LA MINISTRA AZZOLINA NE FA UN’ALTRA DELLE SUE: IN PIENO PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA LANCIA LA FORMAZIONE IN SERVIZIO PER I DOCENTI–LA NOSTRA ANALISI

La docente…e… futura dirigente scolastica…ma ora Ministra Azzo..lina non finisce di stupirci. Dopo aver “commissariate” le cosiddette OO.SS. rappresentative escludendole da qualsiasi tavolo contrattuale e decisioni che coinvolgono gli istituti giuridici attinenti al personale scolastico, ecco che, in pieno periodo epidemiologico, con tutti gli sforzi, l’impegno, l’autoformazione che i docenti stanno facendo per assicurare la didattica a distanza, emana una nota con cui invita il personale docente a frequentare online corsi di formazione.

Ecco la nota: Nota 4799  del 14.4.2020

A questo punto vogliamo SOTTOLINEARE A TUTTI I DOCENTI CHE DETTA FORMAZIONE NON E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA NE’ TANTO MENO LA POSSONO IMPORRE I DIRIGENTI SCOLASTICI

La nostra analisi della problematica:

ATTIVITA’ DI ORARIO DI SERVIZIO OBBLIGATORIO FRONTALE 

Con il  DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, all’articolo 2 comma 3 viene previsto che si debba assicurare  le prestazioni didattiche mediante la cosiddetta “didattica a distanza”.  In sostanza, nel periodo di sospensione delle lezioni frontali da effettuare in presenza, l’orario di servizio obbligatorio viene effettuato  in modalità telematica . Ma ciò non significa assolutamente che L’ORARIO D’OBBLIGO DEVE CORRISPONDERE ESATTAMENTE ALL’ORARIO EFFETTUATO IN MODALITA’ TELEMATICA (CHE OVVIAMENTE NON E’ QUANTIFICABILE), MA CHE SOLO LA PRESTAZIONE (GENERICAMENTE INTESA) VA CORRISPOSTA IN TALE MODALITA’, IN CIO’ ASSORBENDO QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE L’ORARIO D’OBBLIGO . IN TALE SENSO IL MPI HA ANCHE CHIARITO CHE NON VA FIRMATO IL REGISTRO ELETTRONICO.

Chiarito, quindi, che l’orario di servizio viene svolto il modalità telematica, e senza quantificazione, resta da definire allora l’obbligo o meno della formazione.

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

Il CCNL del febbraio 2018 che conferma l’attuale orario di lavoro (articoli 28 e 29 CCNL/07), comprese le 40 + 40 ore per le attività funzionali. 

Le ore da dedicare alle attività a carattere collegiale sono:

  1. 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni
  2. altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.

Le  attività che rientrano tra gli adempimenti dovuti sono:

  • la preparazione delle lezioni e le esercitazioni;
  • la correzione degli elaborati;
  • i rapporti individuali con le famiglie.

Le  attività collegiali  si riferiscono a:

  1. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
  2. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
  3. svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
  4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
  5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

E VENIAMO ALLA FORMAZIONE

Molti dirigenti ritengono che con la Legge 107 sia stato introdotto l’obbligo della formazione, senza supportare, tale loro convinzione, con testi normativi o contrattuali. Invero, nemmeno la legge 107, con il piano triennale di formazione, ha introdotto la formazione come obbligo di servizio, la quantificazione contenuta nel piano era, e diciamo era perchè il piano è stato cassato da successivi interventi legislativi, riferita alla quantificazione dei crediti formativi e non all’obbligo orario di formazione.  In via del tutto residuale, allora,  si può affermare che solo il collegio dei docenti, nell’ambito della sua programmazione e dello svolgimento delle attività funzionali (40 ore) all’insegnamento  può anche prevedere un quantum orario annuale che, in ogni caso, va svolto al di fuori dell’orario di servizio  . Tutte le attività formative non deliberate da collegio dei docenti non possono e non saranno MAI OBBLIGATORIE. 

In ragione a quanto sopra detto, le ore di servizio utili all’aggiornamento professionale dei docenti sono solo quelle comprese nelle attività funzionali all’insegnamento. Vogliamo riferirci alle ore previste dall’articolo 29 del Ccnl, il quale prevede l’utilizzo di 40 ore complessive annuali, di norma comunque già utilizzate per collegi docenti e colloqui con le famiglie,  da poter destinare anche alla formazione. SI RIBADISCE SEMPRE CHE TALI ATTIVITA’ FORMATIVE SIANO STATE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, UNICO ORGANO DEPUTATO A DELIBERARE TALI  ATTITIVITA’  DI FORMAZIONE COME  OBBLIGATORIE (NEL LIMITE DELLE 40 ORE COMPRESE ANCHE LE ALTRE ATTIVITA’ SOPRA INDICATE) E NON CERTAMENTE NE’ LA MINISTRA AZZO..LINA NE’ TANTO MENO IL DIRIGENTE SCOLASTICO.