ECCO LE FAQ DEL MIUR CON CUI SI FORNISCONO CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DI TUTTI COLORO CHE HANNO PRODOTTO DOMANDA, ANCHE SE CONSEGNATA ALLE SCUOLE, DI RIVEDERE QUANTO INSERITO E, PER MAGGIORI CHIARIMENTI O RETTIFICHE RECARSI PRESSO LA NOSTRA SEDE.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE E’ A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI E DI COLORO CHE FORMALIZZANO L’ADESIONE AL SINDACATO FLP SCUOLA FOGGIA.
- D: Tra i dati di recapito occorre indicare anche l’indirizzo PEC?
R: No, l’indicazione dell’indirizzo PEC è facoltativo. Occorre comunque indicare almeno un indirizzo di posta elettronica privato e/o istituzionale.
- D: Gli aspiranti che intendono iscriversi in più classi di concorso/posti di insegnamento afferenti a diversi gradi di istruzione, possono presentare domanda ad un’unica istituzione scolastica?
R: Si, possono presentare la domanda a qualsiasi istituzione scolastica di un’unica provincia, non necessariamente di grado superiore, per tutti gli insegnamenti prescelti, con le seguenti eccezioni:
qualora tra gli insegnamenti richiesti vi siano discipline impartite nelle scuole speciali, la domanda dovrà essere indirizzata ad una scuola speciale
qualora tra le graduatorie richieste vi sia quella del personale educativo la domanda dovrà essere indirizzata ad un convitto/educandato
qualora tra le graduatorie richieste vi sia una graduatoria di lingua slovena la domanda dovrà essere indirizzata ad una scuola slovena.
- D: Chi deve presentare il modello A1?
R: Il modello A1 deve essere utilizzato ai fini dell’inserimento in II fascia dagli aspiranti abilitati.
- D: Per l’inserimento in III fascia, che differenza c’è tra il modello A2 e il Modello A2bis?
R: Il modello A2 deve essere presentato da chi presenta unicamente, per la prima volta, domanda di inserimento in III fascia, oppure da chi, già inserito nelle graduatorie dei passati trienni/bienni, intende, unicamente, aggiornare la propria posizione. Il modello A2 bis deve invece essere compilato da chi si trovi in entrambe le precedenti situazioni, ovvero, debba aggiornare i punteggi e contemporaneamente voglia inserire anche un nuovo insegnamento.
- D: In quali istituzioni sono presenti le graduatorie del personale educativo?
R: Le graduatorie del personale educativo sono presenti presso i Convitti e gli Educandati.
- D: Dove sono reperibili i codici delle istituzioni scolastiche a cui presentare domanda?
R: Le sedi esprimibili sono visualizzabili nel menù di destra dello spazio informativo dedicato alle graduatorie d’istituto con la voce “Personale docente – sedi esprimibili”.
- D: Coloro che aggiornano il punteggio devono comunque ridichiarare il titolo di accesso?
R: Il titolo di accesso non deve essere dichiarato dall’aspirante già incluso nelle graduatorie del precedente triennio, in quanto il punteggio già attribuito verrà riconfermato in automatico dal Sistema Informativo. Potrà invece essere rivalutato o sostituito con altro più favorevole, compilando l’apposita sezione del relativo modello (Sez. C2 del modello A1 e Sez. C3 dei modelli A2 e A2bis).
- D: Il punteggio aggiuntivo di cui al punto A4) della Tabella di valutazione dei titoli di II fascia può essere attribuito anche per le classi di concorso di nuova istituzione (A023, A053, A055, A063, A064)?
R: No, in quanto le classi di concorso di nuova istituzione non costituiscono ambito disciplinare con le classi di concorso di vecchio ordinamento la cui abilitazione, in fase transitoria, è considerata requisito di accesso in II fascia per tali nuove discipline.
- D: Nella sezione C dei modelli di domanda per la III fascia, si può inserire quale altro titolo l’abilitazione all’esercizio di una professione?
R: No, la relativa Tabella di valutazione non lo prevede.
- D: L’attività di docenza presso i corsi di formazione regionali, è oggetto di valutazione?
R: Si, con i vincoli di cui al punto 1bis) delle note al punto D della tabella di valutazione di III fascia.
