Come abbiamo detto nel nostro precedente articolo, per la regione Puglia dal 6 luglio al 10 luglio è previsto l’inizio della procedura di registrazione sul portale di ISTANZE ONLINE per la scelta – contestuale – della provincia e tipologia di posto/classe di concorso per le nomine in ruolo 2021/2022.
Nel rimandate alla attenta lettura della GUIDA DEL MINISTERO, richiamiamo l’attenzione di tutti coloro i quali risultano in più procedure concorsuali (graduatoria concorso 2016- concorso straordinario 2018-concorso straordinario 2020- posto curriculare/comune e posti di sostegno) SECONDO QUANTO APPRESSO RIPORTATO:
La procedura prevista dal Ministero prevede che il candidato possa scegliere in ordine:
A) la procedura cui è interessato, motivo per cui se, per esempio, si è inclusi nella graduatoria CONCORSO 2016 – POSTO SOSTEGNO E, INOLTRE, CONCORSO 2016 POSTO COMUNE/CURRICULARE- si dovrà indicare in stretto ordine a che tipologia di procedura SI INTENDE IN ORDINE DI PREFERENZA PARTECIPARE, CON ACCANTO, OVVIAMENTE, LA PROVINCIA DI PREFERENZA.
In sostanza se il candidato indica:
POSTO SOSTEGNO INFANZIA/PROVINCIA DI FOGGIA,
E, A SEGUIRE
POSTO COMUNE PROVINCIA DI FOGGIA,
POSTO COMUNE INFANZIA/BARI,
POSTO SOSTEGNO/BARI,
POSTO COMUNE BRINDISI,
POSTO SOSTEGNO BRINDISI,
POSTO COMUNE TARANTO,
POSTO SOSTEGNO TARANTO,
POSTO COMUNE LECCE,
POSTO SOSTEGNO LECCE,
IL SISTEMA ASSEGNERA’ IN STRETTO ORDINE IL POSTO E LA PROVINCIA ABBINATA IN BASE ALLA QUALE, TENUTO CONTO DEL OCCUPATO IN GRADUATORIA, SI MATURA L’IMMISSIONE IN RUOLO, MENTRE NON CONFERISCE ALTRA NOMINA FRA QUELLE INDICATE NELLA DOMANDA
PER CUI, SE SI E’ IN POSIZIONE NON UTILE PER POSTI INFANZIA SIA SOSTEGNO CHE COMUNE/PROVINCIA DI FOGGIA E VI E’ DISPONIBILITA’ SU POSTO COMUNE INFANZIA/BARI, SI OTTERRA’ LA NOMINA SU TALE PROVINCIA E POSTO DI BARI, CON LA CONSEGUENZA CHE IL SISTEMA NON PROCEDERA’ AD ALTRO SCORRIMENTO DELLE SCELTE.
IDENTICA COSA SE SI E’ INCLUSO IN PIU’ CLASSI DI CONCORSO.
PER CIASCUNA CLASSE DI CONCORSO SI DOVRA’ AFFIANCARE LA PROVINCIA E, UNA VOLTA OTTENUTA LA NOMINA SULLA PRIMA CLASSE DI CONCORSO E PROVINCIA INDICATA IN STRETTO ORDINE PREFERENZIALE, NON SI PARTECIPA ALL’IMMISSIONE SULL’ALTRA CLASSE DI CONCORSO. (SI PENSI ALLE CLASSI DI CONCORSO A012 E A022)
ANCORA UNA VOLTA RICORDIAMO CHE NELLA 1^ FASE NON OPERA LA LEGGE 104.
CON L’OCCASIONE, PER RISPONDERE A MOLTI QUESITI IN PROPOSITO, SI CHIARISCHE CHE IL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 PREVEDE UNA SCANSIONE TEMPORALE DI TRE ANNI PER L’UTILIZZO DEI POSTI MESSI A CONCORSO, PER CUI NON E’ ANCORA CHIARO SE, PUR IN PRESENZA DI POSTI NON ASSEGNATI AD ALTRE PROCEDURE, I PREDETTI POSTI SARANNO ATTRIBUITI INTERAMENTE A TALE PROCEDURA, FINO AL NUMERO DEI POSTI RIPORTATI NEL BANDO, CON CIO’ IMMETTENDO IN RUOLO NON NELL’ARCO DEL TRIENNIO MA TUTTI DAL 2021.
ATTENZIONE: LA RINUNCIA PUO’ RIGUARDARE ANCHE UNA SOLA TIPOLOGIA DI POSTO (COMUNE), PER CUI SI MANTIENE IL DIRITTO NEGLI ANNI SUCCESSIVI ALLA NOMINA IN RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO, SEMPRE CHE PER L’A.S. 2021/2022 NON CI SIANO POSTI PER CONFERIRE LA NOMINA,
QUESTO PERCHE’ SI E’ GIA’ DETTO CHE, IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMISSIONE IN RUOLO, IN OGNI CASO, L’AMMINISTRAZIONE PROCEDE ALLA NOMINA D’UFFICIO E, SE SI RIFIUTA, SI E’ DEPENNATI PER SEMPRE.
IN SOSTANZA SI MANTIENE IL DIRITTO A NOMINA NEGLI ANNI SUCCESSIVI SOLO SE NON SI ARRIVA AL CONFERIMENTO PER TURNO DI NOMINA IN BASE AI POSTI DISPONIBILI.