere al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all’art. 22, c. 6, della legge n. 448/2001: “sostituzione del personale assente”

“(Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in  coerenza  con  il piano  dell’offerta  formativa,  le  proprie  risorse  di   personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti  dalle  disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni)”.

Ai sensi dell’art. 1, c. 78, della legge n. 662/1996:

“(I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e  saltuarie  solo  per  i  tempi  strettamente  necessari  ad assicurare   il   servizio   scolastico   e   dopo  aver  provveduto, eventualmente  utilizzando spazi di flessibilita’ dell’organizzazione dell’orario  didattico,  alla  sostituzione del personale assente con docenti  già  in  servizio nella medesima istituzione scolastica)”.

La relativa retribuzione spetta secondo quanto disposto dall’art. 4, c. 10, della Legge 124/1999: “(Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime)”

 Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, c. 17, lettera e), del DL n. 95/2012:

“Utilizzo docente a tempo indeterminato in esubero”

“(Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei postirisulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi distruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità allinsegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili allinizio dellanno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione.

e) (il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione)”.

AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DIDATTICA

 Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi:

  • la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni:

  • si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche:

  • ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

Non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, supplenze temporanee, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.

I posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate nei commi precedenti.

Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza (art. 1, c. 85, L. 107/2015

INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento della lingua inglese, sono conferite, secondo l’ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica:

a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;

b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;

c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;

d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;

e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;

agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola primaria bandito con DD n. 498 del 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità all’insegnamento della lingua inglese;

f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 ottobre 2018.

SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO da Graduatorie di Istituto

  Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell’ordine alla convocazione:

a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto (GAE);

b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia (GAE):

  • e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia, secondo l’ordine di cui alle lettere a), b) e c);

e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine, aspirante privo di titolo di specializzazione attraverso lo scorrimento della GAE e in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto

Il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità reso disponibile dal sistema informativo.

MAD

Fermo restando quanto già previsto, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza:

  • all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità;
  • che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia;
  • prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo.