SIAMO BEN LIETI CHE ANCHE LE COSIDDETTE OOSS RAPPRESENTATIVE, PROBABILMENTE SVEGLIATE DAL TORPORE DAI PROPRI ISCRITTI, ABBIANO TROVATO IL TEMPO DI INCONTRARE LA “MINISTRA GIA’ SINDACALISTA DELLA CGIL”, ED AFFRONTARE IL TEMA DELLA OBBLIGATORIETA’ DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE.
BENE, QUESTO TEMA LA FLP L’HA GIA’ AFFRONTATO CIRCA 7 MESI OR SONO !!! DURANTE UN CONVEGNO SVOLTOSI IL 30 NOVEMBRE 2016 PRESSO IL LICEO LANZA DI FOGGIA. IN QUELLA OCCASIONE, CI ESPRIMEMMO A CHIARI LETTERE SULLA NON OBBLIGATORIETA’ DELLA FORMAZIONE, ANCHE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 107.
ECCO IL TESTO DELL’INTERVENTO, CHE RITENIAMO UTILE RIPROPORRE ALLA LUCE DEI CORSI CHE I DIRIGENTI SCOLASTICI, A FINE ANNO SCOLASTICO E CON TUTTI GLI ADEMPIMENTI CHE INCOMBONO SUI DOCENTI, RITENGONO DI IMPORRE , “SPACCIANDOLI” COME OBBLIGATORI IN RAGIONE DEL FATTO CHE SONO STATI DELIBERATI ALL’INTERNO DEL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE ED ORGANIZZATI IN RETE DALLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE.
ORA, AL DI LA’ DEL NOSTRO PIENO CONVINCIMENTO CHE LA FORMAZIONE E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROFESSIONE DOCENTE, RITENIAMO, ANCHE, CHE DETTO IMPEGNO VADA RICONOSCIUTO SUL PIANO ECONOMICO O QUANTO MENO SCOMPUTATO DALLE ORE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO.
PRODROMICI RISPETTO AL PIANO DI FORMAZIONE SONO DUE NOTE DEL MIUR:
NOTA DEL 7 GENNAIO 2016
NOTA DEL 15 SETTEMBRE 2016
- A) La prima nota nasce dall’esigenza di far inserire, così come previsto dalla legge 107, nel predisponendo PTOF triennale (la cui scadenza era fissata al 15 gennaio), il piano di formazione della scuola ELABORATO DAL COLLEGIO, tenendo conto della direttiva del Scol.co
- B) La seconda, anche se non sono chiari i motivi della sua emanazione, atteso che dopo 15 giorni fu poi presentato il piano, contiene, invero, una precisazione importante circa “L’OBBLIGAGORIETA’” DELLA FORMAZIONE, nonché traccia alcuni aspetti e adempimenti da parte delle scuole che sarebbe stato più funzionale inserire in una nota successiva allo stesso Piano.
PARTIAMO PROPRIO DALLA OBBLIGATORIETA’ E DALLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL PIANO DEL CCNL SCUOLA 2007 E CCNI 2013.
A) Il comma 124 della legge 107 stabilisce che la formazione è “OBBLIGATORIA, STRUTTURALE E PERMANENTE ”
- In sostanza, questo passaggio supera – senza lasciare aperti dubbi interpretativi – la situazione di incertezza della formula del “diritto-dovere” all’aggiornamento (art. 282 del TU). La formazione, punto di partenza e di compiutezza di ogni professione, è qui posta quale elemento fondamentale, parte integrante della qualità della prestazione lavorativa.
Rispetto ai docenti in ruolo, la formazione può essere vista – per semplificazione – in un’articolazione su 3 livelli, comunque intrecciati e complementari, che sarebbero volti a coprire tre sfere di fabbisogni conoscitivi;
A livello individuale;
A livello di istituto (autonomamente o in rete)
A livello nazionale.
IL PIANO VIOLA IL CCNL SCUOLA 2007 E CCNI 2013 ?
Il piano presenta non poche pecche per quanto attiene alla presunta violazione dell’art.4 del CCNL 2007 : Infatti, la lettera b) del citato articolo include, senza ombra di dubbio, la formazione come materia di contrattazione;
Lo stesso CCNI 2013 stabilisce, poi, che non trova ancora applicazione quanto disposto dalla legge 150/2009 , circa la sottrazione di alcuni istituti alla contrattazione (come appunto la formazione), tanto che, proprio per questo motivo, la formazione dell’a.s. 2013/2014 fu definita ancora contrattualmente.
Ora, il Ministro, il 3 ottobre, interviene in una materia, quale quella della formazione, eludendo la partecipazione o meglio dire la contrattazione e il confronto con i rappresentanti dei lavoratori, di fatto, ma anche sotto l’aspetto giuridico, violando sia il contratto di lavoro che la stessa legge 150.
IL TEMA DELLA OBBLIGATORIETA’
Molte incertezze sono nate anche nelle scuole e fra i docenti, circa l’obbligo di frequentare i percorsi di formazione, elaborati dalla scuola, ovvero l’obbligo di frequentare 125 ore di percorsi formativi nel triennio;
Non poche volte, infatti, i PTOF contengono tale obbligo “quantificativo” e, cosa che più sorprende, si chiede agli stessi docenti di supportare le proposte formative della scuola con il “bonus formazione individuale”;
Molta confusione è presente per quanto attiene ai percorsi formativi e alla validazione e utilizzo degli stessi.
SU QUESTI TEMI SI CONCENTRERA’ ORA LA NOSTRA ATTENZIONE
IL TEMA DELLA OBBLIGATORIETA’
IN NESSUN DOCUMENTO MINISTERIALE, SI RINVIENE L’OBBLIGO DELLE 125 ORE DI FORMAZIONE NEL TRIENNIO- PROPRIO DALLA LETTURA DELLA NOTA MIUR DEL 7 GENNAIO 2016, SI EVINCE IL CONTRARIO.
INFATTI
A PAGINA 3 DELLA NOTA COSI’ E’ PRECISATO: …..non si tratta di obbligare i docenti a frequentare per un certo numero di ore corsi di aggiornamento routinari …….”;
Il CAPITOLO 6 DEL PIANO, poi, ancora in maniera più dettagliata, precisa che l’obbligatorietà bisogna intenderla come rispetto del piano di formazione e non come obbligo orario da effettuare. D’altra parte, l’orario obbligatorio di servizio dei docenti è definito dal CCNL 2007 art.28 comma 4, ove si distingue l’obbligo di servizio in:
orario di insegnamento
orario funzionale all’insegnamento.
- le ore dedicate alla formazione e all’aggiornamento non rientrano nel computo delle 40 +40 ore, come disciplinate dall’art. 29 del CCNL/2007.
- Infatti, il primo comma del citato articolo, pur annoverando la formazione nell’ambito delle ore funzionali all’insegnamento, successivamente, entrando nel dettaglio, precisa che:
le ore obbligatorie funzionali all’insegnamento sono comprensive di tutte le attività di carattere collegiale che vengono distinte in due gruppi:
- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore annue.
All’interno di nessuno dei due gruppi vengono menzionate le attività di aggiornamento che si sono sempre svolte su base volontaria
Vi è però un punto “oscuro” rappresentato sia dal testo dell’art.29 del CCNL appena accennato, in cui, fra le attività funzionali è indicata anche la formazione (nel qual caso si porterebbe a pensare che rientrerebbe nelle 40 ore a carattere collegiale), sia per quanto disposto dal comma 124 della legge 107, che così stabilisce “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e’ obbligatoria, permanente e strutturale”
E’ evidente, pertanto, che il legislatore o volontariamente ha omesso di indicare il riferimento alla fonte contrattuale, atteso forse l’intenzione governativa di sottrarre alla contrattazione la regolazione dell’orario di servizio, oppure ha dedicato poco tempo e attenzione ( o peggio dimenticato) che l’orario di servizio, allo stato, è disciplinato contrattualmente per cui andava indicato l’art.29 e la parte e la quantità oraria su cui far gravare tale obbligo formativo, nel caso in cui si fosse inteso definire la formazione non solo sotto l’aspetto della crescita professionale ( obbligo formativo connesso alla funzione ?) ma anche sotto l’aspetto quantitativo (quale obbligo di servizio)
LE COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
l’obbligatorietà e la quantificazione delle ore può essere deliberata dal collegio dei docenti ?;
Molti sostengono che essendo il piano di formazione inserito nel PTOF e predisposto dal collegio dei docenti, secondo la direttiva del dirigente scolastico, diventa di fatto obbligatorio rispettarlo ed effettuare le ore previste nella relativa delibera
CIO’ NON RISPONDE AL DETTATO NORMATIVO
L’obbligo sancito dalla legge 107 di inserire nel PTOF il piano di formazione della scuola non fa scaturire automaticamente l’obbligo per tutti i docenti della scuola di effettuare le ore previste
I Collegi devono prestare molta attenzione alle delibere e non andare oltre le proprie competenze.
- il collegio dei docenti ha potere deliberante esclusivamente in materia di funzionamento didattico ed esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente (T.U. n. 297/94, art. 7, vigente).
- Gli obblighi di lavoro e gli impegni del personale docente, articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali insegnamento, sono descritti nel piano annuale delle attività e corrispondono a quanto definito nel Contratto.
- Ora, essendo ancora la formazione, per quanto abbiamo detto prima, definita contrattualmente, appare evidente che non può con una delibera del collegio fissare alcun obbligo
- Solo il Contratto collettivo può stabilire diritti e obblighi relativi al rapporto di lavoro.
- Il d.l.vo 165, così come modificato dal d.l.vo 150 – noto come riforma Brunetta – lo stabilisce in modo inequivocabile. Il Contratto di lavoro vigente riconosce l’importanza di aggiornamento e formazione quale diritto/dovere intrinseco alla funzione docente.
- La legge 107/2015 stabilisce invece che la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, e quindi un dovere, ma serve il rinnovo contrattuale per determinare la quantificazione orari e le modalità
- IN DEFINITIVA SI VUOLE AFFERMARE CHE SEPPURE LA LEGGE 107 TENTA DI SPOSTARE IL TEMA DELLA FORMAZIONE VERSO UN OBBLIGO PROFESSIONALE PIU’ CHE DI SERVIZIO, IN OGNI CASO OCCORRE COMUNQUE SOTTOLINEARE CHE L’OBBLIGO PROFESSIONALE DELLA FORMAZIONE, INTRINSECO AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE DOCENTE, NON PUO’ E NON DEVE ANDARE A DISCAPITO DI QUELLO CHE E’ E RESTA COMUNQUE UN OBBLIGO DI SERVIZIO, CON TUTTI I NECESSARI ADATTAMENTI CONTRATTUALI E DI RICONOSCIMENTO ECONOMICO CONSEGUENTI.