LA MOBILITA’ DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO: COSA PREVEDE IL CCNI E COME VENGONO TRATTATI DAL SISTEMA INFORMATIVO

Nonostante la nostra provincia abbia subito per l’a.s, 2023/2024 una notevole perdita di alunni, con ovvi riflessi sulla composizione delle classi e dei posti in organico, possiamo dire che, eccetto “le scelleratezze” di alcuni comuni che hanno soppresso la mensa con la conseguente trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo normale per la scuola dell’infanzia e primaria, l’UST di Foggia è riuscito, avendo ottenuto sostanzialmente lo stesso numero di posti in organico dell’a.s. 2022/2023, a mitigare la situazione del personale soprannumerario mediante una oculata gestione dei posti in organico.

In ogni caso, come per esempio per la scuola secondaria di secondo grado ove si contano circa 35 soprannumerari, molti docenti si sono trovati alle prese con la presentazione della domanda di trasferimento “obbligata” oppure hanno dovuto modificare quella di trasferimento a domanda.

Le domande più frequenti che, durante l’assistenza e consulenza,  ci sono state rivolte sono state quelle di “cosa succede ora che sono sopranummerario?” oppure “come verrò trattato ho diritto alla precedenza?”

Orbene, al fine di dirimere questi dubbi, precisiamo che il docente rilevato soprannumerario ha avuto almeno tre possibilità relativamente alla presentazione della domanda di mobilità_

-Poteva produrre  domanda di trasferimento condizionata

-Poteva produrre domanda di trasferimento volontaria (anche oltre la scadenza dei termini, nel caso non lo avesse già fatto)

-Poteva anche non presentare alcuna domanda

— Coloro che hanno prodotto domanda condizionata, in sostanza, hanno espresso la volontà di non essere trasferiti, motivi per cui, se durante le operazioni di mobilità si libera un posto nella scuola di titolarità, ove è stato rilevato soprannumerario, il docente stesso viene riassorbito nell’organico e preserva la continuità, quindi non si terrà conto della domanda di trasferimento condizionata. In questo caso, infatti, opera la precedenza sulla scuola dove si era titolari. Inoltre, se la domanda condizionata viene accolta su una sede diversa da quella di partenza, è proprio grazie al condizionamento della istanza che non si perde il punteggio di continuità.

Coloro che, invece, avevano già prodotto domanda di trasferimento volontaria e la condizione di soprannumerarietà è stata rilevata successivamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità, con la conseguenza di essere stati invitati a riprodurre tale istanza di mobilità,  stante la nuova condizione giuridica di soprannumerario, partecipano alle normali operazioni di mobilità alla pari di tutti gli altri docenti senza alcuna precedenza. Infatti, l’essere soprannumerario non dà precedenza alcuna nei movimenti, se non si presenta domanda condizionata. Il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo venisse a cessare la sua posizione di soprannumero perchè si libera un posto nella scuola di titolarità

–Coloro che non hanno presentato domanda di trasferimento condizionata, ovvero nel movimento di trasferimento volontario, di cui sopra si è detto, non ottengono alcuna sede espressa, verranno trasferiti d’ufficio in una scuola del comune di titolarità e, se non vi sono posti nel comune, in subordine, verranno trasferiti d’ufficio in una scuola di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di vicinorietà. Attenzione però. Se non si è presentata alcuna domanda condizionata, nel caso in cui la mobilità volontaria non vada a buon fine, si viene trasferiti d’ufficio e, se non si è dichiarato il punteggio della graduatoria interna, si viene trasferiti a punteggio zero, quindi in posizione di svantaggio rispetto a chi ha presentato domanda condizionata. Inoltre, non presentando la domanda condizionata, si perde la precedenza per il rientro sulla scuola dove si è perso il posto.  Quindi, appare chiaro che, nel caso si è stati  dichiarati soprannumerari, era comunque sempre opportuno  presentare domanda condizionata, a meno che l’interessato, in ogni caso, abbia intenzione di andare via dalla sede in cui era titolare.

Il trasferimento d’ufficio segue la mobilità dei titolari delle precedenze previste dal CCNI (legge 104 per esempio)  e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sull’organico provinciale e dovrà essere utilizzato in organico di fatto. 

Quanto precede si attua qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell’ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.

Alla luce di quanto detto, l’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, doveva rispondere negativamente (“NO”) alla domanda “il docente intende comunque partecipare al movimento a domanda” nella relativa casella del modello di domanda. In tal caso, non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

Dall’a.s. 2021/2022 sono cambiate, in peggio a nostro avviso, alcune regole che disciplinano la presentazione delle domande dei docenti soprannumerari, per quanto attiene all’indicazione delle sedi scolastiche.

Infatti, sino all’a.s. 2020/2021, il docente rilevato soprannumerario poteva indicare qualunque scuola (anche di altro comune rispetto a quello di titolarità); mentre il nuovo contratto stipulato e sottoscritto dalle cosiddette OO.SS. rappresentative, ha imposto al personale docente, individuato quale soprannumerario, che ha dovuto, pertanto, presentare domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, alcuni vincoli nella indicazione delle preferenze delle sedi scolastiche.

Nel precisare preliminarmente che è assolutamente sbagliato, per chi è stato rilevato soprannumerario e ha prodotto domanda di mobilità condizionata, ripetere come prima sede di preferenza quella di titolarità ove è soprannumerario (tale indicazione vale per i soprannumerari degli anni precedenti che intendono ritornare nella propria sede scolastica),  chiariamo che:

–il docente nella domanda di mobilità condizionata ha potuto indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché però avesse espresso, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).

Insomma, per esempio: se il docente ROSSI è stato rilevato soprannumerario nella scuola superiore “Liceo Volta” del comune di Foggia e intendeva produrre domanda condizionandola al permanere della sua situazione di soprannumerarietà, per cui se non era riassorbito in detta scuola del Liceo “Volta”, non intendeva essere trasferito in altra scuola di Foggia, ma, bensì per esempio in scuole superiori del comune di Cerignola (ove risiede),  è stato costretto ed obbligato, prima di poter esprimere preferenze per il comune di residenza,  ad inserire il  codice comune di titolarità ossia tutte le scuole superiori di Foggia. Una anacronistica decisione (ma chi sottoscrive questi contratti !!!) che limita la volontà e la libertà del docente di potersi muovere su sedi a lui più congeniali !!

Si ricorda, inoltre, che in caso di domanda condizionata qualora siano state espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia,  il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità verranno annullate.

Qualora il docente perdente posto non abbia presentato domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, i passaggi sono tre:

  • il docente viene trasferito d’ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti.
  • in subordine, viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà
  • in ultimo, se non trova posto rimane in soprannumero sulla provincia.