LA CAMERA APPROVA LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 71/2024: TANTE NOVITA’ PER LA SCUOLA

La Camera dei deputati nella giornata di ieri ha approvato la conversione in legge del  DL 71/2024, decreto recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, denominato “decreto scuola”, è stato approvato dalla Camera. Il testo ora passa al Senato per la definitiva approvazione. 

Nel decreto 71/2024, con gli emendamenti inseriti dalla Commissione cultura, vi sono novità per la scuola. 

Gli articoli che riguardano la scuola hanno a che fare con la specializzazione dei docenti di sostegno presso Indire, la conferma di questi docenti da parte delle famiglie per garantire la continuità scolastica, le abilitazioni all’estero, la formazione per insegnare a studenti stranieri e la valutazione dei dirigenti scolastici.

Vediamo allora in sintesi tali novità

– Introduzione del docente per stranieri

Il testo di legge prevede la presenza, del suddetto insegnante, nelle classi con un numero di alunni stranieri pari o superiore al 20%. L’obiettivo è garantire, attraverso la conoscenza della lingua italiana, una reale uguaglianza tra tutti gli studenti e combattere la dispersione scolastica. La nuova figura, adeguatamente formata, dovrebbe entrare a regime nell’anno scolastico 2025/2026, considerando in ogni caso che le scuole nell’ambito della loro autonomia possono organizzare corsi aggiuntivi extracurricolari di potenziamento.

– Conferma del docente di sostegno da parte delle famiglie

Nonostante i contrasti all’interno dello stesso governo, viene confermata la previsione di garantire la continuità didattica agli alunni  disabili, anche nel caso di docenti non di ruolo. La condizione fondamentale è che sia la famiglia a richiedere la conferma del docente che ha seguito il figlio/a disabile l’anno precedente.

– Previsione di corsi di specializzazione sostegno organizzati dall’Indire per chi ha anni di servizio sul sostegno o ha titoli esteri

Il decreto prevede l’attivazione di alcuni percorsi per conseguire la specializzazione sul sostegno “alternativi” rispetto al Tirocinio Formativo Attivo, il Tfa, erogato dalle Università ogni anno. 

I percorsi che saranno attivati sono due: uno dedicato a chi ha anni di servizio sul sostegno e un altro dedicato a chi è in possesso di titoli esteri.

– Nuova procedure di valutazione dirigenti scolastici

Viene introdotto un nuovo modello di valutazione dei dirigenti scolastici. Introdotti parametri  secondo dei modelli indicati per tutta la pubblica amministrazione. I parametri saranno predisposti al fine di garantire un’oggettiva e trasparente valutazione delle performance individuali, sulla base di obiettivi definiti e misurabili e in relazione al raggiungimento degli stessi, sarà riconosciuta la retribuzione di risultato. Fermo restante che la suddetta valutazione sarà disciplinata da un successivo decreto del Ministro

Passiamo ora ad esaminare gli emendamenti approvati durante l’iter parlamentare

– Commissariamento dell’Indire 

L’emendamento prevede la modifica delle norme che oggi definiscono i compiti dell’Indire al quale viene ufficialmente assegnato il compito di organizzare i corsi per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico. L’Indire verrà, in sostanza, commissariato, con alla guida un commissario straordinario.

– Concorso docenti, novità sul punteggio

Una novità riguarda il punteggio minimo necessario per superare sia la prova scritta che quella orale del prossimo concorso docenti: questo rimane invariato a 70 su 100. Tuttavia, il nuovo emendamento introduce una soglia di sbarramento che limiterà il numero degli ammessi al triplo dei posti disponibili per ogni regione, classe di concorso e posizione.

– Immissioni in ruolo, termine esteso

Un ulteriore emendamento estende il termine per le immissioni in ruolo derivanti dalle graduatorie del concorso in corso fino al 31 dicembre 2024. Questo è necessario poiché, a causa dell’elevato numero di ammessi all’orale (oltre l’80%), le commissioni stanno ancora completando le procedure di valutazione.

-Utilizzazione personale ata presso uffici ministero istruzione

In particolare si prevede che, per l’anno scolastico 2024/2025, l’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito può avvalersi, mediante l’istituto del comando, di un contingente di:

  • 252 unità di collaboratori scolastici
  • 721 assistenti amministrativi e tecnici

Tale contingente verrà accantonato provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

– Utilizzo graduatoria concorso riservato per dirigenti scolastici su posti non utilizzati dal concorso ordinario non concluso

 «11–septies.1. Esclusivamente per l’anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo.».

TESTO D.L. 71- 2024 CON MODIFICHE APPROVATE