- D: Nei modelli A2 e A2bis, rispetto al triennio precedente, non compaiono più le griglie riepilogative dei servizi. Come va pertanto dichiarato il servizio utilizzabile al 50%?
R: Con l’implementazione delle funzioni SIDI, non è più necessario compilare la griglia riepilogativa, che pertanto è stata espunta dal modello. L’aspirante deve dichiarare solo il servizio utilizzabile al 100% nella graduatoria corrispondente all’insegnamento svolto, mentre il Sistema informativo attribuirà in automatico il punteggio al 50% in tutte le altre graduatorie di III fascia. Tuttavia, il docente che abbia compilato il modello A2bis, in quanto ha sia graduatorie di nuova che di vecchia inclusione, dovrà dichiarare per le classi di concorso di nuova inclusione, anche i servizi già valutati nei trienni/bienni precedenti in altre classi di concorso/tipologie di posto in modo da ottenere la valutazione al 50% dei servizi valutati nel precedente triennio sulle graduatorie di vecchia inclusione.
- D: Per le classi di concorso di nuova istituzione nei licei musicali, è sempre valutabile come specifico il servizio prestato dai docenti delle classi di concorso di vecchio ordinamento A031, A032 ed A077?
R: No, è considerato specifico solo nei casi in cui sia stato prestato presso i Licei Musicali per le discipline di cui all’allegato E del D.P.R. 89/2010. Pertanto l’istituzione scolastica che tratta la domanda dovrà verificare dove l’aspirante abbia prestato il servizio.
- D: Cosa si intende, con la dicitura “Servizio da rivalutare rispetto al punteggio di … precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento” , presente nelle sezioni D1 e D2 dei modelli di domanda, ed in quale caso deve essere utilizzata?
R: La suddetta dicitura deve essere utilizzata in tutti quei casi previsti dal Decreto, in cui l’aspirante iscritto nelle graduatorie dei trienni/bienni precedenti abbia necessità di adeguare/correggere/sostituire/spostare/rettificare/rivalutare il punteggio precedentemente attribuito, per i casi di cui all’art. 4, comma 13 lettere b), d) ed e). A tal fine l’aspirante, dovrà dichiarare per ciascun anno scolastico che intende rivalutare, il punteggio precedentemente attribuito (anche su altra classe di concorso), affinché l’istituzione scolastica operante possa cancellarlo, per poi inserire il nuovo punteggio spettante.
- D: Chi si trova inserito in GAE con riserva per effetto di provvedimenti cautelari, può aggiornare la propria posizione nella II/III fascia dove è inserito a pieno titolo oppure inserirvisi per la prima volta?
R: Si, anche se l’inserimento/aggiornamento in II e/o III fascia non produrrà alcun effetto in I fascia, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 1 comma 10 bis della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 che ha prorogato la l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento e di conseguenza anche quelle di I fascia di istituto all’a.s. 2018/2019 per il triennio successivo.
- D: Chi è inserito a pieno titolo in GaE e quindi anche in I fascia, ma possiede anche insegnamenti di II o III fascia, può cambiare provincia di Iscrizione?
R: No, in quanto essendo bloccato, per legge, l’aggiornamento della I fascia, nell’aggiornamento/inserimento della II e/o III fascia, si rimane vincolati alla provincia scelta nel 2014.
- D: Cosa succede se la provincia di iscrizione cautelare in GaE è diversa da quella scelta nel 2014 per le graduatorie di istituto?
R: Qualora la provincia di inserimento in GAE ottenuta con il provvedimento cautelare sia diversa da quella di inserimento cautelare in I fascia, vale il vincolo di permanenza su quest’ultima provincia. La domanda di aggiornamento/inserimento per la II e/o III fascia va dunque indirizzata alla scuola competente del precedente triennio.
- D: Chi è stato inserito in GAE con riserva tramite provvedimento cautelare, ma nel 2014 non si era inserito in alcuna graduatoria d’istituto, può comunque iscriversi nelle graduatorie di II e/o III fascia?
R: Si, potrà iscriversi per la prima volta nella II e/o III fascia di qualsiasi provincia, ma nelle scuole prescelte non figurerà in I fascia, a meno che non fosse già stato inserito nelle graduatorie d’istituto del precedente triennio dall’ufficio provinciale. In quest’ultimo caso, rimarrà vincolato, anche per la II e/o III fascia nella provincia e con le sedi inserite dall’ufficio provinciale.
