IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL MINISTERO E RICONOSCE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI IN ROMANIA

LA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO, CON SENTENZA N°22 DEL 29 DICEMBRE 2022, RISTABILISCE IL RISPETTO DELLA DIR.UE N°36/2005 , RICONOSCENDO IN VIA DEFINITIVA LA VALIDITA’ DEI TITOLI RUMENI E IL VALORE ABILITANTE AI FINI DELL’INSEGNAMENTO.

Con la sentenza n°22 del 29 dicembre 2022 della adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si conclude in via definitiva la  controversia ad oggetto “ il riconoscimento della  validità del titolo di formazione professionale relativo al ciclo di studi post-secondari presso un’Università rumena, ai fini dell’esercizio della professione di docente conseguito in Romania ( denominato “Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II”)“,

Tale pronuncia che conferma la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, a far data dalla nota sentenza “ Morgenbesser” del 13 novembre 2003 C-313/2001  ristabilisce il rispetto dei principi della Direttiva Europea n°36/2005 , in materia di mobilità delle professioni ristabilendo il diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento previsti dall’art.45 e 49 del Trattato fondativo dell’Unione Europea.

In sostanza, secondo il Consiglio di Stato il  Ministero italiano deve, dunque, in concreto valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dell’eventuale tirocinio, con quello italiano, e all’esito dell’istruttoria può disporre:

  1. il riconoscimento alle condizioni di cui all’art. 21 del d. lgs. 206 del 2007;
  2. misure compensative (il tirocinio triennale o l’esame) di cui al successivo art. 22 del d. lgs. n. 206 del 2007. 

come ha sottolineato la nota della Commissione europea del 29 marzo 2019 (doc. 14 fasc. parte ricorrente in primo grado), non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero: il certificato va considerato non automaticamente, ma secondo il sistema generale di riconoscimento e confrontando le qualifiche professionali attestate da altri Stati membri con quelle richieste dalla normativa italiana e disponendo, se del caso, le misure compensative in applicazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

Va pertanto condivisa e ribadita la giurisprudenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, per la quale l’attestazione conseguita in Romania è valutabile, sicché risulta sproporzionata la determinazione del Ministero appellante di disporre quale misura compensativa il tirocinio biennale di adattamento (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VII, 14 luglio 2022, n. 5983)

Il Ministero appellante deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno».

Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.

In definitiva viene enunciato il seguente principio di diritto:  “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.

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