VI E’ UNA LOCUZIONE ATTRIBUITA AL CELEBRE RADIOCRONISTA SPORTIVO DELLA RAI SANDRO CIOTTI CHE, IN UN COMMENTO DI UNA PARTITA DEL CATANIA, IN DIRETTA DALLO STADIO DI CALCIO, COSI’ SI ESPRESSE: “CLAMOROSO AL CIBALI….” PER INDICARE UNA SITUAZIONE DEL TUTTO INATTESA MA FORTEMENTE VOLUTA DALLA SQUADRA DEL CATANIA CHE BATTEVA L’INTER ALLENATA DAL CELEBRE HELENIO HERRERA.
LA STESSA COSA POSSIAMO OGGI DIRE PER QUANTO ATTIENE AI RICORSI, PATROCINATI DALLA FLP SCUOLA FOGGIA, AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX LEGGE 104 PER ASSISTENZA AI GENITORI IN SEDE DI MOBILITA’ INTERPROVINCIALE, PRODOTTI DA DOCENTI DELLA NOSTRA PROVINCIA E PER L’ILLOGICA ED ANTIGIURIDICA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107.
I RICORSI:
UN DOCENTE DELLE SCUOLE SECONDARIE, TITOLARE IN ALTRA PROVINCIA, IMPUGNAVA IL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX LEGGE 104 PER ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE GRAVE, DA PARTE DELL’UST DEL VENETO. LO STUDIO LEGALE DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE SINDACALE-AVV.PARISI-POSITANO, CUI IL DOCENTE CONFERIVA INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO, IMPUGNAVA L’ASSURDA NORMA CONTRATTUALE REGOLANTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (FRUTTO DELLA ORMAI CONSOLIDATA IMPREPARAZIONE GIURIDICA DEL MIUR E DELLA ALTRETTANTO ASSURDA ED ANACRONISTICA ACQUIESCENZA DELLE COSIDDETTE SIGLE SINDACALI CGIL-CISL-UIL-SNALS-).
ORA, IL GIUDICE DEL LAVORO DI LAVORO DI FOGGIA, NELL’EMETTERE LA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO, COSI’ SI E’ ESPRESSO:
” ………….Nel prevedere che il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, l’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 assegna dei benefici ai soggetti che hanno parenti disabili portatori di handicap e, al contempo, garantisce a quest’ultimi la continuità dell’assistenza già in atto (cfr. Cass., SU, 27.3.2008, n. 7945). Tale diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, non si configura come assoluto ed illimitato, come dimostrato anche dalla presenza dell’inciso “ove possibile”: esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi – soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico – in un danno per l’interesse della collettiva, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l’onere della prova di siffatte circostanze ostative all’esercizio dell’anzidetto diritto (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav., ord. 11.10.2017, n. 23857). Ebbene, il rilievo anche costituzionale dei diritti garantiti dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992 connota la natura di norma imperativa di legge, la cui violazione comporta la nullità delle norme contrattuali ai sensi dell’art. 1418 c.c. Pertanto, non presentando l’art. 33 l. 104/1992 alcuna specificazione o limitazione nel grado di parentela o di affinità, l’art. 13 CCNI 2017/2018 sulla mobilità – nella parte in cui prevede che il diritto di precedenza venga riconosciuto “limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità” – circoscrive (senza averne fondamento normativo) il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assiste con continuità un parente (nel caso di specie il padre). Si tratta quindi di una clausola pattizia affetta da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. per contrasto con la suddetta norma imperativa. A ciò si aggiunga, quanto alla portata dell’inciso “ove possibile” presente nell’articolo 33, comma 5, l. 104/1992, che la ragione addotta dall’amministrazione scolastica in ordine alla ratio della distinzione di cui all’art. 13, comma 1, punto IV CCNI 2017/2018 (cioè l’aspettativa di durata dell’assistenza, legata alla prospettiva di vita, maggiore in ipotesi di assistenza del figlio e/o del coniuge piuttosto che in ipotesi di assistenza del genitore, v. pag. 7 della memoria difensiva) sia apodittica e non appaia giustificata da alcuna legittima (e dimostrata) esigenza pubblicistica. Alla luce di quanto sinora illustrato e dell’incontestata sussistenza di tutte le circostanze di fatto che danno luogo alla tutela ex art. 33 l. 104/1992 (v. doc. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente, figlio convivente con la madre Sardaro Addolorata, portatore di handicap in condizione di gravità), la domanda può accogliersi. Deve, dunque, essere riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992 in favore della parte ricorrente nell’ambito della mobilità per l’a.s. 2018/2019 e per l’ambito territoriale Puglia 0010. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, stante l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito nella materia oggetto di causa.”
INSOMMA UNA AUTENTICA BOCCIATURA PER IL MIUR E PER LE SIGLE SINDACALI SOTTOSCRITTRICI DELLA NORMA CONTRATTUALE CHE, SECONDO QUANTO STATUITO DAL GIUDICE, E COME DA SEMPRE SOSTENUTO DALLA FLP SCUOLA FOGGIA E DALL’AVVOCATO PARISI, VIOLA PALESEMENTE UN DISPOSTO DI LEGGE QUALE L’ART.3 DELLA LEGGE 104 !!!
TALE DECISIONE, POI, E’ STATA ESTESA AD ALTRO ANALOGO CASO DI RICORSO PATROCINATO DALLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE SINDACALE.
MA NON FINISCE QUI !!!
ALTRA VITTORIA DELLA FLP SCUOLA FOGGIA PER UNA DOCENTE CHE, IMMESSA IN RUOLO AI SENSI DELLA LEGGE 107, ED ASSEGNATA IN IU PRIMO MOMENTO NELLA PROVINCIA DI FOGGIA, VENIVA, CON LA MOBILITA’ NAZIONALE TRASFERITA NEL VENETO.
EBBENE, IL TRIBUNALE DI PADOVA, NONOSTANTE IL RICORSO SIA STATO PRESENTATO SOLO 1 ANNO FA DA PARTE DELLA DOCENTE, TRAMITE IL NOSTRO UFFICIO LEGALE, HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DELLA STESSA, STANTE LA DISPONIBILITA’ DI POSTI IN PUGLIA 01, E NONOSTANTE LA STESSA SEDE NON ERA STATA INDICATA NELLA DOMANDA DALLA STESSA DOCENTE, AD OTTENERE IL TRASFERIMENTO D’UFFICIO NELLA MOBILITA’ NAZIONALE IN UNA SEDE PIU’ VICINA ALLA SUA REGIONE DI RESIDENZA.
MA NON FINISCE QUI !!!
IL GIUDICE IN QUESTO CASO HA CONDANNATO ALLE SPESE DI GIUDIZIO ANCHE IL MIUR……..
LA FLP SCUOLA FOGGIA, AL SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, CON TENACIA, TRASPARENZA, PROFESSIONALITA’ E CONTINUA ASSISTENZA …..