La legge 107/2015 ha previsto l’istituzione della “CARTA DOCENTI” che consiste in una carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei Docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche
Sin dalla sua istituzione la Carta è stata assegnata ai Docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i Docenti che sono in periodo di formazione e prova, i Docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni, i Docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i Docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari
L’importo nominale della carta è di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Il bonus docenti può essere speso anche per l’acquisto di corsi di formazione online, come quelli proposti da 360 Forma. Inoltre, è possibile acquistare materiale elettronico, come pc e tablet da utilizzare per il proprio lavoro di insegnamento.
Gli unici esclusi da tale beneficio sono stati i docenti non di ruolo con incarico annuale.
Dopo innumerevoli ricorsi prodotti dal personale della scuola, il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842, ha stabilito il diritto dei docenti precari (di religione) alla Carta del docente; difatti, il collegio ha annullato gli: “atti impugnati nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”.
Oltre al Consiglio di Stato, vi sono state altrettante sentenze di Tribunali del lavoro che hanno confermato il diritto dei precari all’assegnazione della “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 12, della legge 107/2015 (Trib. di Arezzo del 22.10.2019, Corte di Appello di Roma, sentenza sez. II, 11.03.2019, n. 1077).
Della questione, inoltre, è stata interessata anche la Corte di Giustizia Europea.
Alla luce di quanto sopra, questa Segreteria Provinciale ritiene che possano esserci le condizioni per attivare una iniziativa legale che, partendo appunto dalla Sentenza del Consiglio di Stato e dei vari Tribunali del Lavoro, possa portare al riconoscimento, anche con effetto retroattivo, per tutti coloro che negli anni interessati non hanno percepito tale contributo in quanto supplenti annuali.
A tal fine, è stata predisposta una prima diffida da inviare con r.r. al Ministero dell’Istruzione, significando che tale iniziativa può essere intrapresa oltre che dagli attuali supplenti annuali, anche da tutti coloro che, pur essendo oggi di ruolo, avevano in essere un incarico annuale (sia con termine 30 giugno sia con termine 31 agosto) a partire dal 2015.
La diffida, una volta compilata e sottoscritta, deve essere inviata al Ministero dell’Istruzione, allegando copia documento di riconoscimento, fine di interrompere i termini di prescrizione quinquennale, entro e non oltre il 15 aprile 2022.
Alleghiamo copia della diffida (va adattata secondo che si tratti di personale ancora supplente annuale ovvero attualmente di ruolo, in ciò cancellando le parti interessate) specificando, però, che successivamente alla diffida occorrerà intraprendere azione legale innanzi al Tribunale del Lavoro della provincia di servizio attuale.
Copia della diffida dovrà essere inviata a questa organizzazione sindacale, unitamente a copia della r.r., all’indirizzo mail [email protected], indicando anche se si è iscritti o meno a questa organizzazione sindacale. L’invio di copia della diffida a questa organizzazione sindacale, esclusivamente via mail, dovrà essere effettuata ENTRO E NON OLTRE IL 26 APRILE 2022.
Tutti coloro i quali avranno inviato la copia della diffida, verranno contattati per informazione relative alla proposizione dell’eventuale ricorso, tenendo ovviamente conto anche del numero delle adesioni .
Per ogni ulteriore informazione si invita a prendere appuntamento con questa sede tramite il servizio prenotazioni che trovate su questo sito