Alcuni iscritti, in quanto utilmente collocati in più procedure concorsuali, con aspirazione all’immissione in ruolo, ci hanno chiesto, a seguito della lettura di alcuni articoli, chiarimenti in ordine alla situazione che si verrebbe a determinare nel caso di conferimenti di più nomine in ruolo ovvero alla situazione che si determina dopo aver accettato una nomina in ruolo in una specifica procedura e si è inclusi in altra graduatoria.
Partendo dall’ultimo aspetto, evidenziamo che bisogna far riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’articolo 399 del Testo Unico 297/1994 che, per l’appunto, stabilisce che l’immissione in ruolo determina, dopo il superamento del periodo di prova, la decadenza da ogni graduatoria in cui si è collocati per l’immissione in ruolo, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
La norma stabilisce che sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente all’a.s. 2020/21′.
Diversa la situazione a partire dall’anno scolastico 2020/21, dove trova applicazione il suddetto comma 3 bis dell’articolo 399 del Testo Unico.
Dal 2020/21 in avanti, quindi, i docenti assunti in ruolo sono cancellati da tutte le graduatorie finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato (graduatorie concorsuali straordinarie, ordinarie relative alla stessa cdc/posto di immissione in ruolo, GAE, GPS e Graduatorie di Istituto), solamente all’atto della conferma in ruolo, ovvero dopo aver superato positivamente il periodo di prova.
Il depennamento, come detto poc’anzi, non riguarda la Graduatoria di Merito relativa a concorsi ordinari diversi dalla classe di concorso per la quale si è stati assunti.
VEDIAMO COSA SUCCEDE INVECE PER CHI NELLO STESSO ANNO CONSEGUE PIU’ NOMINE IN RUOLO
Ovviamente facciamo riferimento alle istruzioni ministeriali che hanno disciplinato le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022 e che non dovrebbero subire modifiche per l’a.s. 2022/2023
Il punto A.12 delle istruzioni 2021\2022 ha previsto, infatti, che: “L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato”
Pertanto, chi nello stesso anno scolastico ha già accettato un’altra nomina in ruolo potrà accettarne un’altra indipendentemente da quale provincia o graduatoria avviene la successiva proposta.
In sintesi ciò è possibile:
- indipendentemente da quale graduatoria avviene la successiva nomina (GAE/concorsi);
- indipendentemente da quale sia la tipologia di posto (comune/sostegno) o la classe di concorso (che potrebbe anche coincidere con quella di prima nomina);
- indipendentemente da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia o regione rispetto alla prima nomina).
É prevista una sola eccezione per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno. Si tratta dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del. DM 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale i quali non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.
RINUNCIA ALLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE
La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Non si avrà invece alcuna conseguenza per le altre classi di concorso\tipologie di posto per cui si è eventualmente inseriti nelle graduatorie.