- D: Un insegnante con diploma magistrale ante 2001 che è stato inserito con riserva in I fascia e che deve aggiornare la II fascia, nel frattempo ha conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria (per primaria e infanzia). E’ possibile utilizzare come titolo d’accesso per la II fascia la laurea in quanto più conveniente? E’ cioè possibile stare in I fascia col diploma e in II con la laurea?
R: Si. Il Decreto prevede la possibilità di sostituire (per la II e III fascia) il titolo di accesso con altro più favorevole.
- D: Ero inserito nel triennio precedente in II fascia per strumento musicale nella scuola media. Nel compilare il modello A1, nella sezione B1 indico N.I. o P.I.?
R: per la ex classe di concorso A077, ora A-56 in conseguenza delle nuove tabelle di II fascia, per la II fascia, si procede come per un nuovo inserimento ( N.I.) dichiarando nuovamente tutti i titoli e servizi ad eslcusione dei titoli artistici già dichiarati precedentemente a cui è possibile fare riferimento indicando la scuola di precedente inclusione ed il punteggio attribuito.
- D: Sono abilitato nella ex A031, ex A032 o ex A077 ma non ho mai lavorato nei licei musicali. Posso presentare la domanda per la II fascia per le classi di concorso di nuova istituzione per i licei musicali?
R: Si purché in possesso dei titoli di accesso previsti per le varie classi di concorso nella colonna “note” di cui alla Tabella A allegata al DPR 19/16 come integrata dal DM 259/17. Tuttavia, non avendo servizi nei licei musicali, non sarà possibile far valere alcun servizio specifico sulle classi di concorso di nuova istituzione.
Analogamente, l’iscrizione in III fascia è possibile, per gli aspiranti in possesso dei titoli di accesso di cui al D.P.R. n. 19/2016 anche se non hanno mai insegnato in un liceo musicale.
- D: Sono abilitato nella ex A031 e avevo presentato nel 2014 il modello B1 per i licei musicali. Ora intendo presentare la domanda per la II fascia anche per la A055. Compilo il modello A1 e, alla sezione B1, per la ex A 31 dovrò barrare N.I. o P.I.?
R: Alla sezione B1 indicherà: N.I. per la A055 e P.I. per la ex A031 se era già incluso nelle graduatorie di istituto della medesima classe di concorso.
- D: Nel triennio precedente ero iscritto in III fascia per la ex classe A077 ed ero anche iscritto nelle graduatorie dei licei Musicali, avendo compilato il modello B1. Adesso intendo aggiornare la ex A077 e iscrivermi nella nuova A055. Quale modello devo compilare?
R: Dovrà essere compilato in modello A2bis, in quanto la ex classe A077 sarà trattata come precedente inclusione (da contrassegnare con P.I.), mentre la A055 sarà trattata come nuova inclusione (da contrassegnare con N.I.)
- D: Sono inserito in graduatorie di II e III dal triennio precedente. Poiché non ho punteggio da aggiornare, verrò riconfermato in automatico?
R: No, dovrà comunque essere ripresentata domanda, senza dichiarare alcun nuovo titolo.
- D: Ai fini dell’attribuzione in II fascia dei 3 punti previsti dalla Tabella A rettificata, in quale sezione del modello di domanda posso indicare il superamento di tutte le prove di un concorso per titoli ed esami?
R: Nel punto D2 della sezione C5 del modello di domanda A1.
- D: Nel precedente triennio ero iscritto nella provincia autonoma di Trento. Adesso voglio trasferire la mia posizione in altra provincia. Come mi devo comportare?
R: Dovrà presentare domanda di nuovo inserimento, dichiarando nuovamente tutti i titoli, in quanto le tabelle di valutazione per la provincia autonoma di Trento sono diverse e quindi non è possibile la trasposizione automatica dei titoli e dei relativi punteggi a suo tempo dichiarati.
- D: Per le abilitazioni a cascata conseguite con il TFA, dove indico nel modello A1 la scelta dell’attribuzione dei 6 punti?
