Nel nostro precedente articolo – clicca qui – abbiamo fornite le prime indicazione sulle modalità di compilazione della scheda per l’individuazione del personale soprannumerario nelle istituzioni scolastiche, a seguito della determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2020/2021
Proseguiamo nell’esame della scheda e occupiamoci del punto c) della scheda, ossia della valutazione del servizio come continuità, e della esclusione dalla graduatoria.
E’ bene precisare, che la scheda prevede sia il punto c)per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ....che il punto d) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità.
Detto questo, la prima cosa da precisare è che il punteggio di cui alla lettera c), per gli anni considerati, non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello della lettera d).
In sostanza, se dall’a.s. 2017/2018 sono titolare presso l’I.C. “Parisi” di Foggia, avrò diritto a punti 3 per anni 2 (dal 1.9.2017 al 31.8.2019) = punti 6, ma non avrò diritto all’ulteriore punteggio di cui alla lettera d) per gli stessi anni. Il docente di cui all’esempio appena detto, però, se è stato titolare, prima di chiedere il trasferimento all’I.C. “Parisi” , al circolo didattico “Manzoni” di Foggia dall’a.s. 2011/2012 all’a.s. 2015/2016 avrà diritto ad anni 4 x punti 1 = punti 4 che si andranno ad aggiungere al punteggio di cui alla lettera c), per un totale di punti 10.
In considerazione dell’esempio sopra riportato, deve evidenziarsi, che non occorre aver prestato almeno 3 anni nella stessa scuola di titolarità per aver diritto al punteggio.
Per quanto attiene al personale già soprannumerario negli anni precedenti si precisa che si ha diritto a conservare il punteggio di continuità anche della scuola da cui si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
Facciamo un esempio: il docente X dal 1.9.2017, è stato trasferito d’ufficio oppure a domanda condizionata all’I.C. D’Alighieri di Foggia, essendo stato rilevato soprannumerario al Circolo didattico “San Giovanni Bosco” di Foggia. Negli anni successivi, quindi 2018/2019 e 2019/2020, ha continuato a produrre domanda per ritornare nella scuola di precedente titolarità, ossia presso il circolo didattico “S.Giovanni Bosco” Foggia. Ebbene, nella formulazione della graduatoria presso l’IC D.Alighieri di Foggia al docente dovrà essere riconosciuta la continuità di servizio presso l’istituto di provenienza, anche se ora è in servizio e titolare nell’altra scuola, a condizione che, per l’a.s. 2020/2021 presenti sempre la domanda per ritornare al circolo S.Giovanni Bosco (capito perchè occorre aspettare la scadenza della domanda di mobilità ??!!).
Passiamo, ora, all’esame di quei docenti che, devono essere esclusi dalla graduatoria, ovvero graduati, ma non considerati ai fini della individuazione del personale perdente posto.
Vediamo chi sono i docenti che, a prescindere dal punteggio e a prescindere anche dal fatto che sono entrati a far parte dell’organico della scuola con decorrenza 1.9.2019, non possono essere dichiarati in soprannumero e, pertanto, devono essere esclusi dalla graduatoria sono:
a) docenti che presentano certificazione dalla quale risulti che sono emodializzati e non vedenti;
b) docenti con disabilità personale art.21 legge 104 ovvero art.3 comma 1 con invalidità civile almeno del 67%, oppure che necessitano di cure continuative.
Per essere esclusi dalla graduatoria, entro sempre la data di scadenza della domanda di mobilità, occorre produrre la documentazione da cui si rileva la situazione di disabilità (non necessariamente grave, come sopra detto) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.
