La retribuzione del personale docente è composta da varie voci di cui la retribuzione professionale docenti (RPD) risulta essere un compenso di natura fissa e continuativa, svincolata, quindi, da prestazioni eccedenti o svolgimento altre attività e funzioni.
Infatti, l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
Viceversa, in maniera assurda, tale emolumento non viene corrisposto ai docenti supplenti temporanei.
Trattasi di un compenso di €. 174,50 mensili, pari a circa il 10% della paga base. In passato, ammontava a 164,00 euro mensili, poi aumentati a 174,50 con il C.C.N.L. del 19 aprile 2018.
PER QUANTO SOPRA RITENIAMO DI DAR VITA AD UNA INIZIATIVA LEGALE TESA A RECUPERARE PER I DOCENTI SUPPLENTI TEMPORANEI LE SOMME MENSILI RELATIVE ALLA RPD, NON SOLO LIMITATE ALL’AGGIORNAMENTO DELLO STIPENDIO MA AL RECUPERO DEGLI ULTIMI 5 ANNI IN CUI SI E’ LAVORATO COME SUPPLENTE TEMPORANEO
Si fa presente che sin dal 2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dei docenti destinatari di “supplenze brevi” dal compenso della Retribuzione Professionale Docente, facendo riferimento al principio di parità di trattamento sancito dall’accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
Infatti, la proposizione del ricorso è l’unica strada per ottenere quanto illegittimamente non corrisposto, atteso che nonostante la pronuncia della Cassazione- il Ministero non ha dato indicazioni di corrispondere pacificamente l’RPD a tutti gli aventi diritto.
Ma la chiarezza della pronuncia e la sua autorevolezza (si tratta della Corte che ha il compito di dettare ai Giudici le linee guida per interpretare correttamente la legge) non lascia margini per un rigetto della domanda.
Il Tribunale di Foggia, come tanti altri tribunali, ha già accolto analoghi ricorsi per cui l’iniziativa appare assolutamente meritevole di essere esperita.
Possono proporre ricorso, tutti i docenti non di ruolo o che sono già entrati nei ruoli della scuola nel 2019 o nel 2020 o nel 2021 o nel 20222 e che per i periodi -non di ruolo ed in particolare per supplenze brevi e temporanee- non hanno riscosso la retribuzione professionale docenti pari a circa €.174,00 mensili, da riproporzionare ai giorni lavorati, trattandosi di supplenze brevi e saltuarie, anche inferiori al mese.
Anche i supplenti temporanei attualmente in servizio possono produrre ricorso.
A tal fine occorrono:
– i contratti di supplenze e cedolini di stipendio relativi ai predetti contratti.
Si precisa che per poter intraprendere l’azione giudiziaria non occorre versare alcun acconto, ad esclusione del contributo unificato, pari normalmente ad €. 50,00, se dovuto (nel solo caso in cui il reddito del nucleo familiare del ricorrente supera €. 35.240,00), e procedere conl’iscrizione al sindacato per chi non è iscritto.
I DOCENTI INTERESSATI DAL 13 FEBBRAIO 2023 ED ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2023 POSSONO RIVOLGERSI PRESSO LA NOSTRA SEDE PER RITIRARE LA DIFFIDA DA PRODURRE ALLA SCUOLA, AL MINISTERO E ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO, PER OTTENERE LE SOMME DI CUI ALLA RPD. PER ULTERIORI INFORMAZIONI E’ POSSIBILE TELEFONARE DALLE ORE 16 ALLE ORE 18 ALLO 0881375150.