R: I 6 punti verranno attribuiti in automatico dal sistema, qualora l’aspirante non barri l’apposita casella relativa ai bonus di 42 e 66 punti. Pertanto dovrà barrare soltanto la casella “N” TFA.
- D: Chi ha conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e l’ha notificato usufruendo delle finestre semestrali, ma senza caricare il punteggio, deve nuovamente dichiararlo?
R: SI, al fine dell’attribuzione del punteggio previsto al punto C1 della tabella di valutazione di II fascia e al punto C2 della tabella di valutazione di III fascia. Infatti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 ultimo cpv del DM 326/2015, tale punteggio non è stato attribuito. A tal fine dovrà compilare l’apposita sezione del modulo domanda.
- D: Attribuzione punteggio per le certificazioni linguistiche: nel decreto si specifica che, in caso si sia in possesso di più certificazione linguistiche per la stessa lingua, viene valutato solo il titolo più alto. Se un aspirante ha già dichiarato una certificazione linguistica nel precedente aggiornamento e nel frattempo ha acquisito una certificazione di livello più alto, cosa deve specificare nei moduli A1 e A2?
R: Dovrà richiedere la rivalutazione del titolo, indicandolo nella apposita sezione del modulo domanda, e allegare apposita dichiarazione in cui viene riportato il punteggio precedentemente attribuito.
- D: Relativamente alle certificazioni informatiche, che hanno subito una rivalutazione al ribasso nella nuova tabella titoli, chi ha già dichiarato un titolo informatico nel precedente triennio avrà una decurtazione del punteggio relativo?
R: SI. Il punteggio precedentemente attribuito, visibile al SIDI sullo storico dell’aspirante, verrà decurtato in automatico dalla scuola operante effettuando la rivalutazione dei titoli posseduti, semplicemente accedendo alla funzione di valutazione titoli.
- D: I docenti inseriti in GAE con RISERVA, che NON hanno sedi di I fascia, possono presentare il modello di scelta delle sedi per insegnamenti di II e/o III fascia? E in quale provincia?
R: Coloro che sono iscritti in GaE con riserva e non hanno sedi in I fascia delle graduatorie di istituto, potranno scegliere le sedi per la II o III fascia in qualsiasi provincia, anche diversa da quella delle GaE, ma non compariranno in I fascia in nessuna scuola neanche se verrà sciolta la riserva in GaE.
- D: I docenti iscritti a pieno titolo in GAE, che non hanno inserito le scuole per la I fascia possono presentare il modello di scelta delle sedi?
R: Si, possono scegliere le sedi per la II e/o III fascia, ma non compariranno in I fascia.
- D: I titoli informatici: vanno dichiarati “di nuovo”, o il sistema procede automaticamente a ricomputarli?
R: Vengono ricomputati d’ufficio dalle scuole, in quanto compaiono dettagliatamente nella funzione di valutazione di titoli disponibile sul SIDI.
- D: Per l’inserimento in III fascia, quali sono i titoli di studio necessari?
R: Per individuare il titolo di studio necessario all’inserimento in III fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell’apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017.
Il principio generale è che queste normative non hanno carattere retroattivo. Per questa ragione, come precisa l’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i..
Viceversa, gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016; all’entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall’allegato A al D.M. n. 259/2017.
Si precisa che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma appunto solo quelle riportate nel citato allegato A.
- D. Ai fini del rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande tramite raccomandata A/R fa fede il timbro postale?
R. Si, fa fede il timbro postale.
- D: Considerato l’esiguo numero di Licei Musicali e coreutici in ciascuna provincia, è possibile, per i docenti delle discipline musicali e coreutiche di nuova istituzione presentare domanda anche in altre province?
R: No, la domanda di inserimento deve essere presentata in un’unica provincia, come avviene per tutte le altre classi di concorso/posti di insegnamento.
“D: Per l’inserimento in III fascia, quali sono i titoli di studio necessari?
R: Per individuare il titolo di studio necessario all’inserimento in III fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell’apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017.
Il principio generale è che queste normative non hanno carattere retroattivo. Per questa ragione, come precisa l’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i..
Viceversa, gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016; all’entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall’allegato A al D.M. n. 259/2017.
Si precisa che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma appunto solo quelle riportate nel citato allegato A.”