Si stanno svolgendo e, ormai, salvo alcuni scorrimenti per rinuncia e nomine mediante la mini call veloce su posti di sostegno, subito dopo ferragosto, dovrebbero concludersi le operazioni di immissione in ruolo ovvero conferimento di supplenza annuale finalizzata al ruolo per l’a.s. 2023/2024.
Le nomine sono state conferite sui posti vacanti e disponibili e sono tutte ad orario intero.
Ci vengono sottoposte, all’uopo, domande in ordine alla possibilità, da parte sia dei docenti nominati in ruolo che da coloro che hanno ricevuto incarico annuale finalizzato al ruolo, di poter produrre domanda di rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), ossia una tipologia di orario inferiore all’orario “normale” di lavoro.
Per il personale docente sottolineamo che le attività d’insegnamento “frontali” variano a secondo dell’ordine di scuola di titolarità per cu si va dalle 18 ore settimanali per la scuola secondaria alle 25 ore per la scuola dell’infanzia e 24 ore per la scuola primaria.
Viceversa, per il personale ATA, l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
Per coloro che, come si diceva innanzi, hanno ottenuto nomina a tempo determinato-successivamento T.I. ovvero direttamente a tempo indeterminato, ai fini della possibilità di poter richiedere l’orario di lavoro in regime di part-time, occorre far riferimento all’art. 25 del CCNL comparto scuola che, per l’appunto, prevede che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
In quest’ultimo caso, il contratto individuale indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
L’allegato A alla nota n. 138 del 13 Luglio 2023 dal titolo “Indicazioni operative immissioni in ruolo docenti”, al punto A.12 prevede infatti che: ” È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997″
Questa disposizione viene riprodotta nelle Indicazioni operative pubblicate ogni anno nonché in quelle relative alle immissioni in ruolo del personale ATA (art.44 del CCNL)
Al fine di derimere alcuni dubbi, vogliamo precisare che tale possibilità è prevista anche per i docenti assunti con procedura straordinaria finalizzata al ruolo dal 1.9.2023
PERCHE’ CHIEDERE IL PART-TIME
Varie possono essere le ragioni per cui un docente chiede il regime di lavoro part-time (ragioni di famiglia, di distanza della sede assegnata rispetto a quella di residenza del nucleo familiare, assistenza a propri familiari, etc)
Accanto a tante tipologie di ragioni che indicuno a chiedere il PART-TIME VI E’ ANCHE QUELLA DI POTER CONTINUARE A SVOLGERE ALTRO LAVORO DI NATURA PRIVATA
Infatti, il docente che sceglie di stipulare il contratto a tempo indeterminato in regime di part-time può conservare il precedente rapporto di lavoro, a condizione che sia di natura privata, mentre è esclusa, per il personale scolastico, la possibilità di cumulare un lavoro pubblico part-time con un altro lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (art.1, comma 58 della L.n.662/96 ).
Il docente interessato ad ottenere tale beneficio, e destinatario di nomina dal 1.9.2023, deve produrre la richiesta di part-time al Dirigente Scolastico della scuola assegnata sebbene sia consigliabile comunicare all’Ufficio Scolastico, l’intenzione di richiedere il part time. Tale richiesta può essere presentata anche il giorno dell’assunzione in servizio (obbligatoria salvo impedimenti il 1.9.2023) oppure anche prima di tale data.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997 o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono dal 1° settembre di ciascun anno scolastico. Per la durata di almeno due anni il personale non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.
Ci corre l’obbligo, però, di precisare che a seguito della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 così come modificata dal D.L. 112 del 2008, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente provinciale che è pari al 5% dell’organico di diritto) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata. In caso di niego, occorre ed è obbligatorio fornire delle motivazioni dettagliate al dipendente e non limitarsi a un generico diniego.
La trasformazione del rapporto di lavoro può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda, per cui consigliamo di produrre subito la domanda e comunque il 1/9/2023. Ovviamente, per ragioni di continuità didattica, riteniamo che il D.S. provveda nell’immediato a definire la procedura.
La valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione si deve basare su tre elementi:
- La disponibilità nell’ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica (5%)
- L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere incompatibilità con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato o autonomo comporti un conflitto di interessi con l’attività svolta dal dipendente pubblico. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività’ lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza (art. 1 comma 58 bis Legge 23 dicembre 1996 n. 662).
- L’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.
In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate, come sopra precisato, devono esssere adeguatamente motivate, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova domanda se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale.
Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile l’istanza del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, è comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del dipendente.
SUSSISTENZA DI PRECEDENZA NELL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
L’art. 7 comma 6 del D. lgs n. 165/2001 prevede che “Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266″.
Questa disposizione, ripresa dai vari CCNL, stabilisce due regole:
- alcuni dipendenti, in considerazione della particolare situazione in cui si trovano, hanno un titolo di priorità all’accesso delle varie forme di flessibilità (dell’orario, del rapporto) che l’amministrazione decide di attuare compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e del lavoro;
- i criteri di priorità devono essere certi, ossia predeterminati in modo chiaro e resi conoscibili, in modo da evitare scelte arbitrarie o comunque non imparziali.
Vanno però distinti i soggetti che hanno un diritto alla trasformazione da quelli che hanno un titolo di precedenza. Presentano un diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalle competenti commissioni mediche.
I soggetti che presentono titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro sono indicati ai commi 2 e 3 della D. lgs 61 del 2000. Pertanto, in presenza di un numero di domande eccedenti la capienza, hanno precedenza rispettivamente:
- i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
- i lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- i lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni;
- i lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.
Altra situazione meritevole di tutela è quella dei familiari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). In particolare con riferimento a dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, situazioni per le quali i familiari, a seguito della Legge 170/2010 hanno diritto a fruire di orari di lavoro flessibili.
Stipendio
L’art. 39 del CCNL Scuola dispone che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
L’art. 58 per gli ATA prevede invece che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE GLI ISCRITTI ALLA FLP SCUOLA FOGGIA OVVERO CHI , RECANDOSI IN SEDE PERFEZIONA L’ISCRIZIONE, POSSONO PRENDERE APPUNTAMENTO COLLEGANDOSI A QUESTO SITO DOPO DEL 21 AGOSTO 2023.