Il conferimento delle supplenze annuali è effettuato dagli Uffici Scolastici Provinciali attingendo dalle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO e, successivamente, dalle costituite nuove GRADUATORIE PROVINCIALI (GPS). Nel caso in cui si vengono ad esaurire sia le GAE che le GPS le nomine annuali sono conferite attingendo dalle graduatorie di istituto
In questi mesi gli uffici provinciali hanno proceduto al conferimento delle supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto a secondo della tipologia del posto) per cui si sono determinate sia assunzioni per diritto di graduatorie che per inserimento negli elenchi di coloro che, essendo in possesso di riserva di posti quali appartenenti alle categorie individuate dalla legge 68/99, hanno avuto titolo ad ottenere la nomina su un determinato contingente di posti ad essi riservati.
Sulla questione ci sono pervenute moltissime richieste di chiarimento, per cui, riteniamo utile fare delle precisazioni in ordine alla riserva dei posti.
Secondo l’art. 3 della legge 68/99 i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette.
L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 che disciplina l’istituzione delle GPS (Graduatorie Provinciali per le supplenze) prevede all’art. 12 comma 12 che: In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo [Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno] sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68“.
A tal fine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle suddette graduatorie i candidati hanno dichiarato di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non potevano produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, dovevano indicare nella domanda la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Da quanto detto emerge che la riserva di posti, opera unicamente con riferimento al conferimento delle supplenze annuali (31 agosto e 30 giugno) da GaE (graduatorie ad esuarimento) e GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). La riserva dei posti non opera invece per quanto riguarda le supplenze derivanti dalle graduatorie d’istituto.
COSA PREVEDE LA LEGGE 68/1999
L’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”.
La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”. I disabili sono:
- invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
- invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
- non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
- non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98); (*)
- soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio. (*)
- profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;
Nel caso della scuola il 7% dei lavoratori occupati deve appartenere alle categorie dei disabili e l’1% alla categoria degli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate. Tale percentuale deve essere calcolata sul numero degli occupati a tempo indeterminato.
COME AVVIENE L’ASSUNZIONE DEI RISERVISTI
Per quanto riguarda le nomine in ruolo e per il conferimento degli incarichi annuali si procede in conformità a quanto stabilito dalla C.M. 248 del 7/11/2000:
a) innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.
b) Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote suddette). Qualora l’aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.
Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento
c) Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze.
In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.
GAE COME GRADUATORIA UNICA
Le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, hanno sancito che per le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, queste devono essere considerate come graduatoria unica, a prescindere dalla loro articolazione in fasce. Quindi laddove non ci siano più candidati riservisti da assumere nella I o II fascia delle GaE, l’amministrazione dovrà procedere all’assunzione dei candidati presenti nella III fascia anche a discapito di aspiranti non riservatari appartenenti allo stesso scaglione.
In definitiva, allora, appare evidente che solo per le nomine conferite dagli uffici provinciali operano le riserve dei posti, mentre, seppur trattasi di nomine annuali o temporanee, per quelle nomine conferite dai capi di istituto non operano le riserve dei posti. Nelle predette graduatorie, essendo formate solo per trasposizione dalle graduatorie provinciali, troveremo coloro che appartengono alle categorie individuate dalla legge 68/1999 e che beneficiano della sola precedenza a parità di punti.
Circolare-Ministeriale-n.-248-del-7-novembre-2000-riserve-assunzioni-41535