LA FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE OBBLIGO O DIRITTO? SI PUO’ RIFIUTARE DI SEGUIRE UN CORSO IMPOSTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ? LA FLP SCUOLA RISPONDE

Ad inizio anno scolastico, durante lo svolgimento delle lezioni, e specialmente a conclusione delle attività didattiche,  non pochi sono i quesiti che ci vengono sottoposti in ordine all’obbligo imposto ai docenti dell’attività di formazione nonchè esistenza di ordine di servizio imposti dal dirigente scolastici a frequentare corsi o attività di formazione.

Tentiamo di dare una risposta a tali quesiti facendo presente che il principale obbligo per i docenti è quello di documentarsi sulla normativa e di poter far verbalizzare in collegio dei docenti, o rispondendo agli ordini dei dirigenti scolastici, il proprio punto di vista citando norme contrattuali e di legge, altrimenti la “lamentazione” cui segue quasi sempre il solito “obbedisco” , non qualifica la professionalità del docente e serve solo a dare forza a comportamenti illeggittimi e che violano le norme contrattuali. 

Venendo a tema che ci interessa, precisiamo che il nuovo CCNL scuola del 2024 all’art.44 comma 4 precisa che  le attività a carattere collegiale dei docenti  sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da
prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

Stabilito in modo inconfutabile quanto sopra, il successivo comma 4 sempre dell’art. 44 così recita: “Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.”

Quindi, nell’ambito delle 40+40 ore destinate prioritariamente a tali attività (per le quali richiamiamo l’attenzione dei docenti di quantificare e registrare l’ammontare di tale monte orario prestato) il residuo di ore non utilizzato  vanno destinate alla formazione.

In definitiva, occorre procedere ad una attenta programmazione delle attività di cui sopra, perchè altrimenti non si può obbligare il personale docente nè con delibera del collegio nè tanto meno con ordini di servizio a prestare attività di formazione.

Aggiungiamo, inoltre,  che il c. 7 dell’art. 36 del medesimo CCNL precisa poi che  la formazione si svolge  in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento così come indicate nell’art. 43 dello stesso CCNL.

In questo modo, se la scuola vuole effettuare attività formativa occorre, ed è obbligatorio, prevedere che le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (come sopra riportate) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78 del citato CCNL. E, in ciò, appare evidente il ruolo determinante che assume la RSU della scuola (nei casi in cui sia svincolata da “presunta” subordinazione dirigenziale e conoscenze e competenze contrattuali) nella fase di contrattazione (e non certamente sotto il solo profilo economico ma anche di obblighi o meno di servizio dei colleghi della scuola)

In definitiva, allora, da quanto detto, in base a precise norme contrattuali, le ore di formazione programmate dal collegio docenti nel PTOF confluiscono nelle 40 ore+40 ore, con obbligo di remunerazione a carico dell’istituzione scolastica delle ore eventualmente eccedenti, anche con compensi forfettari stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Da ciò emerge, evidentemente, che i docenti possono essere obbligati a partecipare a percorsi formativi solo al ricorrere delle due citate  condizioni, e cioè :

a) inserimento degli stessi nel PTOF;

b) fino a concorrenza delle 40 ore+40 ore.

La formazione che non risponde ad entrambe queste condizioni non può essere imposta, può essere svolta solo volontariamente ma, se effettuata, comporta la remunerazione anche in forma forfetaria.

Passando, poi, alla previsione dei corsi di formazione deliberati dal collegio ed inseriti nel PTOF, diventano obbligatori, E LO DICIAMO UNA VOLTA PER TUTTE, fino a concorrenza delle 40 ore + 40 ore. 

In altri termini, al ricorrere delle condizioni sopraindicate, tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, sono obbligati a partecipare ai percorsi formativi deliberati dal collegio dei docenti.

Solo in questi casi, ben delineati, il docente non può rifiutarsi di frequentare attività di formazione . Ci sembre superfluo anche dirlo, ma atteso che spesso sentiamo ridondare tale richiamo alla legge 107, si precisa che l’obbligo delle cosiddette 25 ore previste dalla predetta legge non è più vigente.

L’illustrazione sopra delineata, non dia l’idea che la FLP sia contraria alla formazione, tutt’altro, la riteniamo parte fondante ed indispensabile del profilo professionale del docente e deve essere ricondotta nell’alveo anche della obbligatorietà, ma il problema sussiste nel richiedere ore di formazione oltre l’orario d’obbligo, ore di formazione non retribuite, ore di formazione nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Infatti, a tal proposito, chiariamo che nel contratto non si rinviene obbligo alcuno a carico dei docenti quando le lezioni sono sospese (mese di giugno compreso), salvo che per la parte residua degli obblighi relativi alle attività collegiali, sopra citate, di cui all’art. 44 del contratto.

Le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono dunque le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe ed eventuali attività di formazione ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL e secondo le condizioni sopra più volte illustrate.

I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):

  • Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.