Molti docenti sono preoccupati in quanto, essendo iscritti sia in GAE che Graduatorie Concorsuali (ordinario o straordinari), temono di non poter effettuare le due scelte per l’immissione in ruolo ovvero avendo accettato nomina sul sostegno non possono, poi, da diversa procedura, accettare posto su sostegno.
Ora, è evidente che l’assurdità determinata dal Ministero di imporre la scelta sulla tipologia di immissione in ruolo in assenza di precise prescrizioni ed indicazioni che dovevano essere contenute nel D.M. e nelle allegate istruzioni, sta producendo grande confusione e preoccupazioni da parte degli interessati, e in ciò a parte le responsabilità del “barone universitario Ministro Bianchi” certamente sono da attribuire alle cosiddette OO.SS. rappresentative (cgil-cisl-uil-snals-gilda) che supinamente stanno accettando questa situazione e tranquillamente si siedono al tavolo con i poco illuminati dirigenti ministeriali.
Siamo altresì sicuri che ciò determinerà sicuramente altri contenziosi e interpretazioni lasciate, ovviamente, ai diversi giudici del lavoro (mai una uguale all’altra….).
Per quanto ci riguarda, riteniamo che dobbiamo per forza rifarci alle ufficiali istruzioni 2020 ove al punto A.11 si prevedeva “L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato”.
Ciò detto, appare evidente, come si diceva in assenza di nuove istruzioni e prescrizioni, che nello stesso anno scolastico chi ha già accettato un’altra nomina in ruolo potrà accettarne un’altra indipendentemente da quale provincia o graduatoria avviene la successiva proposta.
In sintesi ciò è possibile:
- indipendentemente da quale graduatoria avviene la successiva nomina (GAE/concorsi);
- indipendentemente da quale sia la tipologia di posto (comune/sostegno) o la classe di concorso (che potrebbe anche coincidere con quella di prima nomina);
- indipendentemente da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia o regione rispetto alla prima nomina).
Al contrario le istruzioni operative relative agli anni 2019/2020 e precedenti consentivano tale possibilità limitatamente ai soli casi in cui l’assunzione avveniva da tipologie di graduatorie differenti (GAE, GM) o in province differenti.
Dovrebbe essere prevista una sola eccezione per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno. Si tratta dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del. DM 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale i quali non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.
Diversa la situazione di chi rinuncia a una proposta di assunzione in quanto ciò comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato, mentre non si avrà invece alcuna conseguenza per le altre classi di concorso\tipologie di posto per cui si è eventualmente inseriti nelle graduatorie.
Ricordiamo, inoltre, quanto stabiliti dall’art.399 del D.L.vo 297/94 e precisamente all’art.3-bis: “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
In tale senso, quindi, una volta ottenuta la conferma in ruolo il docente decade da tutte le graduatorie, comprese quelle per il conferimento delle supplenze, a eccezione di quelle dei concorsi ordinari per titoli ed esami (es: GM 2016). Il docente potrà quindi, negli anni successivi, sempre lasciare l’attuale ruolo per accettare una nuova proposta di assunzione proveniente dalle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami.
Resta ferma però anche la possibilità, prima dell’avvenuta conferma in ruolo, di accettare una proposta di assunzione proveniente da graduatorie diverse da quelle dei concorsi ordinari (es: GM2018) in quanto la decadenza da tali graduatorie si realizza solamente all’atto della conferma in ruolo che per quanto ci riguarda consideriamo essere il 1.9.2022, pertanto, ove a Luglio 2022 si ottiene una nomina in altra procedura concorsuale che non sia il concorso ordinario 2016, si può sempre accettare in quanto la cancellazione decorre dal 1.9.2022.