La Corte di Cassazione con la pronuncia n.22256/2022, ha eccepito l’illegittimità dell’abuso della reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del Ministero dell’Istruzione, tanto che sul legislatore incombe l’obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento di appositi concorsi per l’assunzione in ruolo di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 186 del 2003, che, sebbene non riservati ai precari – se non nei limiti della riserva del 50% – sono funzionali all’evolversi di tale docenza verso il ruolo, risalendo l’ultimo concorso indetto addirittura al 2004!
In merito, il Tribunale di Larino, dando esito alla domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prodotta da un insegnante di religione, che chiedeva appunto la stabilizzazione, ne ha accolto però la sola istanza risarcitoria per la quale può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5 della L. n. 183 del 2010
In applicazione di detto criterio, considerato il numero di contratti a termine stipulati dal ricorrente, ha ritenuto equo condannare il Ministero al risarcimento dei danni in suo favore nella misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
In attesa, quindi, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda quanto prima a bandire i concorsi per la stabilizzazione del personale precario di religione, GIOVA EVIDENZIARE COME ANCHE IL TRIBUNALE DI LARINO (al pari di ormai tutti i tribunali aditi) ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni ai docenti di religione con almeno tre anni di servizio.
Per venire incontro alle numerose richieste pervenute, abbiamo attivato un RICORSO COLLETTIVO cui possono aderire tutti i docenti di religione cattolica non di ruolo o che sono già entrati nei ruoli del Ministero e che per i periodi non di ruolo, prolungatisi per più di 36 mesi hanno avuto incarichi su posti vacanti e disponibili.
Tali docenti possono ottenere il risarcimento del danno in un importo che varia in relazioni al periodo di precariato e fino ad un massimo di 12 mensilità.
Peraltro, nel medesimo ricorso possono recuperare gli aumenti legati alle varie fasce stipendiali.
All’iniziativa possono partecipare sia coloro che non hanno intrapreso alcun ricorso per la stabilizzazione sia coloro che hanno già ottenuto il risarcimento del danno oppure non l’hanno avuto, con sentenze passate in giudicato, limitatamente al periodo successivo al deposito del primo ricorso, non risarcito con il primo giudizio.
Gli interessati, per notizie in merito al gravame ovvero per esprimere la volontà di proporre ricorso patrocinato da questa organizzazione sindacale, possono inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] anche al fine di essere contatti e chiedere ulteriori notizie circa le modalità di adesione.
Il ricorso non prevede alcun costo per la presentazione, eccetto le spese relative al costo del contributo unificato, se dovuto, ossia nel caso in cui il reddito del nucleo familiare del ricorrente supera €. 35.240,00.