Come ogni anno siamo ormai abituati a un sistema consolidato di conflittualità che si ingenera nelle scuole per via della procedura di assegnazione dei docenti alle classi.
Eppure, più volte si è sottolineato che tale procedura è dettagliatamente prevista da norme e dal ccnl, per cui basterebbe farsi una attenta lettura di tale normativa per evitare conflitti e ricorsi vari.
Premettiamo che al Dirigente Scolastico viene assegnato, in relazione al proprio ruolo e alle funzioni connesse, il compito di garantire, attraverso i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, la qualità dei processi formativi.
Ora, proprio perchè l’assegnazione dei docenti alle classi costituisce un’operazione delicata, che può incidere sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento oltre che sul clima relazionale, motivo per cui vi è la necessità di operare scelte che, da un lato, rispondano a criteri oggettivi e trasparenti e, dall’altro, tengano conto, attraverso un’attenta analisi dei dati a disposizione, delle caratteristiche personali e delle dinamiche relazionali dei soggetti interessati.
Ciò posto, appare evidente che l’assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto e del parere espresso dal Collegio Docenti, dopo un’attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera.
Proprio rifacendosi all’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, si evidenzia in maniera chiara come il Consiglio di Circolo o di Istituto debba indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti.
Successivamente, ai sensi di quanto disposto dall’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94, il Collegio dei docenti deve formulare proposte al dirigente scolatico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.
E’ di tutta evidenza, allora, che il dirigente scolastico, non può essere considerato “il dominus” della procedura, ma colui che, attraverso un rispetto della sopra citata normativa, attivi, come detto in premessa, le azioni idonee e legittime per un utilizzo ottimale delle risorse della scuola e nel rispetto dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio.
Non poche volta, poi, così come confermato da autorevoli testate giornalistiche esperte in materia scolastica, si è costretti ad assistere a cervollotiche scelte organizzative da parte dei dirigenti che, in spregio ai criteri del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti, ritiene, sulla scorta di norme, a loro dire previste dalla legge 107, di dar vita alla istituzione di cattedre miste, cioè cattedre articolate con ore di sostegno e altre su classe di concorso o posto curriculare. Tale operazione non è assolutamente regolare perchè altera la titolarità dei docenti o comunque gli incarichi ricevuti attraverso un determinato contratto. Cosa diversa è se la cattedra mista, per effetto della somma di spezzoni, viene prevista dall’incarico da GPS.
Proprio il rispetto dei criteri indicati dagli organi collegiali è enunciato dalla delibera ANAC n. 430 del 2016 che indica, tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche, proprio la procedura di assegnazione dei docenti alle classi.
Mentre si è detto della illegittimità di costituzione di cattedre/posti misti (sostegno + posto curriculare), altra cosa, invece, è l’ssegnazione di alcune classi, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, al docente e il completamento dell’orario settimanale con alcune ore di potenziamento (vedasi al riguardo quanto previsto dall’art.28, comma 1, del CCNL scuola 2016-2018). Quindi è possibile coprire parzialmente o in alcuni casi anche integralmente, l’orario di servizio settimanale di un docente, con attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative. Dunque potrebbe capitare che un docente di matematica abbia 15 ore di assegnazione alle classi e 3 ore di completamento per attività di potenziamento previste nel PTOF. Potrebbe capitare anche che un docente a cui viene affidato un compito di natura organizzativa, possa svolgere 9 ore con le classi e altre 9 per coadiuvare il dirigente scolastico in attività di collaborazione.
Si è anche letto di casi in cui in un Istituto di Istruzione Superiore dove c’è il liceo scientifico e il geometra, ad un docente titolare di A011 ( italiano e latino) una cattedra di 18 ore al geometra dove l’italiano è insegnato dai titolari di A012, significa modificare di fatto l’organico assegnato in funzione degli indirizzi dell’Istituto. Come è anche un errore rilegare nell’A020 (fisica) di un Istituto Tecnico, un titloare di A027 ( matematica e fisica) dell’indirizzo scientifico. Tale mescolanza ormai è diventata molto diffusa, ma è certamente un’irregolarità rispetto la classe di concorso di titolarità e soprattutto rispetto gli organici definiti per classi di concorso. Si tratta di una irregolarità difficilmente contrastabile, perché dovrebbe essere risolta davanti al giudice del lavoro, ma per avere una sentenza passerebbe comunque almeno un anno.