INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA : AL VIA DAL 1^ LUGLIO 2020

Dal 1^ Luglio p.v. i precari della scuola il cui contratto scade il 30 giugno 2020, possono produrre domanda per il riconoscimento della indennità di disoccupazione- NASPI 2020-.

Dal giorno successivo alla scadenza del contratto del 30 giugno, il personale scolastico producono domanda all’INPS. Tale domanda non può essere prodotta oltre 68 giorni dal 30 giugno, a pena di decadenza dal diritto a ricevere la prestazione (in considerazione dell’emergenza sanitaria quest’anno il termine é prorogato a 128 giorni). 
Tuttavia, a seconda del momento in cui viene presentata la domanda, la prestazione decorrerà da una data differente:

  1. Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dalla data stessa di cessazione del lavoro.
  2. Se la domanda viene presentata trascorsi 8 giorni dalla cessazione del lavoro, la prestazione decorrerà dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata obbligatoriamente in modalità telematica.

Può essere prodotta telematicamente oppure tramite un Patronato (scelta consigliata).

La FLP SCUOLA FOGGIA a tal fine ha stipulato una convenzione con il PATRONATO SIAS- PIAZZA S.FRANCESCO, N.1 – FOGGIA – attraverso cui, producendo copia della tessera di iscrizione è possibile ricevere l’assistenza necessaria e l’inoltro della domanda. 

 Successivamente occorre recarsi presso un Centro per l’impiego (entro 15 giorni dall’invio della domanda di disoccupazione).  Tuttavia ciascuna regione dispone regole e termini differenti specie con riferimento ai docenti e ai collaboratori scolastici precari.  Di conseguenza, dopo aver presentato la domanda, è opportuno prendere contatto con il centro per l’impiego di competenza per ottenere informazioni puntuali sulla procedura da seguire (ove presentata tramite il Patronato SIAS sarà lo stesso patronato ad indicare i successivi adempimenti).

L’indennità spettante  è rapportata alla retribuzione percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro (75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

I lavoratori possono richiedere anche l’assegno per il nucleo familiare, sempre che il reddito non superi determinati limiti in rapporto ai componenti del nucleo familiare. Gli importi dell’assegno e i limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge, sono riepilogate in tabelle disponibili sul sito www.inps.it
Per richiedere la Naspi è necessario avere almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate di lavoro nell’ultimo anno

L’indennità di disoccupazione può essere sospesa nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi e purché il reddito non sia superiore a 8.000 euro. La NASPI è compatibile con il reddito di cittadinanza.

Nel caso in cui il docente durante il periodo di percezione della NASpI sia impegnato in attività esami di stato, corsi di recupero,  esami di riparazione, supplenze o altre attività lavorative di durata inferiore ai sei mesi, l’indennità di disoccupazione sarà sospesa. Sebbene in tali casi non vi sia l’obbligo di comunicazione, è sempre opportuno darne comunicazione all’INPS tramite il modello SR 161 (NASpI-Com).

LA CIRCOLARE DELL’INPS