Relativamente alla necessità di cure continuative, ai fine dell’esclusione dalla graduatoria, occorre presentare, sempre entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. nelle quali deve risultare la dicitura “grave patologia”. E’ opportuno precisare che il docente deve essere residente nella provincia in cui è ubicata la scuola (motivo per cui se sono soprannumerario in scuola di Barletta ma sono residente a Foggia, non usufruisco di tale beneficio)
c) docenti che devono assistere familiare con disabilità grave. Anche in questo caso per essere esclusi dalla graduatoria interna occorre comunque essere titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Numerose sono le fattispecie per usufruire di tali benefici, per cui è opportuno fare una singola disamina.
l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2020/21 (capito perchè occorre farla dopo la domanda di mobilità la graduatoria e la richiesta dei documenti e scheda ???!!!) , domanda volontaria indicando come prima preferenza una scuola o il comune in cui è domiciliato l’assistito.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Docenti Genitori che assistono figlio disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Sempre entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, occorre produrre la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del figlio. La certificazione deve essere rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n.104/92. Si precisa che il beneficio è concesso anche nel caso in cui il figlio abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento vada oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria (5/4/2019). Solo per i figli con sindrome di Down è sufficiente la certificazione del medico curante.
Docente che esercita la legale tutela. Il “tutore legale” (attenzione occorre un provvedimento del giudice del tribunale) è applicabile anche per l’assistenza di altri soggetti, quindi non solo per il figlio (quindi anche di un adulto). In tal caso occorre produrre la decisione del giudice. La figura del tutore legale non deve essere confusa con quella di amministratore di sostegno per la quale non spetta alcun beneficio.
Docente Fratello/sorella convivente col disabile. Ribadendo sempre la data entro cui produrre la documentazione, ed accertato il diritto, occorre produrre tutti i documenti da cui evincere la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire dell’esclusione della graduatoria deve comprovare la CONVIVENZA con quest’ultima. A ciò si deve inoltre chiarire che si può essere escluso dalla graduatoria solo in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l’interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
Docente Coniuge che assiste l’altro coniuge o parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). E’ richiesta la produzione della documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del coniuge. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il coniuge abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE” (sempre che vada oltre la scadenza della domanda di mobilità)
Docente figlio che assiste il genitore disabile. Occorre documentare, prima di tutto, la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del genitore. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. L’esclusione dalla graduatoria si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità “PERMANENTE”.
Per questa fattispecie di esclusione dalla graduatoria, però, devono ricorrere talune e prescrittive condizioni:
—documentata impossibilità del coniuge (ossia della madre o padre del docente) di provvedere all’assistenza del coniuge disabile per motivi oggettivi;
—essere figlio unico ovvero, nel caso di altri figli, impossibilità, da parte di ciascun altro figlio, di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione personale unitamente a quella degli altri fratelli e/o sorelle, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. Le precitate dichiarazioni non sono richieste laddove il docente che chiede il beneficio sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Atteso che spesso è stato foriero di dubbi il “requisito della” convivenza”, si chiarisce che tale requisito è da ricondursi a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il docente che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884). Nel caso della convivenza con il genitore disabile, anche in presenza di altri figli residenti nello stesso comune dell’assistito, non è necessario produrre la dichiarazione degli altri fratelli e sorelle.
— aver chiesto di fruire (anche se non sono stati, poi, effettivamente fruiti i giorni) per l’intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.
d) Docenti che rivestono la carica di amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del CCNI sulla mobilità. In tal caso occorre produrre, entro la data di scadenza della domanda di mobilità ( N.B. si spiega allora perchè non è possibile fare la graduatoria o chiedere compilazione della scheda ora !!!) idonea documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità), con una precisazione, però, l’esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL. Tale requisito, inoltre, deve permanere sino a dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
Detto di chi deve essere escluso dalla graduatoria, se si trova in una delle condizioni sopra esaminate, occorre NUOVAMENTE RIBADIRE che, in ogni caso, va dichiarato soprannumerario il docente trasferito presso la scuola in esame dal 1.9.2019, a meno che :
- non sia stato trasferito d’ufficio presso la suddetta scuola (deve essere rilevata dal movimento dei trasferimenti detta condizione)
- non rientri in una delle fattispecie di cui alle lettere dalla a) alla d).