Spesso veniamo interpellati da docenti i quali, terminato il periodo di supplenza, vengono confermati dalla scuola con la proroga dell’incarico, a seguito del prolungamento dell’assenza da parte della titolare.
I predetti docenti ci chiedono se sia possibile rinunciare alla proroga della supplenza conferita
Pe rispondere a tale domanda dobbiamo richiamare il disposto di cui al comma 2 dell’articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022. Tale norma prevede che “‘la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita’”
Per quanto detto, quindi, la rinuncia alla proroga di una supplenza su posto comune, da parte del titolare, determina gli stessi effetti relativi alla rinuncia all’incarico stesso e, pertanto, qualora ciò avvenisse, il docente perderebbe la possibilità di ottenere un altro incarico di supplenza dalla medesima graduatoria di istituto sia per lo stesso insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Qualora si tratti di un incarico su una cattedra di sostegno, il docente (specializzato) perderà la possibilità di ottenere altri incarichi dalla specifica GI sia per lo stesso posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o c.d.c del medesimo grado di istruzione.
E’ importante sottolineare, però, che se durante lo svolgimento della supplenza perviene altra convocazione (da diversa scuola o stessa scuola) con decorrenza successiva alla scadenza del periodo di supplenza che sta svolgendo, ed il docente manifesta e comunica l’accettazione (non sapendo se per la supplenza per la quale sta svolgendo il servizio si prolunga o meno), non incorre in nessuna sanzione ove rinunci alla proroga.
La perdita del conferimento dell’incarico riguardano il solo anno scolastico di riferimento e la graduatoria di istituto dell’istituzione scolastica dalla quale si è ricevuta la convocazione.