Il Ministero ha illustrato le Istruzioni operative (Allegato A) per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2021/2022. Assurdo che si obbliga i docenti aventi titolo all’immissione in ruolo ad effettuare la scelta della sede in assenza di istruzioni operative che sono ancora in bozza
Da quanto emergerebbe dalla bozza, in ogni caso, le immissioni in ruolo avverranno considerando tutti i posti vacanti e disponibili secondo il contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e Finanze (non ancora ufficiale) e ripartendo i posto :
- 50% da Graduatorie ad Esaurimento GAE;
- 50% dalle graduatorie concorsuali GM.
Come più volte detto, ove tutte le graduatorie concorsuali siano esaurite i posti rimasti inutilizzati vanno ad essere attribuiti alle Gae mentre, nel caso in cui sia la stessa GAE provinciale esaurita, i posti della provincia vanno nel “calderone” regionale per essere utilizzati nella nomina dalle graduatorie concorsuali.
Laddove dal riparto risulti un posto dispari, tale unità è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e, qualora non vi siano state penalizzazioni, alle graduatorie delle procedure concorsuali.
Il 50% dei posti attributi alle graduatorie concorsuali vengono così ripartiti:
GRADUATORIE CONCORSUALI INFANZIA E PRIMARIA :
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 105 e n. 107): si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento compresi gli idonei;
Si precisa a tal fine che la validità delle GM 2016, originariamente prevista per tre anni dalla pubblicazione, è stata prorogata inizialmente di 1 anno dalla Legge 205/2017 comma 603, e poi di un ulteriore anno dal Decreto Legge 126/2019. Pertanto le graduatorie, comprensive degli elenchi aggiuntivi degli idonei sono valide per i 5 anni scolastici successivi alla pubblicazione. Nella maggioranza dei casi saranno quindi valide anche per il 2021/2022.
b) Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G.1546): SOLO QUALORA residuino posti PER EFFETTO DELL’ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento. A TALI GRADUATORIE SI ASSEGNANO IL 100% DEI POSTI RESIDUI DAL CONCORSO ORDINARIO 2016
c) Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;
d) Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): OVE ANCHE LA GRADUATORIA CONCORSO STRAORDINARIO 2018 SIA ESAURITA, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 73/2021 – decreto sostegni bis – si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi (sempre che lo stesso decreto non venga modificato in sede di conversione in legge).
ATTENZIONE ACCANTONAMENTI; ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola della infanzia e primaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 498/2020). Secondo tale disposizione, quindi, prima delle immissioni in ruolo da GPS, verranno accantonati i posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria che si deve ancora svolgere.
In sostanza il ricorso alle GPS 1 fascia avverrà al netto dei posti attribuiti alle altre procedure e al netto dei posti accantonati per il concorso ordinario.
GRADUATORIE CONCORSUALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.
L’assegnazione dei posti avverrà secondo la seguente scansione:
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 106 e 107): si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento compresi gli idonei. QUINDI SI ASSEGNA IL 100% DEI POSTI A QUESTA PROCEDURA
ATTENZIONE: a tal fine è utile ricordare che, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre il periodo di validità delle graduatorie, la validità delle GM 2016, originariamente prevista per tre anni dalla pubblicazione, è stata prorogata inizialmente di 1 anno dalla Legge 205/2017 comma 603, e poi di un ulteriore anno dal Decreto Legge 126/2019. Pertanto le graduatorie, comprensive degli elenchi aggiuntivi degli idonei sono valide per i 5 anni scolastici successivi alla pubblicazione. Nella maggioranza dei casi saranno quindi valide anche per il 2021/2022.
b) Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G. 85): SOLO QUALORA SIA ESAURITA LA GRADUATORIA DEL CONCORSO 2016 SIA ESAURITA O SI ESAURISCA IN SEDE DI NOMINE, E AVANZINO IN TAL MODO POSTI per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento. Si può attingere da tali graduatorie fino al 100% dei posti residui.;
c) Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020): qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;
d) Graduatorie del concorso straordinario 2020 (D.D.G. 510): SOLO QUALORA residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza dia spiranti, si scorrono le graduatorie del concorso straordinario 2020 fino al loro esaurimento.
ATTENZIONE: Graduatorie del concorso straordinario 2020 (D.D.510) e Concorso ordinario 2020 (STEM- D.D. 826/2021): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza di aspiranti relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, le disponibilità sono ripartite al 50% tra la graduatoria del concorso straordinario 2020 (nel limite dei 32.000 posti previsti) e il concorso ordinario STEM (nel limite dei 6.129 posti previsti). L’eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM.
e) Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): SOLO qualora residuino posti dal concorso straordinario 2020 e, relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 dalla graduatoria STEM, per mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73), fatti salvi, , ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola secondaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 499/2020). (provvedimento quest’ultimo che critichiamo perché si crea precariato e si lasciano posti “sospesi”).
In sostanza il ricorso alle GPS 1 fascia avverrà al netto dei posti attribuiti alle altre procedure e al netto dei posti accantonati per il concorso ordinario (compreso lo STEM).
SI PRECISA CHE:
- SI APPLICANO LE RISERVE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLE QUOTE DI RISERVA PREVISTE DALLA LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 e dell’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa relativa alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e degli orfani o, in alternativa, del coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro.
- COMPENSAZIONI: Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede fermo restando il limite del contingente assegnato, a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia disposto di cui trattasi (in subordine è quindi possibile anche in altro grado o per altra tipologia di posto). Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto
- Graduatoria ad esaurimento scuola primaria- GAE primaria- (posto comune e posto di lingua inglese): Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Nell’ipotesi in cui il docente non sia in possesso del titolo allo stesso viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese.
- SI RIBADISCHE CHE: a) Il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. b) Assegnazione della sede: Nella scelta della sede scolastica a livello provinciale, viceversa, è assicurata, prioritariamente, la
precedenza al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dall’ art. 13 comma 1
del CCNI 2019-22 sulla mobilità del personale di ruolo.
IMPORTANTE PRECISAZIONE DELLE ISTRUZIONI:
CANCELLAZIONE DALLE ALTRE GRADUATORIE PER GLI IMMESSI IN RUOLO:
Le istruzioni operative richiamano inoltre la modifica dell’art. 399 bis del D.lgs 297/1994 già in vigore dall’a.s. 2020/21 la quale prevede che L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Da fonti sindacali, ossia di quelle OO.SS. che hanno permesso, e lo diciamo senza ombra di smentita, che il Ministero obbligasse i docenti ad effettuare la scelta così importante circa l’immissione in ruolo in assenza di precise prescrizioni ed indicazioni, si apprende che (fatta salva l’ufficialità):
Il docente coinvolto in più turni di nomina del concorso straordinario, diversamente da quanto sembra emerga dal sistema di presentazione della domanda sul portale di Istanze Online, dovrebbe aver diritto a ricevere una nomina e poi optare per una seconda assegnazione
IL MINISTERO HA ANCHE, E FINALMENTE, CHIARITO CHE LA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE GPS PER COLORO CHE NEL PERIDO SUCCESSIVO AL 5 AGOSTO 2020 ABBIANO CONSEGUITO ABILITAZIONE O TITOLO DI SOSTEGNO AVVERRA’ PROBABILMENTE DAL 16 LUGLIO 2021.
Seguiranno ulteriori precisazioni non appena sarà ufficiale il D.M. e le istruzioni allegate